LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2005.215

DA 1407/2005

Bellinzona

28 agosto 2007

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

 

 

ACCU 1 (

 

prevenuto colpevole di         aggressione,

                                        per avere, a Lugano, nei pressi della discoteca __________, assieme a Re__________ ed ad altre persone non identificate, partecipato all'aggressione di LESA 1, nel corso della quale ella è stata scaraventata a terra e colpita con calci e pugni, e ha riportato le contusioni riportate nel certificato medico 17.04.2004, agli atti;

 

                                        fatti avvenuti a Lugano, il 17 aprile 2004;

 

                                        reato previsto dall’art. 134 CP richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 8 aprile 2005 n. 1407/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato; 

 

indetto                               il pubblico dibattimento in data 28 agosto 2007, al quale l’accusato, benché regolarmente citato per via edittale, non è comparso; il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 12 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

acquisiti                            gli atti formanti gli incarti del Ministero pubblico, come pure atti e verbale del dibattimento relativi all’inc. n. 10.05.219 (contro Re__________);

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di aggressione, per avere, a Lugano il 17 aprile 2004, nei pressi della discoteca Desperados, assieme a Re__________ ed ad altre persone non identificate, partecipato all'aggressione di LESA 1, nel corso della quale ella è stata scaraventata a terra e colpita con calci e pugni, e ha riportato le contusioni riportate nel certificato medico 17.04.2004, agli atti;

                                   

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

 

preso atto                          che in data 29/31 agosto 2007 il Sost. Procuratore Pubblico AINQ 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo contestualmente la motivazione della sentenza;

 

                                        da qui le presenti motivazioni;

 

considerato                        in fatto ed in diritto,

 

1.ACCU 1, nel periodo dei fatti in Svizzera in attesa dell’esito della sua domanda d’asilo, e come tale dimorante presso il CRS di L__________, è ora d’ignota dimora, presumibilmente rientrato in Sri Lanka.

 

2.     Quanto formante l’incarto attesta indiscutibilmente la sua presenza quella notte del 17 aprile 2004 a Lugano, ciò che peraltro l’accusato, davanti alla Polizia, non ha negato, sostenendo tuttavia di non aver partecipato ai fatti per cui è stato messo in stato di accusa, e meglio “per avere, a Lugano, nei pressi della discoteca Desperados, assieme a Re__________ ed ad altre persone non identificate, partecipato all'aggressione di LESA 1, nel corso della quale ella è stata scaraventata a terra e colpita con calci e pugni, e ha riportato le contusioni riportate nel certificato medico 17.04.2004, agli atti”.

Ritenendolo colpevole di aggressione ai sensi dell’art. 134 CP, il Sostituto Procuratore Pubblico ha proposto una pena di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre al pagamento delle tasse e delle spese di giustizia.

 

L’accusato ha interposto tempestiva opposizione.

 

3.     Nel corso del dibattimento, svoltosi in contumacia, sono stati assunti all’incarto gli atti del dibattimento, tenutosi in precedenza, il medesimo giorno, a seguito di parallelo decreto d’accusa nei confronti di Re__________.

      

       Si riportano qui testualmente i considerandi della sentenza motivata emessa nel procedimento contro Re__________:

 

                  “1.      Re__________, cittadino dello Sri Lanka, è arrivato in Svizzera dal suo Paese d’origine all’età di quattro anni. Dopo aver frequentato nel Cantone di B__________ tutte le scuole dell’obbligo, egli ha svolto l’apprendistato di assistente di logistica, da poco concluso. Da inizio settembre 2007 l’accusato lavorerà come dipendente presso la medesima ditta presso cui si è formato professionalmente.

 

                                            2.      L’accusato ha raccontato di essere venuto in Ticino, occasionalmente, in data 16 aprile 2004 in compagnia di un suo conoscente e compatriota, a lui noto come “A__________”, che, a suo dire, per quanto da lui potuto appurare posteriormente ai fatti qui in esame, abiterebbe a Rh__________  e corrisponderebbe al nome completo di __________.

                                                     

                                                      I due, giunti a Lugano, si incontravano con alcuni loro connazionali con l’intenzione di trascorrere la serata insieme. Passata la 0100 del 17 aprile 2004, i giovani di origine singalese si trovavano davanti alla discoteca “Desperados”, sita nella zona del Quartiere Maghetti.

                                                      E’ stato accertato che il gruppetto era composto dall’accusato Re__________, da ACCU 1 (anch’egli accusato dei medesimi fatti e giudicato con separato procedimento), oltre che da “R__________”, “Pr__________”, “P__________”, nonché dal già citato “A__________”, le cui esatte generalità non hanno potuto essere chiarite nemmeno in corso d’istruttoria (anche quelle indicate in un secondo tempo dall’accusato hanno condotto a persona estranea ai fatti).

 

Gli addetti alla sicurezza del locale pubblico impedivano l’entrata ai sei giovani, poiché, per quanto emerso, non accompagnati da ragazze.

La compagnia si soffermava così dapprima per un po’ all’esterno della discoteca, poi si allontanava per nuovamente farvi ritorno nella speranza, vana, di riuscire ad entrare.

 

Poco prima delle 02.00, dalla discoteca usciva una (allora) diciannovenne ragazza, LESA 1, la quale, improvvisamente, colpiva con la borsetta uno dei giovani di etnia tamil, poi individuato in “A__________”.

Il gesto repentino, di reazione, faceva seguito ad un inopinato palpeggiamento di “A__________” del sedere della giovane.

                                            3.      Giova a questo punto lasciare spazio al racconto di LESA 1, così come da lei fornito alla Polizia in data 17 aprile 2004 (doc. 1):

Giunta all’esterno [della discoteca Desperados] ho visto un gruppetto di persone, sicuramente almeno sette o otto, e quando gli sono passata di fianco uno di loro mi ha palpato con forza il sedere (...). La mia reazione è stata quella di tirargli addosso la mia borsa e di continuare a camminare in direzione della Chiesa, per entrare nel quartiere Maghetti. All’improvviso sono stata presa da dietro (...) e sono stata buttata contro il muro. A questo punto sono intervenuti due ragazzi della sicurezza e un altro ragazzo biondo.

Sicura che la storia era finita lì, mi sono incamminata ancora verso l’interno del quartiere Maghetti. Subito dopo ho sentito dietro di me che delle persone stavano arrivando a corsa. Senza neppure aver il tempo di reagire sono stata buttata a terra e sono stata picchiata con pugni e calci alla schiena”.

 

                                                    Mostrate alla ragazza le uniche due persone fermate in seguito dalla Polizia, essa riconosceva in ACCU 1, “la persona che mi ha afferrata per il fular la prima volta e che mi ha picchiata in seguito” e in Re__________ “una delle persone che mi hanno picchiata”.

 

                                                    Il certificato medico dell’Ospedale Civico di Lugano attesta che a LESA 1 sono state riscontrate contusioni alla schiena e un ematoma al labbro superiore.

 

                                                    La vittima ha più avanti riferito che nelle settimane seguenti i fatti alcune persone di etnia indiana si erano appostate in più occasioni fuori casa sua, addirittura arrivando a suonare il suo citofono, riuscendo ad intimidirla.

 

4.      Esperita una prima fase d’istruttoria da parte degli organi di Polizia (doc. 1 e 2), il Sostituto Procuratore Pubblico ha emesso in data 8 aprile 2005 un decreto d’accusa nei confronti di Re__________ per il titolo di aggressione, e meglio per avere, a Lugano, nei pressi della discoteca Desperados, assieme a ACCU 1 ed ad altre persone non identificate, partecipato all'aggressione di LESA 1, nel corso della quale ella è stata scaraventata a terra e colpita con calci e pugni, e ha riportato le contusioni riportate nel certificato medico 17.04.2004, agli atti. Parallelamente, con la stessa accusa, è uscito un decreto d’accusa nei confronti di ACCU 1.

          Per entrambi la pena proposta è di cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre al pagamento di tasse e spese di giustizia.

          In un secondo tempo, ad opposizione al decreto d’accusa (già) interposta, la Polizia, così richiesta dal Sostituto Procuratore Pubblico, ha proceduto a raccogliere ulteriori deposizioni (cfr. rapporto di complemento 29 gennaio 2007, ammesso agli atti), in particolare quelle di “P__________” e di “Pr__________”, i quali, proclamatisi estranei all’aggressione, hanno incolpato della medesima “A__________”, ACCU 1 e, seppur attenuandone la partecipazione attiva, “Re__________”.

 

5.      Per l’art. 134 CP chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

          In casu risulta pacifico che LESA 1 sia stata aggredita da più persone che le hanno provocato le lesioni certificate dal medico testé citato.

 

6.      A guisa di premessa non può essere sottaciuto che all’esame di quanto accaduto non ha certo giovato l’atteggiamento poco collaborativo, laddove non ostruzionistico, palesato dalla maggior parte degli interrogati, che sembrano quasi essersi concertati per confondere al meglio le acque.

          Altre difficoltà sono sorte per le (per noi occidentali) ardue generalità dei singalesi. L’impressione, netta, avuta ancora in aula è che le persone di questa etnia, e così anche i sei  giovani in parola, si identifichino fra di loro con nomignoli e soprannomi, senza conoscere gli esatti nomi e cognomi. Di più, dei sei, solo quattro hanno potuto essere interrogati almeno una volta dalla Polizia, due dei quali (“P__________” e “Pr__________”) posteriormente all’emissione del decreto d’accusa e, poiché in veste di indiziati, senza pronuncia di giuramento. “R__________”, presente sul nostro territorio cantonale come NEM (parrebbe anche dopo la data dell’agosto 2004, indicata dalla Polizia nel rapporto di complemento come momento della sua partenza dalla Svizzera), non ha potuto essere sentito direttamente, anche se il suo racconto, è stato “trasmesso” dal teste Pa__________, assunto al dibattimento, che gli ha parlato per via telefonica.

          Infine v’è “A__________”, colui che tutti indicano come sicuro partecipante all’aggressione, ma di cui nessuno è stato in grado di indicare le esatte generalità e il luogo esatto di sua residenza. E ciò malgrado egli faccia parte - per voce degli stessi indiziati - di una squadra lucernese di calciatori di etnia tamil rispettivamente - per affermazione di “Re__________” in aula - sia cugino di “P__________” (che interrogato dalla Polizia il 15 ottobre 2005 non ha fornito indicazioni utili per rintracciarlo).

 

7.      L’accusato ha sempre negato ogni coinvolgimento, mantenendo al dibattimento la versione data nella fase predibattimentale.

          In sunto egli ha sostenuto che da quando è avvenuto il fatto che ha coinvolto “A__________” e la ragazza che ha reagito colpendolo con la borsetta, più non si è spostato dalla piazzuola antistante la discoteca, ove - dice - è rimasto in compagnia di ACCU 1 e ove è stato bloccato dagli agenti di sicurezza della discoteca, che lo hanno poi, sempre lì, “consegnato”, con ACCU 1, alla Polizia. L’accusato ha poi tenuto a precisare che nemmeno “R__________” si è mai mosso, ma che questi poco prima che arrivasse la Polizia si è allontanato.

          “Re__________”, invece, ha indicato che non avendo alcun motivo per (tentare di) scappare, atteso che non aveva fatto nulla, ha pacificamente atteso l’arrivo degli agenti della forza pubblica.

 

                                            8.      Fra i principi fondamentali che reggono la nostra procedura penale vi sono quelli, ben noti, dell’oralità e dell’immediatezza.

                                                      L’art. 276 cpv. 4 CPP sancisce espressamente che il giudice pronuncia, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.

                                                      Il giudice deve avere una percezione personale e diretta di quanto sarà a base della propria decisione, poiché la ricerca della verità materiale non può prescindere dalla percezione in prima persona, non mediata da terzi o da scritti, della personalità dell’imputato, dei testimoni e del materiale processuale (Soldini, Attualità dei principi dell’oralità e dell’immediatezza, in: Rep. 1982, 15).

                                                      Schultz - nelle sue “Considerazioni sul principio dell’immediatezza”, in: Rep. 1982, 4 - riassume perfettamente l’importanza di tale “regola” fondamentale e basilare del diritto processuale penale: “i giudici vedono con i propri occhi il comportamento di una parte o di un teste quando si spiega; vedono i suoi gesti, osservano il suo modo di parlare, se la persona parla senza interruzione, ad alta voce o meno, se ricorda dettagli che anche il verbale più preciso e particolareggiato non può mai riferire. Si può quindi affermare che il solo rispetto del principio dell’immediatezza garantisce la corretta applicazione di un altro principio fondamentale della procedura penale moderna: il principio della valutazione delle prove”.

 

                                                      V’è quindi una vera e propria necessità del giudice di apprezzare tutti gli elementi di prova de visu e de auditu.  Il racconto di viva voce dell’accusato e l’interrogatorio del teste Pavan hanno costituito corollario importante agli atti scritti formanti l’incarto, a maggior ragione avendo l’accusa emesso la propria decisione sulla base delle (sole) risultanze degli interrogatori di Polizia di “Re__________” e di ACCU 1, nonché in forza del riconoscimento visivo dei due ad opera della vittima. Nessuna influenza possono aver avuto sul magistrato inquirente le dichiarazioni di “P__________” e di “Pr__________”, atteso che essi sono stati sentiti, quali indiziati, solo posteriormente all’emissione del decreto d’accusa.

 

                                            9.      Accanto a tale aspetto è d’uopo ricordare il principio in dubio pro reo, il quale consacra la presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice penale di rito.

                                                      In materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come in materia di apprezzamento delle prove non può essere disatteso tale principio, dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).

                                                      Il principio in dubio pro reo disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV 88 cons. 2a).

                                                     

                                          10.      L’esame degli atti e la “lettura” del dibattimento conducono il Giudice alle seguenti riflessioni.

 

                                      10.1.      L’accusato ha subito ammesso di essere venuto in Ticino sulla vettura guidata da “A__________”, le cui generalità complete non gli erano note, fornendo tuttavia indicazioni che avrebbero potuto favorirne l’identificazione (verbale di Polizia 17.04.04): “so che abita a Lu__________. Lo conosco perché gioca a calcio assieme nella squadra tamil. La vettura del A__________ è una BMW di colore grigio targata __________; posso dire che l’auto è intestata alla compagna del A__________. Non conosco il nome della ragazza del A__________”.

                                                   

                                                    Egli più avanti ha così descritto quanto vissuto quella notte: “mentre eravamo fuori dal locale pubblico, vedevo che una ragazza ivi presente colpiva con la borsetta l’amico A__________ al volto (...) A__________ e altre persone a me sconosciute si sono subito allontanate, mentre io rimanevo fuori dalla discoteca. Venivo fermato dagli addetti della sicurezza del locale e tradotto presso gli uffici scriventi (...) Non ho visto nulla, io sono subito stato bloccato, ho visto solamente quando la ragazza colpiva con la borsetta l’A__________”.

                                                    Se l’affermazione che i compagni fossero “persone a me sconosciute” risuoni a prima lettura di rintocchi omertosi, ciò può trovare giustificazione nella diversa provenienza dei giovani (l’accusato è cresciuto e abita nel Cantone di B__________) e nel fatto, quindi, che a quel momento, “Re__________” non conoscesse oltre i soprannomi degli altri componenti del gruppo, effettivamente, poi tutti risultati residenti in Ticino (due, “R__________” e ACCU 1, presso il CRS di L__________; gli altri due a St__________).

                                                    Solo a seguito delle accuse nei suoi confronti egli si è attivato per identificarli segnalando generalità e indirizzi.

          Del resto sia “P__________” che “Pr__________”, abitanti in Ticino, hanno confermato di non conoscere altro dell’accusato che il suo nome, Re__________ (cfr. verbali di polizia 7 risp. 15 ottobre 2005).

