LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2005.218/CEG

1635/2005

Bellinzona

6 ottobre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difesa da DI 1

 

prevenuta colpevole di         lesioni colpose

 

                                        per avere, a __________ in data __________, cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di LESA 1, in particolare per averla dapprima afferrata al collo con entrambe le mani per poi spintonarla con vigore tanto da farla cadere a terra, cascandole infine addosso con il corpo per imprevidenza colpevole, con la conseguenza che la parte lesa si ruppe una costola così come emerge dal certificato medico, agli atti, del __________ dell’Ospedale __________;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 28 aprile 2005 n. 1635/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 maggio 2005;

 

indetto                               il dibattimento 6 ottobre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente, accompagnata dal difensore DI 1, Lugano, mentre il AINQ 1 con lettera 22 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentiti                                il difensore, il quale postula l’assoluzione della propria assistita perché i fatti non possono essersi svolti come indicato nel decreto d’accusa, soffrendo, come da certificato medico del neurologo __________, l’accusata di problemi fisici tali da esserle impossibile compiere atti di forza con le braccia, tantomeno di afferrare al collo una persona e/o spintonarla con vigore. Essa è già stata operata due volte; nemmeno può alzare pesi, addirittura prova diffi-coltà a stringere la mano. Confrontando le due versioni dei fatti (denuncia e interrogatorio) rese dalla denunciante risultano diverse incongruenze: nella prima ha evidentemente esagerato. La dinamica dei fatti sino all’accompagna-mento alla porta (ammesso) non sembra discostarsi da quanto sostenuto dall’accusata a verbale e ancora oggi in aula. La versione dell’accusata è logica e non fa una grinza: accompagnata alla porta dai due (poco credibile vista la sua stazza e forza fisica sia avvenuto il contrario), mal si vede come avrebbe potuto rivoltarsi, gettarsi al collo della LESA 1, più alta di lei, riuscire a stringerglielo (con la sua patologia medica) addirittura per un certo tempo, senza che __________ intervenisse. In verità, aprendo la porta, la LESA 1 è inciampata sull’uscio, ha trascinato con sé, poiché la teneva al braccio, l’accusata, la quale a sua volta ha subito il peso di __________ anch’egli caduto. Quanto dice __________ non è poi credibile. egli è parte interessata quale convivente della denunciante (nemmeno presente oggi) nonché nell’”af-fare” della casa. Non risulta agli atti né l’intervento della Polizia né l’immediato trasporto della LESA 1 al pronto soccorso (avvenuto verso le 18.00 e non al mattino, quando sono successi i fatti). Nemmeno v’è prova del nesso causale fra la caduta (di due persone, l’accusata e, sopra, __________) e la rottura della costola della LESA 1, che peraltro mai ha quantificato le proprie pretese.

                                        Ne deriva in conclusione che l’accusata va prosciolta dall’accusa;

 

                                        per ultimo l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di lesioni colpose per avere, a __________ in data __________, cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di LESA 1, in particolare per averla dapprima afferrata al collo con entrambe le mani per poi spintonarla con vigore tanto da farla cadere a terra, cascandole infine addosso con il corpo per imprevidenza colpevole, con la conseguenza che la parte lesa si ruppe una costola così come emerge dal certificato medico, agli atti, del __________ dell’Ospedale __________?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                                 3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 4.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1; decaduti gli altri,

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP) per quanto accaduto a __________ in data __________;

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

                                   

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cant. in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario: