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Incarto
n. DA 1520/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DI 1,)
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prevenuto colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
per avere, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d'armi, portato e detenuto nel vano portaoggetti della vettura Mercedes __________ di proprietà della ditta __________ di __________, un manganello telescopico, e sulla sua persona un coltello apribile con una sola mano;
reato previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l'art. 27 cpv. 1 LArm;
fatti avvenuti tra __________ e __________ il __________;
perseguito con decreto d’accusa n. 1520/2005 di data 18 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 200.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Ordina la confisca del manganello telescopico e del coltello apribile con una sola mano, sequestratigli dalla Polizia il __________;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 maggio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 6 settembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva che l’accusato non era assolutamente al corrente del fatto che nel vano porta oggetti sotto il sedile dell’auto della ditta vi fosse un manganello e che il coltello (concepito per interventi di salvataggio) gli era stato regalato come oggetto promozionale dalla ditta e utilizzato in ambito lavorativo; chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata che l’accusato venga prosciolto per il trasporto del manganello ed mandato esente da pena (caso di poca gravità) per il trasporto del coltello; postula infine il dissequestro a suo favore del coltello, il quale può liberamente essere acquistato e detenuto da un privato, ma non portato in pubblico;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori e le munizioni per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico con la rettificazione odierna.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve ossere ordinata la confisca del manganello telescopico e del coltello apribile con una sola mano sequestratigli dalla Polizia il 6 aprile 2005.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l'art. 27 cpv. 1 LArm; 58, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per aver portato e detenuto sulla sua persona per negligenza un coltello apribile con una sola mano di dimensione non consentita.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.--.
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
ordina la confisca del manganello telescopico sequestratogli dalla Polizia il 6 aprile 2005.
ordina il dissequestro del coltello apribile con una sola mano sequestratogli dalla Polizia il 6 aprile 2005.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale