CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2005.210

DA 1285/2005

Bellinzona

14 ottobre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la segretaria Marisa Romeo per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di        trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia e per essa CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con contratto per l'obbligo del mantenimento di minori 28 gennaio 1998 della delegazione tutoria di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 24'425.30 per il periodo 01.12.2000 – 28.02.2005;

 

reato previsto                     dall’art. 217 cpv. 1 CP;

 

fatti avvenuti                       a __________ nel periodo indicato;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 aprile 2005 n. 1285/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

 

                                        1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 24'425.30 a titolo di risarcimento.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2005 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 14 ottobre 2005, al quale è comparsa la parte civile, ____________________ per ACCU 1; l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 giugno / 1° luglio, non è comparso, mentre il ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                   gli art. 41, 63, 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

viene data                          la parola alla parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e ribadisce le pretese di risarcimento di fr. 24'425.30;

 

rispondendo                       ai quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

2.Sulla pena e sulle spese.

3.Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr. 24'425.30 a titolo di risarcimento.

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1285/2005 del 4 aprile 2005;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

2.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

condanna                        ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1, l’importo di fr. 24'425.30 a titolo di risarcimento.

 

 

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

                                        Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                  150.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  300.00            spese giudiziarie                 

                                        fr.                  450.00            totale