          Addirittura “P__________” - a meno che non trattasi di errore nel verbale di polizia (verbale 15.10.05, pag. 3), da lui comunque firmato - ha riconosciuto nella foto (indiscutibilmente) di “Re__________”, non quest’ultimo bensì il connazionale “R__________”.

 

                                      10.2.      A sostegno della propria versione, l’accusato ha chiesto al giudice di sentire in aula come teste Pa__________, suo conoscente che l’aveva aiutato a comprendere gli atti, in lingua italiana, a lui non nota, che riceveva dalla Pretura penale.

                                                    Pa__________ ha raccontato di aver contattato “R__________” telefonicamente formando un numero (fisso) in Ticino (che l’accusato ha detto in aula corrispondere all’indirizzo - in verità dello zio “R__________”, e meglio di __________ - da lui fornito con la notifica di prove 24 maggio 2005) dopo che “Re__________” aveva ricevuto il decreto d’accusa, intimatogli l’8 aprile 2005, e dopo che questi gli aveva detto che non voleva “pagare” per qualcosa che non aveva fatto, come “R__________” gli avrebbe potuto confermare. Così è stato (cfr. verbale dibattimento, interrogatorio teste Pa__________): “R__________” ha dichiarato a Pa__________ che “__________era assolutamente estraneo all’aggressione”, aggiungendo “che l’accusato e ACCU 1 sono rimasti davanti alla discoteca e da lì non si sono mai mossi anche perché bloccati dalla sicurezza della discoteca”.

                                                   

                                      10.3.      Sul ruolo del ACCU 1, “Re__________” ha sempre ribadito che questi non ha partecipato ai fatti e che a seguire la ragazza siano stati “A__________”, da questa colpito con la borsetta, e i suoi due amici (che era venuto a trovare in Ticino) “Pr__________” e “P__________”, quest’ultimo da lui poi scoperto essere suo cugino.

 

                                      10.4.      Sentito quella notte stessa dalla Polizia, ACCU 1 ha affermato - pur in un verbale da cui traspare “resistenza” e che, per motivi non indicati, si è rifiutato di firmare - di essere rimasto fuori dalla discoteca per tutto il tempo dopo essere tornato dal giretto seguente il (primo) rifiuto da parte del “buttafuori” di lasciare entrare il gruppo al “Desperados”. Egli ha chiarito che lì “è giunta la Polizia” che poi lo ha “trasportato presso gli scriventi uffici”. La versione, data “a caldo”, senza possibilità di concerto con il compagno, “gioca” con quella fornita contestualmente da “Re__________” (e, poi, al telefono, da “R__________” a Pa__________).

                                                     Notisi che l’agente di Polizia non ha opposto all’accusato il fatto che il “fermo” fosse avvenuto altrove, ad esempio nella piazzetta del Quartiere Maghetti.

 

                                      10.5.      Supporta questa lettura degli eventi anche quanto dichiarato dal “buttafuori” della discoteca, Bi__________, che dopo aver sentito le urla provenienti dal Quartiere Maghetti è “subito corso a vedere cosa stava capitando”: egli riferisce che “addosso alla ragazza c’erano indiani di prima”, poi scappati, e che la loro rincorsa è stata vana. Dice poi Bi__________: “sono tornato indietro. In luogo c’erano due o tre indiani, rimasti lì. (...) Li ho bloccati e ho aspettato l’arrivo della polizia”.

                                                    E’ pur vero che non è espressamente definito il luogo ove Bi__________ è “tornato indietro”, nel senso che egli potrebbe aver rincorso parte degli aggressori (“alcuni di loro sono subito scappati via”) e ritornato lì, al Quartiere Maghetti, abbia “ritrovato” due-tre “indiani” (che avevano partecipato all’aggressione) e li abbia immobilizzati. Senonché questa interpretazione mal si sposa con le altre risultanze dell’incarto e del dibattimento e non fornisce spiegazione sul perché due “indiani” colpevoli di aggressione, avrebbero dovuto rimanere lì, all’interno del Quartiere Maghetti, dove non vi era più nessuno (nemmeno la vittima?), ad “attendere” l’arrivo della Polizia.

                                                    Se “tornato indietro” significa “tornato al Desperados”, appare evidente che “Re__________”, ACCU 1 e “R__________” (a Pa__________) abbiano detto il vero.

                                                    Il dubbio, in ogni caso, deve profittare all’accusato.

 

                                                    Si ricordi infine che già davanti alla Polizia (che nulla gli ha opposto in merito alla situazione del “fermo”), “Re__________” aveva detto (verbale di Polizia 17.04.04): “mentre eravamo fuori dal locale pubblico, vedevo che una ragazza ivi presente colpiva con la borsetta l’amico A__________ al volto (...) A__________ e altre persone (...) si sono subito allontanate, mentre io rimanevo fuori dalla discoteca. Venivo fermato dagli addetti della sicurezza del locale e tradotto presso gli uffici scriventi (...) Non ho visto nulla, io sono subito stato bloccato, ho visto solamente quando la ragazza colpiva con la borsetta l’A__________”. Insomma, l’accusato è stato fermato “fuori dalla discoteca” dagli “addetti della sicurezza del locale”, come da lui indicato e sottoscritto dal poliziotto verbalista: da lì “tradotto presso gli uffici scriventi”, quindi quelli della Polizia, che quindi “”, l’avevano trovato.

 

                                                    Se “Re__________” è stato fermato fuori dal “Desperados” dagli agenti di sicurezza, egli non poteva essere fra coloro che hanno seguito la ragazza nel Quartiere Maghetti.

 

                                      10.6.      L’accusato ha sempre indicato in “A__________”, “P__________” e “Pr__________”   i tre aggressori, secondo lui amici fra loro da lunga data.

                                                    Non si può non evidenziare come nessuno dei tre è stato trovato sul luogo dalla Polizia: tutti e tre quindi sono scappati o, perlomeno, si sono allontanati dopo i fatti, ciò che non aggrava di certo la posizione di “Re__________”.

 

                                  10.6.1.      Nel suo verbale di interrogatorio 7 ottobre 2005 “Pr__________” è stato in grado di spiegare cosa fosse successo presso il “telefono pubblico”, diffondendosi sui pugni di A__________ alla ragazza e sull’intervento degli agenti di sicurezza (che non lo hanno visto sul luogo); segno evidente, quindi, che egli si trovasse in quei luoghi in quei momenti.

                                                    L’affermazione di “Pr__________” che “tutti” si fossero mossi dalla discoteca, non collima con quanto visto ai precedenti considerandi, e meglio che almeno due giovani fossero stati lì bloccati.

 

                                                    Dice ancora “Pr__________”: “A__________ al momento dell’arrivo delle guardie s’è dato alla fuga facendo perdere ogni traccia. Con l’intervento della polizia, sopraggiunta dopo pochi minuti, avveniva il fermo di Re__________ e ACCU 1. Io, R__________ e P__________, poco prima dell’arrivo della polizia, ci siamo allontanati per non essere coinvolti nella faccenda”. Bi__________, agente di sicurezza, ha detto che più aggressori si erano dati alla fuga quando lui è arrivato al quartiere Maghetti e ha visto la ragazza a terra e gli “indiani sopra”. Ora atteso che A__________ è indiscutibilmente scappato e che “Re__________” e ACCU 1 sono stati indiscutibilmente bloccati, gli altri che sono stati visti fuggire (e ancor prima da lui visti “sopra la ragazza”) dall’agente di sicurezza in arrivo non possono essere che tutti o alcuni fra “Pr__________”, “P__________” e “R__________”, che nemmeno sono stati trovati sul luogo all’arrivo della Polizia.

 

                                                    Non solo: alla domanda “seguendo gli agenti della sicurezza siete arrivati sino alla donna, cosa avete visto nella circostanza, “Pr__________” risponde che “quando siamo giunti in vista della donna, nessuno le era vicino. A__________, ACCU 1 e Re__________ erano già in fuga”. Senonché ACCU 1 e Re__________ non sono mai stati “in fuga”, essendo stati bloccati dalla “sicurezza”.

