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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n. DA 1570/2005 |
Bellinzona
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Sentenza con motivazione In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
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ACCU 1 (difesa da: DI 1)
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prevenuta colpevole di furto
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni del negozio CIVI 1 ubicato nell'area del centro commerciale __________ presso il quale era impiegata quale venditrice, sottratto da due cassetti della scrivania dell'ufficio, un importo complessivo pari a CHF
22'694.-;
fatti avvenuti a __________ fra il 19 e il 20 marzo 2004;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1570/2005 di data 25 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 200.--.
3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il
giudizio sulle sue pretese di risarcimento.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 maggio 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 22 settembre 2005, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e all’audizione testimoniale di __________;
sentito il legale di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa salvo il punto 3 del dispositivo, postulando il risarcimento di fr. 22'694.- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2004 e fr. 3’400.- per ripetibili;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusata e conseguentemente protesta le ripetibili;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Sulle pretese di parte civile che chiede il risarcimento di fr. 22'694.- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 2004 e fr. 3’400.- per ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che ACCU 1 era impiegata quale venditrice presso il negozio CIVI 1 ubicato nell'area del centro commerciale __________ di __________;
che tra il 19 e il 20 marzo 2004 nel citato negozio è avvenuto un furto poiché è stato sottratto, da due cassetti della scrivania dell'ufficio, un importo complessivo pari a fr. 22'694.-;
che la questione determinante non è volta all’accertamento del reato in sé, quanto piuttosto ad appurarne l’autore in quanto non esistono prove certe, ma unicamente indizi emersi dagli interrogatori e dall’odierno dibattimento;
che l’autorità inquirente, sulla base dei rilievi e dell’inchiesta effettuata dalla polizia, ha ritenuto di emettere un decreto di accusa nei confronti di ACCU 1;
che gli elementi presi in considerazione dall’accusa e esposti al dibattimento dalla parte civile sono in particolare la questione della chiave di riserva e le circostanze del suo ritrovamento, il fatto che l’accusata non ha chiamato la gerente del negozio, ma una collega, nel momento in cui ha constatato la mancanza del denaro, l’asserzione dell’addetto alle pulizie che non l’avrebbe vista uscire dall’ufficio dove erano custoditi i soldi, la circostanza secondo cui ACCU 1 era sola al momento dell’apertura e infine il fatto che due settimane prima del furto in esame, allorquando si era già verificato un ammanco di fr. 500.-, la chiusura del negozio era stata effettuata dalla ACCU 1 medesima;
che al dibattimento l’accusata ha saputo dare spiegazioni convincenti in merito agli elementi indicati sopra, salvo per la contraddizione tra la sua versione e quella dell’addetto alle pulizie, la quale da sola non è tuttavia sufficiente ai fini di una condanna, anche perché il testimone poteva essere intento nei suoi lavori e non aver notato l’accusata quando a suo dire sarebbe uscita dall’ufficio per portarsi nella zona della cassa, che poteva peraltro essere occultata alla vista dagli appendiabiti o dalle colonne ivi esistenti;
che inoltre al dibattimento sono emersi nuovi elementi, come ad esempio il fatto che la polizia il 20 marzo 2004 ha eseguito un’ispezione dell’ufficio e ha effettuato - senza esito positivo - la perquisizione delle borsette a tutte le dipendenti presenti nel negozio;
che infine non si deve dimenticare che l’accusata - del resto mai interrogata dal magistrato inquirente - nemmeno sapeva se la mattina del 20 marzo ci fosse un (cospicuo) importo nella cassettiera (era assente nei due giorni precedenti), mentre appare fuori da ogni logica che abbia sottratto i soldi alla mattina, ben sapendo che sarebbe intervenuta la polizia prima che potesse lasciare il luogo (cosa poi avvenuta) con il rischio elevatissimo di essere scoperta;
che l’interrogatorio dell’imputata e i nuovi elementi emersi hanno quindi permesso di fugare i dubbi che potevano esserci sulla colpevolezza di ACCU 1;
che dalla sola lettura degli atti emergono indizi che presi nel loro insieme potrebbero mettere sul banco degli accusati altre persone;
che non va disatteso - anche se non spetta al giudice del merito fare congetture o trovare il colpevole - come sia la gerente sia le altre dipendenti potrebbero potenzialmente essere autrici del furto (salvo __________, in vacanza al momento dei fatti, e __________), poiché tra le altre cose disponevano della chiave del negozio, sapevano dell’esistenza della chiave di riserva, avevano la possibilità di accedere al denaro senza destare sospetti, sapevano dove si trovavano i soldi (tant’è che il furto è avvenuto a colpo sicuro e senza scasso) e si occupavano a turno di aprire e chiudere la cassa;
che in definitiva questo giudice giunge al convincimento di poter finanche escludere che l’accusata, la quale del resto ha sempre negato ogni addebito, sia l’autrice del furto;
che per tutte le ragioni addotte l’imputata va pertanto prosciolta dall’accusa con la conseguenza che gli oneri del procedimento vanno posti a carico dello Stato, il quale rifonderà all’accusata fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;
che il proscioglimento osta per finire al giudizio sulle pretese della parte civile (cfr. art. 272 CPP);
visti gli art. 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti:
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1570/2005 del 25 aprile 2005;
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di
fr. 3'000.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione permessi e immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 70.- teste