Incarto n.
10.2005.19 ROC/MAM

DA 4221/2004

Bellinzona

3 giugno 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

 

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1;

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         circolazione malgrado la revoca

 

                                        per aver condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

 

fatti avvenuti                       a __________ in data 8.11.2004;

 

reato previsto                     dall’art. 95 cifra 2 LCS;

 

perseguito                         con decreto d'accusa no. 4221/2004 del 13 dicembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio Perugini che propone la condanna del prevenuto:

 

                                 1.     Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, da espiare.

 

                                 2.     Alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

 

                                 3.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

 

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

 

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

 

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       27 dicembre 2004,

 

indetto                               il pedissequo dibattimento di data 3 giugno 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale ammette sia la fattispecie oggettiva che quella soggettiva

                                       del reato previsto nel decreto d’accusa impugnato, ma, alla luce della

                                       situazione personale e familiare del prevenuto, chiede una massiccia riduzione

                                       della pena e postula in ogni caso la sospensione condizionale della pena

                                       privativa della libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della

                                       sospensione condizionale di cui alle alle pene di 30 (trenta) giorni di

                                       detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei

                                       confronti del prevenuto dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il

                                       23.08.2004;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore, e

                                        si rimette alla clemenza del Giudice;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

1.È __________ autore colpevole di

 

                                        circolazione malgrado la revoca

 

                                        per avere, a __________ in data 8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

 

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                           essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

 

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

 

4.In caso di risposta affermativa al quesito 1., se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 ed il 23.08.2004.

 

5.In caso di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

      ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

 

6.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

 

7.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli artt. 95 cifra 2 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e negativamente al quesito 4;

 

 

dichiara                          __________

 

                                        colpevole di

 

                                        circolazione malgrado la revoca

 

                                        per avere, a __________ l’8.11.2004, condotto la vettura VW Golf targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 10.11.1992 per un periodo indeterminato;

 

 

di conseguenza

 

 

condanna                        __________;

 

                                 1.     Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).

 

                                 2.     Alla multa di fr. 3’500.-- (tremilacinquecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

 

                                 3.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 30 (trenta) giorni di detenzione, rispettivamente di 30 (trenta) giorni di arresto decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 26.01.2004 e il 23.08.2004.

 

4.Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di Fr. 300.--.

 

ammonisce                      formalmente l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

 

 

ordina                             L’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

                                       trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

                                       CPS.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione:

 

 

 

 Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

 Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

 Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

 Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

 Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

                                       

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                               Il segretario:

 

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                         fr.  3'500.00      multa

                                         fr.     300.00       tassa di giustizia

                                         fr.     300.00       spese giudiziarie

 

                                        fr.  4'100.00       Totale