                                              

                                                    Sia detto poi che la deposizione (da inquisito, non da testimone sotto giuramento) di “Pr__________” è stata più volte “sollecitata” dalla Polizia che, non credendogli (come quando l’interrogato sosteneva che pur avendo incontrato regolarmente gli altri dopo i fatti, mai ne avrebbero parlato fra di loro), l’ha esortato a riferire correttamente quanto avvenuto (cfr. verbale 7 ottobre 2007, pagg. 2 e 3).

                                                    Mal si comprende infine perché i compagni avrebbero dovuto con lui non solo ammettere, ma addirittura vantarsi di aver picchiato la donna, piuttosto che smentire il fatto o perlomeno minimizzarlo.

 

                                  10.6.2.      Concorde con “Pr__________” è “P__________”, come il connazionale abitante a St__________, e sentito dalla Polizia una settimana dopo.

                                                    Entrambi hanno indicato come colpevoli i due connazionali introvabili, e meglio A__________ (mai correttamente identificato malgrado tutti - sembra - sappiano rintracciarlo) e ACCU 1, a quel tempo in fase di rientro nel Paese natìo.

                                                    Sul terzo a loro dire coinvolto, “Re__________”, i due altri indiziati hanno avuto parole più blande, asserendo che questi sempre aveva negato anche davanti a loro “di aver partecipato al pestaggio” e in ogni caso di non avere visto quanto aveva fatto.

                                              

                                  10.6.3.      E’ fuor di dubbio che l’accusato - abitante nel Cantone di B__________ e lì impegnato giornalmente come apprendista - non abbia potuto essere fra coloro che in seguito (quando anche ACCU 1 già era rientrato in Sri Lanka) si sono più volte appostati fuori casa LESA 1 per intimorirla.

                                                    

 

                                         11.      Detto delle parole di “Pr__________” e “P__________” (ma anche di quelle, contrarie, di ACCU 1 e, pur indirettamente, di “R__________”), a carico dell’accusato rimane la sua identificazione da parte della vittima.

                                                    Occorre tuttavia considerare che la stessa ha dichiarato di essere stata, nella prima aggressione, “all’improvviso presa da dietro” e, poi, più avanti, dopo aver “sentito dietro di me che delle persona stavano arrivando a corsa” di essere stata buttata a terra “senza neppure aver il tempo di reagire”. Difficile quindi credere che ella abbia potuto, subendo un aggressione da più persone, “fissarne” con certezza i connotati, tanto più se con caratteri somatici indiani e quindi dall’aspetto, per chi non di quei luoghi, assai simile fra loro. Del resto nello stesso verbale, dopo aver identificato i due, LESA 1 ha dichiarato di non ricordare “i connotati delle altre persone”, ma solo che “non parlavano italiano e che erano di razza indiana”. In più v’è da ritenere che i fatti sono avvenuti alle due di notte, in situazione di oscurità.

                                                   

                                                    La concitazione di quegli attimi ha portato LESA 1 ad essere imprecisa (anche) sul numero di singalesi presenti quella sera: per lei erano “sicuramente almeno sette o otto”, quando l’istruttoria ha comprovato fossero “solo” sei.

 

                                         12.      Tutto ciò conduce ad avere più di un dubbio sulla correttezza dell’identificazione da parte del Sostituto Procuratore Pubblico, di chi ha compiuto il reato. Insomma, parafrasando un celebre titolo di pirandelliana memoria, l’accusa ha fallito nella cerca dell’autore (del reato) fra i sei personaggi che hanno giostrato sul palcoscenico, quella notte a Lugano.

                                                    Poiché il Giudice non può emettere una sentenza di colpevolezza qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevole motivo di dubbio, __________ va prosciolto dall’accusa di aggressione.

                                                    Tasse e spese vanno poste a carico dello Stato.”

 

4.     Quanto precede deve valere, per le stesse motivazioni, anche per l’accusato, il quale va quindi prosciolto dall’accusa di aggressione.

        Tasse e spese vanno poste a carico dello Stato.

 

P.q.m.,

 

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, decaduti gli altri quesiti;

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di aggressione;

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

 

avverte                             le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

                                        che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

per le vie edittali,

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       190.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      290.--         totale