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CIVI 1
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Incarto
n. DA 1285/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria Marisa Romeo per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia e per essa CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con contratto per l'obbligo del mantenimento di minori 28 gennaio 1998 della delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 24'425.30 per il periodo 01.12.2000 – 28.02.2005;
reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;
perseguito con decreto d’accusa del 4 aprile 2005 n. 1285/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 24'425.30 a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 14 ottobre 2005, al quale è comparsa la parte civile, ____________________ per ACCU 1; l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 giugno / 1° luglio, non è comparso, mentre il ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41, 63, 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
viene data la parola alla parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e ribadisce le pretese di risarcimento di fr. 24'425.30;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla
pena e sulle spese.
3.Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr. 24'425.30 a titolo di risarcimento.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1285/2005 del 4 aprile 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1, l’importo di fr. 24'425.30 a titolo di risarcimento.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna;
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale