|
|
|
|
1. CIVI 1 patr. da: PR 1 2. LESA 1 3. LESA 2
|
|
|
|
Incarto
n. DA 1734/2005 |
Bellinzona
|
Sentenza con motivazione In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Damiano Stefani |
|||||
|
|
|||||
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
|
|
ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
detenuto dal 3 novembre al 11 novembre 2004
prevenuto colpevole di 1. truffa,
per avere, nel periodo aprile/giugno 2004, a __________ e __________, per procacciare a sé un indebito profitto, ingannato astutamente la moglie CIVI 1, approfittando del rapporto di profonda fiducia esistente a quel momento tra di loro, affermando cose false o dissimulando cose vere, rispettivamente ingannato astutamente i collaboratori di __________, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di CIVI 1,
e meglio, per aver indotto la moglie a sottoscrivere, nel corso del mese di maggio 2004, l’ordine di pagamento (non ancora compilato) alla __________ (__________) per il versamento a contanti della prestazione di libero passaggio di fr. 82'828.--, a lei spettante per legge in ragione della metà, il suo consenso scritto essendo necessario a tenore dell’art. 5 cpv. 2 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, assicurandole, contrariamente al vero, che la prestazione di libero passaggio sarebbe integralmente stata destinata al pagamento degli interessi ipotecari arretrati nonché al rimborso parziale del mutuo ipotecario gravante la particella n. __________ RFD di __________ (già abitazione coniugale), al fine di evitare la realizzazione forzata dell’immobile, la banca ipotecaria Banca __________ avendo disdetto il mutuo ipotecario in data 9 marzo 2004, mentre compilò l’ordine di pagamento richiedendo il versamento a contanti della prestazione di libero passaggio sul proprio conto personale n. __________ presso Banca __________, __________, indicando che avrebbe lasciato la Svizzera (circostanza che aveva sottaciuto alla moglie), allegando una dichiarazione dell’Ufficio controllo abitanti di __________ attestante l’avvenuto annuncio del suo trasferimento del proprio domicilio, con effetto al 13 luglio 2004, presso __________, __________, __________, con la quale aveva allacciato una relazione sentimentale, ed in forza di questo documento falso, formato abusando della predetta firma autentica della di lui consorte, ingannato astutamente i collaboratori di __________, facendo loro credere che la consorte avesse autorizzato il prelevamento a contanti della prestazione, mentre la stessa era in buona fede convinta di aver acconsentito al prelevamento anticipato per l’estinzione del debito ipotecario per l’abitazione primaria, ottenendo in tal modo l’accredito di fr. 83'644.80 (comprensivo degli interessi) su di un suo conto personale, che, all’insaputa della moglie, prelevò qualche giorno dopo e che utilizzò per scopi personali, in particolare per il proprio sostentamento durante la permanenza in __________ tra il 13 luglio ed il 13 ottobre 2004, omettendo sia di saldare gli interessi ipotecari arretrati dovuti alla Banca __________ sia di effettuare un rimborso parziale sul mutuo, danneggiando conseguentemente la moglie;
2. falsità in documenti,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1, per procacciare a sé un indebito profitto, abusato dell’altrui firma autentica, attestando in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento,
e meglio, per aver abusato della firma autentica delle moglie da lei apposta sul formulario denominato “ordine di pagamento” datato 1 giugno 2004 indirizzato alla __________ per il prelevamento a contanti della sua prestazione di libero passaggio, firma ottenuta mediante l’inganno astuto di cui al sub. 1, compilando poi il formulario, contrariamente alla volontà della firmataria, presentando il predetto ordine alla __________, allo scopo di perpetrare l’inganno astuto di cui sub. 1, richiedendo il versamento a contanti della prestazione di libero passaggio con l’intento di utilizzarla ad esclusivi scopi personali e di conseguentemente danneggiare la consorte, come in effetti avvenne giacché, contrariamente a quanto assicuratole, non provvide a saldare gli interessi ipotecari arretrati né a rimborsare parzialmente il mutuo;
3. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, a __________, in data 14 novembre 2004, mentre circolava su Via Cantonale in direzione della località ad una velocità dichiarata di 50 km/h sulla autovettura Mazda 626 targata __________ intestata a LESA 2, negligentemente perso la padronanza del veicolo, uscendo conseguentemente di strada sul lato destro, collidendo e divellendo circa 12 metri di protezione metallica di proprietà di LESA 1;
4. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio,
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 3, contravvenuto ai doveri in caso di infortunio previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr in caso di danni materiali, omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato e lasciando il luogo dell’incidente senza avvertire la Polizia;
fatti avvenuti nelle predette circostanze di tempo e di luogo,
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 251 cifra 1 CPS, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26, 27 e 31 LCStr e 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr,
perseguito con decreto d’accusa del 9 maggio 2005 n. DA 1734/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
2. La parte civile è rinviata al foro civile, essendo già in corso la procedura di divorzio tra le parti.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 24 gennaio 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, nonché il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;
sentito il Procuratore pubblico, il quale ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando come il formulario sia stato consegnato dall’imputato alla moglie quando non era ancora stato completato e come egli abbia fatto in modo che la signora credesse di sottoscrivere, in bianco, un atto volto al ritiro del capitale LPP per destinarlo alla riduzione del debito ipotecario. Tutti gli elementi della truffa, soggettivi e oggettivi sarebbero adempiuti, sia nei confronti della parte civile che in quelli della __________. Abusando della firma della consorte apposta su un documento completato solo in un secondo tempo, l’accusato ha pure realizzato la fattispecie della falsificazione di documenti. A suo modo di vedere la tesi di quest’ultimo, per la quale la moglie sarebbe stata cosciente di quanto stava facendo stride con la logica, poiché nessuno avrebbe dato il proprio consenso al prelievo di capitali LPP per lasciarli in balia del marito. Per la signora era prioritario salvare la casa. Con riferimento all’incidente della circolazione ha brevemente passato in rassegna i presupposti dei relativi capi d’imputazione, rilevando come le infrazioni siano palesi. Infine l’accusa ha chiesto che venga revocata la sospensione condizionale della precedente pena pronunciata da questa Pretura penale;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale, sottolineando l’atteggiamento reticente dell’imputato, ha postulato la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale, con protesta di ripetibili, ha chiesto il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi d’imputazione, ad eccezione del n. 3, il cui adempimento è stato riconosciuto. Egli ha sottolineato le troppe incongruenze e discrepanze tra le varie versioni dei fatti. A suo modo di vedere l’accusa non ha in alcun modo provato che il formulario fosse stato sottoposto alla moglie in bianco. Anzi, ciò è smentito dall’attestazione del pubblico ufficiale apposta sul retro. Nemmeno accettabile è concludere che la moglie si sia fidata dal marito. In effetti tra i coniugi i rapporti erano da tempo tesi e la stessa signora ha ammesso che il marito l’aveva già delusa una volta tenendo per sé i soldi incassati dalla ditta, invece che riversarli sul conto ipotecario come concordato. L’accusato non ha truffato la moglie, ma ha solo fatto il furbo, approfittando del fatto che ella abbia firmato senza controllare. L’accusa non è stata in grado, inoltre, di dipanare le incertezze provocate dall’intreccio di date che non corrispondono tra loro. Di conseguenza i presupposti per la condanna per truffa non sono adempiti, così come non lo sono quelli per la falsificazione di documenti. In merito all’incidente della circolazione, il legale ha osservato come non si possa qui parlare di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, visto che il prevenuto ha solo voluto andare al bar per tranquillizzarsi, ma era comunque intenzionato ad avvertire la polizia;
sentito in replica il Procuratore pubblico, il quale ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di truffa connessa con la falsificazione di documenti e, riconfermandosi nelle proprie richieste, ha ribadito come la parte civile sia credibile e come il teste invece si sia sbagliato su certi aspetti delle sue dichiarazioni;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale ha confermato le proprie pretese ed ha osservato come la truffa nei confronti della __________ sia data già per il fatto che l’imputato le ha sottoposto un documento firmato dalla moglie contrariamente alla sua volontà;
sentito in duplica il difensore, il quale osserva come le tesi accusatorie sono state smentite dagli atti. L’ordine di pagamento era molto chiaro ed il teste ha confermato di aver parlato con la moglie anche della possibilità di prelievo per partenza all’estero. Si aggiunga che la donna aveva già prelevato, in passato, parte del capitale LPP del marito per accendere un credito ipotecario e quindi sapeva come si svolge una simile operazione. Infine ha ricordato come l’ipotesi di autentica di una firma in bianco sia possibile, ma comunque remota;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Truffa;
1.2. Falsità in documenti;
1.3. Infrazione alle norme della circolazione;
1.4. Inosservanza dei doveri in caso d’infortunio;
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. DA 1734/2005 del 9 maggio 2005?
2. In caso affermativo deve, e se si in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa di libertà e, se si, a quali condizioni?
4. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei confronti dell’imputato da questa Pretura penale il 14 gennaio 2005, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 si è sposato nel 1979 con la signora CIVI 1, n. __________ , dalla quale ha avuto due figli: __________, 16 febbraio 1985, e __________, 18 aprile 1988.
Dal gennaio 2004, data in cui la moglie ha abbandonato il tetto coniugale con i due figli, i coniugi vivono separati. Attualmente essi non hanno più alcun contatto. Difficoltà di comunicazione sussistono pure tra il padre ed i figli, in modo particolare con la ragazza.
2. L’imputato ha conseguito un diploma federale di revisore di cisterne ed è entrato, una trentina di anni or sono, alle dipendenze della ditta individuale del padre __________, attiva in quel ramo. Nel 1999 egli, unitamente al genitore ed al fratello __________, ha costituito la __________ che ha ripreso attivi e passivi della ditta paterna.
3. Agli inizi del 2003 i coniugi hanno deciso, dando seguito ad un desiderio della moglie, di rilevare il Bar Osteria __________ di __________. I capitali necessari all’acquisto dell’inventario ed all’avvio dell’attività, ammontanti complessivamente a fr. 40'000.--, sono stati recuperati dall’imputato presso la ditta di famiglia, sotto forma di prestito.
Il bar è stato aperto nel mese di marzo 2003 ed era gestito dalla signora CIVI 1 e dalla figlia, mentre il marito ha (perlomeno inizialmente) dato una mano nei momenti liberi.
Nel mese di maggio 2003 il prevenuto ha dovuto temporaneamente interrompere la sua attività lavorativa principale a seguito di problemi di salute. A quel momento i rapporti con i responsabili della __________ si però erano deteriorati a tal punto, che durante il periodo di malattia egli si è visto notificare il licenziamento. Per ottenere le ultime quattro mensilità cui aveva diritto egli ha dovuto adire le vie legali.
Il signor ACCU 1 ha percepito l’indennità per malattia sino alla fine del 2003.
4. I coniugi __________ hanno acquistato verso la fine degli anni ottanta, in ragione di 1/2 ciascuno, il fondo part. n. __________ RFD di __________, sul quale hanno edificato la loro abitazione.
I notevoli costi dell’operazione, sono stati coperti con un’immissione di capitale proprio da parte degli sposi di fr. 20'000.--, mentre per il restante importo, superiore ai fr. 400'000.--, è stato acceso un mutuo ipotecario presso la Banca __________, __________ (cfr. atto istruttorio n. 42, doc. 1).
Nel 1998 il signor ACCU 1, con l’accordo della moglie, ha prelevato una parte del proprio avere di previdenza professionale presso la __________ allo scopo di utilizzarlo per la ristrutturazione dell’appartamento al piano terreno dell’abitazione famigliare, in modo da poterlo affittare a terzi. I relativi formulari sono stati regolarmente compilati e sottoscritti da entrambi i coniugi (cfr. atto istruttorio n. 52).
5.Per un qualche anno l’imputato e la moglie sono stati in grado di far fronte ai gravosi oneri ipotecari, ma in seguito i ritardi si sono accumulati, tanto che già in data 12 gennaio 2000 l’istituto di credito ha intimato loro una disdetta per il rimborso del prestito, seguita dai relativi precetti esecutivi ed accompagnata dall’offerta di annullare la procedura qualora fossero stati saldati gli importi arretrati dovuti.
Il 16 aprile 2004 la Banca __________ ha intimato ai signori ACCU 1, presso il domicilio di __________, dal quale la moglie era comunque già partita, una nuova disdetta dei mutui ipotecari n. __________, n. __________ e n. __________, confermata con scritto del 9 marzo 2004 (cfr. atto istruttorio n. 42, doc. 36, 37, 42, 43, 51 e 52). Il 2 agosto 2004 sono stati emessi i relativi precetti esecutivi, intimati alla signora CIVI 1 il 7 settembre 2004.
6. Preso atto delle serie difficoltà finanziarie e del rischio più che concreto di perdere l’abitazione, il signor ACCU 1, verso aprile-maggio 2004, ha sottoposto alla moglie la possibilità di ritirare l’intero avere di libero passaggio da lui accumulato in costanza di matrimonio così da poter saldare gli interessi ipotecari arretrati e diminuire l’aggravio. La signora CIVI 1 si è detta subito favorevole a tale modo di procedere, per cui l’imputato ha preso contatto con il proprio consulente assicurativo, signor __________, per verificare quali fossero i passi da intraprendere per concretizzare i loro piani. Parallelamente egli ha pure chiesto informazioni su quali fossero le ulteriori opzioni a sua disposizione per ritirare gli averi di cassa pensione.
Nel frattempo, a maggio 2004, il signor ACCU 1 ha conosciuto la cittadina brasiliana __________ presso il locale __________ di __________, con la quale ha ben presto iniziato una relazione sentimentale.
Con il trascorrere del tempo il prevenuto ha cominciato a maturare l’idea di lasciar perdere la casa e di utilizzare i soldi dell’ente previdenziale per fini strettamente personali ed in modo particolare per fare un viaggio all’estero con la nuova compagna.
Saputo dal signor __________ che, se avesse ritirato il denaro per diminuire il carico ipotecario, egli non avrebbe potuto entrarne in possesso perché il versamento sarebbe stato effettuato direttamente alla Banca __________, il signor ACCU 1 ha concordato con l’assicuratore di chiedere un versamento in contanti per partenza definitiva all’estero e si è fatto consegnare il formulario corrispondente in modo da poterlo rimettere alla moglie per l’indispensabile firma di approvazione.
Il signor __________ ha sostenuto in sede dibattimentale di essere sicuro di aver completato il modulo denominato “ordine di pagamento” (cfr. atto istruttorio n. 51) prima di consegnarlo al signor ACCU 1 per le firme.
7. Sapendo che la moglie non avrebbe mai sottoscritto un documento essendo consapevole dell’uso che egli intendeva fare dei soldi e soprattutto avendo appreso che lei non ne avrebbe in alcun modo beneficiato, l’imputato le ha sottoposto il documento da controfirmare guardandosi bene dal chiarire le sue reali intenzioni.
Le modalità nelle quali è avvenuta la firma da parte della signora CIVI 1 non sono state stabilite. In effetti ella sostiene di aver apposto il proprio nome in calce al documento il 21 maggio 2004, quando, dopo essere rientrati dal funerale di un comune conoscente, il marito glielo avrebbe sottoposto tenendolo addirittura piegato e comunque dicendole che era l’atto necessario al trasferimento del capitale a diminuzione del saldo ipotecario. La signora ha pure assicurato che lo stesso, quando le è stato presentato, non era ancora compilato. Ella ha infine aggiunto di non aver più visto l’ordine di pagamento da quel momento.
Già qui vi sono delle palesi contraddizioni poiché difficilmente si può capire come ella abbia potuto vedere se il formulario fosse stato o meno riempito, allorquando lo stesso le sarebbe stato consegnato piegato in modo tale che rimanesse scoperto solo lo spazio per la firma.
Sulla data della sottoscrizione anche il marito ha concordato.
A detta delle parti, in un secondo tempo sarebbero state informate del fatto che sarebbe stata necessaria l’autentica delle loro firme, cosa a loro ignota (incomprensibilmente visto che sul modulo, proprio sotto allo spazio per la ratifica, vi è un’esplicita nota in merito), per cui il marito, dopo aver ottenuto in data 27 maggio 2004 la dichiarazione necessaria dalla cancelleria comunale di __________, si è recato con la moglie, il 28 maggio 2004, presso quella di __________ per far autenticare la sua.
La data apposta sul formulario dal signor __________ - che ha riconosciuto di avere effettuato di suo pugno tutti gli interventi che si trovano sul documento, ad eccezione ovviamente delle firme delle parti e delle loro autentiche - è invece quella del 1 giugno 2004.
8. Come ben si può desumere dall’esame degli atti, le incongruenze circa i tempi e le modalità di sottoscrizione sono notevoli. Se, da un lato, abbiamo __________ che sostiene di aver messo la data proprio nel giorno in cui l’atto è stato da lui compilato e nel contempo afferma di averlo dato all’imputato per l’apposizione delle firme già debitamente completato, dall’altro abbiamo la signora CIVI 1 che sostiene di averlo firmato, in bianco, il 21 maggio 2004 (data confermata anche dall’imputato). Infine, sul retro del documento, si trovano le autentiche ufficiali fatte da due differenti funzionari pubblici, con le quali essi hanno attestato che le parti hanno apposto la loro firma in loro presenza, quindi nelle date ivi indicate.
9. Una volta ottenuta la sottoscrizione del documento da parte della moglie, l’imputato lo ha consegnato al signor __________, il quale, dopo avergli richiesto le attestazioni necessarie, ha provveduto ad inoltrare la pratica ai funzionari della __________ affinché provvedessero al versamento.
Il 3 giugno 2004 il signor ACCU 1 ha aperto un conto risparmio presso la Banca __________ ed il 29 giugno 2004 ne ha aperto uno di libero passaggio, sempre presso lo stesso istituto di credito.
Il 29 giugno 2004 __________ ha trasferito l’importo di fr. 83'697.10 sul conto di libero passaggio presso la Banca __________. Tale somma è poi stata spostata, il 9 luglio 2004, sul conto di risparmio e parzialmente ritirata in contanti dal signor ACCU 1, per complessivi fr. 9'900.--, lo stesso giorno. Il conto è stato infine estinto con un prelievo di fr. 73'697.10 il 12 luglio 2004 (cfr. atto istruttorio n. 4).
Il 13 luglio 2004 il prevenuto è poi partito alla volta del Brasile con la compagna __________ e vi è rimasto sino al 13 ottobre dello stesso anno. Egli sostiene, anche se in maniera poco credibile, di aver speso tutti i soldi in questo breve lasso di tempo, dandosi alla bella vita.
La moglie, dal canto suo, si è accorta solo pochi giorni prima della partenza del prevenuto che egli aveva prelevato per scopi personali l’avere di vecchiaia e non invece per salvare la casa di __________. Suo malgrado non è però riuscita a fare nulla per ostacolarne i piani. Agli atti nemmeno si trovano richieste di intervento di autorità giudiziarie a titolo supercautelare per bloccare almeno la parte di capitale a lei spettante.
Il 10 settembre 2004 è pervenuta presso il Ministero pubblico di Bellinzona la querela/denuncia della signora CIVI 1 che ha dato origine alla presente procedura.
Non essendo stato fatto fronte al debito ipotecario, l’abitazione familiare è stata messa all’asta dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Da ultimo va rilevato che attualmente sia il signor che la moglie sono al beneficio dell’assistenza.
10. Il 14 novembre 2004, alle ore 14:45, l’accusato, mentre transitava su via Cantonale in territorio di __________, zona __________, in direzione del paese, alla guida di un’automobile marca Mazda targata __________ intestata alla società LESA 2 (del Bar Ristorante __________, __________), ha perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata sulla destra ed ha divelto una recinzione in rete metallica sul terreno di proprietà del signor LESA 1, per una lunghezza di ben 12 metri.
Dopo essersi arrestato brevemente ed aver constatato, uscendo dalla vettura, che il pneumatico anteriore destro della stessa era a terra, egli è ritornato al volante e si è diretto al Bar ____________________. Parcheggiato il veicolo fuori dall’esercizio pubblico, l’imputato vi è entrato per bere un caffè. Quarantacinque minuti dopo una pattuglia della polizia comunale di __________, avendo notato l’automobile danneggiata, ha proceduto ai primi accertamenti volti a verificare se si trattava del veicolo all’origine dell’incidente. In quel frangente l’imputato è uscito sul parcheggio ed ha informato gli agenti di quanto successo.
Il signor ACCU 1 è stato sottoposto alla prova etanografica, dalla quale è risultato un tenore alcoolico di un minimo di 0.65 g/kg ed un massimo di 1.13 g/kg.
Negli interrogatori il prevenuto ha inizialmente affermato di non essersi accordo di aver urtato e rovinato la cinta, per poi riconoscere di essersi reso conto di aver divelto qualche paletto (cfr. suo verbale di interrogatorio 13 dicembre 2004). Egli non ha saputo spiegare perché è partito senza avvertire la polizia, se non con il fatto di essere stato molto arrabbiato per aver rovinato l’auto, per cui il resto sarebbe passato in secondo piano.
11. L'art. 146 cpv. 1 CPS commina la pena della reclusione sino a 5 anni o della detenzione a chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Il reato di truffa presuppone quindi che l’agente abbia fatto uso di un inganno, che questo inganno sia astuto, che abbia indotto la vittima in errore o l’abbia portata a confermare un errore già esistente, che tale errore abbia condotto la persona ingannata a disporre del suo patrimonio, rispettivamente di quello altrui, procurando in tal modo un pregiudizio patrimoniale (DTF 119 IV 210; DTF 118 IV 35).
Una persona è ingannata quando, a causa di affermazioni scritte o orali, di gesti, o per atti concludenti ad opera dell’agente, assume una visione falsata della realtà. Non è necessario che l’autore faccia delle dichiarazioni esplicite, ma è sufficiente che egli assuma un comportamento dal quale venga dedotta l’affermazione del fatto (DTF 125 IV 124; DTF 118 IV 35).
Di fronte ad un errore preesistente della vittima, è necessario che l’autore si attivi per persuaderla della correttezza della sua falsa interpretazione delle circostanze. Non è sufficiente per contro che egli, restando puramente passivo, benefici dell’errore altrui. In effetti il reato in questione è un reato di commissione e non di omissione (FF 1991 II 984).
L’inganno da solo non è di per sé sufficiente: per poter giungere ad una condanna è indispensabile che esso sia astuto. In effetti la legge penale non protegge colui che avrebbe potuto evitare di essere indotto in errore facendo prova di un minimo d’attenzione (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 146, pag. 304; DTF 126 IV 171 consid. 2a). Per scagionare l’imputato non è comunque sufficiente una negligenza generica da parte della vittima, ma ella deve aver agito con leggerezza (DTF 126 IV 172 consid. 2a e Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, ZStR 117/1999, pag. 163).
Un inganno astuto è dato non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o ad artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni. In quest'ultima evenienza occorre nondimeno che una verifica da parte della vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente inesigibile, oppure ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento, rispettivamente preveda che egli vi rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza).
Non occorre che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche sentenza inedita del Tribunale federale 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2).
12. Nella fattispecie il prelievo degli averi LPP del marito allo scopo di venire utilizzati per alleggerire il carico ipotecario esistente sulla casa non rappresentava di certo un’operazione nuova per la signora CIVI 1, ritenuto che già nel 1998 i coniugi avevano ritirato una parte di tali averi per la ristrutturazione dell’appartamento sito al primo piano. In linea di massima ella era quindi a conoscenza delle procedure da adottare e dell’esistenza di un formulario apposito, oltre che della necessità di sottoscrivere pure un modulo per la richiesta d’iscrizione di una restrizione del diritto d’alienazione nel Registro di commercio.
Inoltre la moglie stessa ha dichiarato di avere già avuto esperienze negative con il marito per quando concerne le questioni finanziarie ed in modo particolare di essersi sentita gabbata quando lui, ricevendo gli arretrati salariali dalla ditta di famiglia dopo una procedura giudiziaria, invece che utilizzarli per pagare gli interessi ipotecari, se li è tenuti per sé. A ciò si aggiunga il fatto che i rapporti tra i due coniugi erano tutt’altro che idilliaci.
Ammettendo d’aver firmato il documento “ordine di pagamento” indirizzato alla __________ senza nemmeno leggerlo, la signora ha reso evidente il suo agire gravemente superficiale. Dall’istruttoria non è emerso in alcun modo che il marito si sia adoperato per convincerla che stava concedendo il suo assenso ad un prelievo per salvare la casa. I due ne avevano parlato in precedenza, ma non è stato in alcun modo dimostrato che ne abbiamo discusso anche al momento della firma.
Va poi aggiunto che il modulo in questione è totalmente diverso da quello per il prelievo anticipato ai sensi della Legge federale sulla promozione dell’abitazione (conosciuto alla signora per quanto detto in precedenza). Indipendentemente dal fatto che esso fosse stato completato o meno al momento in cui ella lo ha sottoscritto, il testo dell’atto è inequivocabile e da una semplice lettura si può vedere come esso sia esclusivamente destinato a prelievi per inizio di attività indipendente o per partenza definitiva all’estero.
Inoltre, le due autentiche poste sul retro del documento, con le quali pubblici ufficiali hanno attestato che la firma dei signori __________ è stata posta sullo stesso in loro presenza, impongono di dedurre, per la presunzione di fedefacenza ad esse connessa, che ciò sia realmente avvenuto e che quindi la signora abbia potuto leggere quanto compare sul foglio.
La versione fornita dalla signora CIVI 1 secondo la quale il marito le avrebbe estorto la firma sottoponendole il modulo astutamente piegato in modo da non permetterle di prendere atto dei suoi contenuti non trova riscontro e non può essere presa in considerazione (si noti che il documento originale riporta poi il segno di una sola piegatura: quella centrale, cfr. atto istruttorio n. 51).
Non sussiste pertanto alcun inganno astuto perpetrato dall’imputato nei confronti della moglie, per cui l’ipotesi di truffa a suo danno deve cadere.
13. Il teste __________, in occasione della sua audizione dibattimentale, ha sostenuto, contraddicendo in parte quanto da lui dichiarato a verbale dell’11 novembre 2004, di aver illustrato per telefono alla signora CIVI 1 già prima della sottoscrizione del documento in oggetto tutte le possibilità esistenti per il ritiro anticipato dei capitali LPP, compresa quella per partenza all’estero. Interrogato a più riprese se ne fosse stato certo, egli ha sempre risposto affermativamente.
Ciononostante non è possibile ritenere probatoriamente vincolante il teste su questo punto, anche se le sue esternazioni lasciano sorgere qualche dubbio sulla buona fede della parte civile.
14. Differente è per contro la situazione per quanto riguarda l’ipotesi di truffa nei confronti della __________.
In effetti l’imputato ha sottoposto al suo consulente, che ha poi fatto da tramite con l’ente previdenziale, un modulo per la riscossione dei capitali di libero passaggio, debitamente sottoscritto dalla moglie, ma non corrispondente alla sua volontà. Egli ha approfittato dell’errore per leggerezza della consorte.
In questo modo il signor ACCU 1 ha indotto dapprima il signor __________ ed in seguito i collaboratori della __________ a credere che la sua signora aveva dato il proprio consenso al prelievo in contanti del capitale per definitiva partenza all’estero.
L’astuzia dell’inganno sta nell’uso del documento citato che, suffragato dalle autentiche delle firme, ha indotto le persone incaricate dell’evasione della pratica ad evitare qualsiasi ulteriore accertamento in merito alle effettive intenzioni della moglie, fatto certamente prevedibile e previsto dal prevenuto. Sia il signor __________ che i diretti responsabili della società di assicurazione sono stati quindi stimolati a credere erroneamente, sulla base del modulo sottoscritto dai richiedenti, che la signora CIVI 1 fosse stata d’accordo con la decisione del marito. A seguito di questo equivoco essi hanno poi riversato sui conti bancari del prevenuto presso la Banca __________ fr. 83'644.80, che egli ha utilizzato per fini esclusivamente personali e completamente estranei alla volontà della moglie.
In questo modo è stato pregiudicato in maniera irrimediabile il patrimonio della signora. Ella ha visto svanire nel nulla quella quota del capitale di libero passaggio accumulato dal marito in costanza di matrimonio, cui per legge ella avrebbe avuto diritto. Ma non solo. Oltre a ciò ha perso l’occasione di diminuire il debito ipotecario per il quale era solidalmente responsabile, gravante l’abitazione familiare, unico motivo per il quale (da quanto è stato possibile accertare) avrebbe acconsentito al prelievo. Come stabilito dalla legge stessa, la truffa è riconosciuta non solo quando la persona ingannata compie atti che danneggiano il proprio patrimonio, ma anche quando queste disposizioni producono conseguenze negative per quello di terze persone (DTF 126 IV 117 consid. 3a).
15. Dal punto di vista soggettivo è necessario che sussistano sia il dolo che l’intenzione di arricchirsi illegittimamente. Entrambi i presupposti sono chiaramente dati nel caso concreto. L’imputato ha effettivamente dichiarato a più riprese di aver maturato la volontà di usare per il suo viaggio in Brasile i soldi ottenuti e di essere stato cosciente del fatto che la moglie aveva dei diritti su quel capitale. Le sue dichiarazioni secondo le quali egli ne avrebbe discusso con la moglie e che pensava ad una compensazione con dei debiti che questa aveva maturato nei suoi confronti non può trovare spazio nell’ambito di questo giudizio. In effetti non è emerso da nessuna parte che la signora CIVI 1 si sia riconosciuta debitrice nei confronti dell’accusato e nemmeno che ella fosse stata d’accordo di usare i soldi della previdenza per liberarsi da questo asserito debito.
Pure apodittico è il fatto che l’imputato fosse cosciente dell’errore della moglie e ne abbia voluto approfittare. Egli stesso ha riconosciuto di non aver detto che avrebbe utilizzato il denaro a fini strettamente personali: “La PP mi chiede se io abbia detto esplicitamente a mia moglie che non le avrei consegnato metà della parte restante. No evidentemente non glie l’ho detto, in caso contrario non avrebbe firmato” (cfr. verbale di interrogatorio 3 novembre 2004 dell’accusato, pag. 4) e poi “ ADR non ho detto a mia moglie che avrei utilizzato l’avere di vecchiaia per scopi personali e che non avrei pagato gli interessi ipotecari arretrati.” (cfr. pag. 5 dello steso verbale), nonché “(…) Non ho detto a mia moglie come avrei utilizzato la parte restante. Se glie l’avessi detto, molto verosimilmente mia moglie non mi avrebbe dato il proprio consenso.” (cfr. verbale di interrogatorio 8 novembre 2004 dell’accusato a confronto con la moglie, pag. 5).
Essendo il signor ACCU 1 consapevole del fatto che gli averi LPP avrebbero dovuto essere divisi con la moglie o impiegati per altri fini egli, facendosi versare i soldi su un proprio conto privato per goderne sconsideratamente in Brasile, sapeva che si stava appropriando anche della parte di denaro spettante alla consorte ed era dunque pienamente cosciente dell’illiceità del suo piano.
Per questi motivi il reato di truffa nei confronti dei collaboratori della __________ è da ritenersi realizzato.
16. L'art. 251 CPS punisce con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione colui che, allo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa della firma autentica di una terza persona per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica.
Elemento costitutivo oggettivo fondamentale del reato è l'esistenza di un titolo ai sensi dell'art. 110 cifra 5 CPS, cioè un documento destinato a provare un fatto di portata giuridica.
Sempre sotto l’aspetto oggettivo, l'art. 251 cifra 1 CPS reprime anche la creazione del cosiddetto falso ideologico.
Questa fattispecie si realizza allorquando il contenuto del documento non corrisponde alla realtà. In una simile evenienza non sussiste inganno circa l'autore dell'atto, ma è piuttosto ciò che quest'ultimo illustra a non essere veritiero. L'omissione di un fatto è sufficiente dell'adempimento dei presupposti oggettivi, se ciò ha per effetto di falsare la rappresentazione della verità (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 109 ad art. 251, pag. 204, e riferimenti ivi citati).
Dal profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzionalità dell'autore, cioè che egli abbia agito scientemente e volontariamente ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 CPS, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o a diritti altrui. Il dolo eventuale è sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, nri. 12 e 13 ad art. 251).
La nozione di profitto è molto ampia. Essa non si limita a quello patrimoniale ma si estende pure a vantaggi di altra natura.
L'autore non può sottrarsi alla condanna eccependo di non aver agito per ottenere qualcosa per sé stesso, dal momento che è sufficiente che abbia avuto la volontà di procurare ad un terzo un indebito vantaggio.
L'illiceità del profitto può risultare dal diritto svizzero o da quello estero, dallo scopo perseguito o dal mezzo impiegato. Essa può dunque essere dedotta dalla semplice circostanza che l'autore ha fatto capo ad un falso (Bernard Corboz, op. cit., vol. II, n. 181 ad art. 251 CPS, pag. 218).
17. Nella fattispecie non ci troviamo di fronte ad un documento falso: la firma è stata apposta sul modulo in questione proprio dalla signora CIVI 1. Neppure è ipotizzabile una falsificazione del documento, ritenuto che il testo che compare su di esso, indipendentemente dalle crocette, è chiaro e avrebbe dovuto essere compreso già alla prima lettura.
Un’estorsione della firma con l’inganno non è stata dimostrata. Di conseguenza si deve ritenere che chi ha sottoscritto l’atto abbia avuto la possibilità di leggerne i contenuti prima di apporvi la propria sigla e che se non lo ha fatto, se ne sia scientemente assunto la responsabilità.
Per gli stessi motivi non entra nemmeno in linea di conto l’abuso di una firma in bianco: il foglio in calce al quale la moglie ha firmato non era in bianco, ma era un modulo dal contenuto più che esplicito. In effetti, indipendentemente dal fatto che esso sia stato riempito solo in un secondo tempo (affermazione della signora CIVI 1 per nulla suffragata da prove, anzi) o meno, il testo prestampato non lasciava spazio a errori sul fatto che di certo non sarebbe servito per trasferire i soldi sul conto della Banca creditrice del debito ipotecario. Anche se, per astratto, si volesse tenere in considerazione la sua versione, le aggiunte a posteriori, non avrebbero a tal punto modificato sostanzialmente il contenuto del documento da poter venir considerate abusive ai termini di legge (Bernard Corboz, op. cit, vol. II, n. 77 e segg. ad art. 251, pag. 199 e seg.).
Non trovandoci di fronte ad un documento falso dal punto di vista penale, il relativo capo d’imputazione viene a cadere.
18. Con riferimento all’incidente della circolazione, va anzitutto rilevato come l’imputato abbia riconosciuto l’infrazione alle norme della circolazione per avere negligentemente perso la padronanza del veicolo ed essere uscito di strada, così che si può prescindere da un approfondimento della questione.
Per contro egli ha ritenuto ingiusta la condanna per inosservanza dei doveri in caso di infortunio.
Secondo l’art. 92 cpv. 1 LCStr, chi, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla legge è punito con l’arresto o con la multa. Giusta l’art. 51 cpv. 3 LCStr, se un incidente della circolazione ha provocato solo danni materiali, il loro autore deve immediatamente avvisare il danneggiato indicando il proprio nome ed indirizzo; se ciò non è possibile egli deve avvertire senza indugio la polizia.
L’imputato, abbandonando il luogo del sinistro dopo aver divelto la recinzione metallica di un terreno privato adiacente, senza avvertire né il proprietario né la polizia, ha evidentemente infranto le norme in esame. Fragile è la sua giustificazione secondo la quale egli se ne sarebbe andato con l’intenzione di prima calmarsi un po’ prendendo un caffè (!) al bar, per poi contattare chi di dovere in un secondo tempo. In effetti egli prima di essere rintracciato dagli agenti dopo 45 minuti dall’incidente, ha chiamato il suo garagista, ma si è guardato bene dal segnalare l’accaduto alle autorità o al danneggiato.
I capi d’imputazione di cui ai punti n. 3 e 4 del decreto d’accusa devono di conseguenza essere confermati.
19. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la stessa in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.
L’imputato, con sentenza della Pretura penale di Bellinzona del 6 settembre 2003, ha già subito una condanna a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per il reato di diffamazione.
La truffa da lui commessa con lo scopo evidente di arricchirsi furbescamente di un importo tutt’altro che irrilevante, assume un valore di estrema gravità in considerazione dei futili motivi che lo hanno spinto ad agire e del modo in cui il denaro è stato impiegato invece di essere destinato a salvare l’abitazione di famiglia e quindi dare qualche garanzia in più ai propri figli.
Pure deplorevole è l’atteggiamento assunto dall’imputato rispetto al reato da lui commesso, laddove questo giudice non solo ha dovuto constatare la totale assenza di qualsivoglia parvenza di pentimento, ma addirittura un certo vanto nel sostenere di aver approfittato del denaro ottenuto per darsi alla bella vita e nel ritenere giusto che sia ora lo Stato, attraverso il contributo dell’assistenza, a doversi fare carico del suo mantenimento.
Analogamente, il prevenuto non ha assolutamente dimostrato maggior rispetto nei confronti delle autorità e della proprietà altrui in occasione dell’incidente della circolazione da lui avuto il 14 novembre 2004, essendosi allontanato alla chetichella, evitando di avvertire spontaneamente il danneggiato o segnalare il fatto alla polizia.
D’altro canto bisogna tenere in considerazione che l’accusa di truffa nei confronti della moglie e quella di falsificazione di documenti sono cadute, nonché il fatto che l’accusato ha già espiato 8 giorni di carcere preventivo.
Per tutto quanto precede si giustifica pertanto di ridurre la pena complessiva a 45 giorni di detenzione. Nulla si oppone alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenuto però che in caso di nuova comparsa del signor ACCU 1 di fronte ad un tribunale penale una simile attestazione di fiducia risulterà molto difficilmente riproponibile.
In conformità con questa posizione, non si giustifica nemmeno una revoca della sospensione condizionale della precedente pena, il cui periodo di prova sarà comunque prolungato di un anno.
20. Il rinvio al foro civile non necessita di particolari approfondimenti, preso atto che il decreto d’accusa in discussione non è stato impugnato dalla parte civile, per cui il relativo punto del dispositivo è cresciuto in giudicato, ritenuto che l’opposizione dell’imputato è intesa unicamente nei confronti delle proposte di condanna a lui sfavorevoli. A titolo abbondanziale va osservato che la quantificazione del danno sarebbe ad ogni modo improponibile in questa sede.
21. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Tenuto conto del proscioglimento dell’accusato da una parte dei reati a lui ascritti, si giustifica riconoscergli delle ripetibili, comunque sensibilmente ridotte.
Per questi motivi,
visti gli art. 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS; art. 26, 27, 31, 51 cpv. 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1i
autore colpevole di:
1. truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
per avere, nel periodo aprile/giugno 2004, a __________, __________ e __________, per procacciare a sé un indebito profitto, affermando cose false o dissimulando cose vere, ingannato astutamente i collaboratori di __________, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio di CIVI 1,
e meglio, per avere, in forza del formulario modulo denominato “ordine di pagamento” contenente la richiesta di versamento in contanti del suo avere di libero passaggio causa partenza all’estero, ingannato astutamente i collaboratori di __________, facendo loro credere che la consorte avesse autorizzato tale operazione - mentre quest’ultima, come a lui noto, era in buona fede convinta di aver acconsentito al prelevamento anticipato per l’estinzione del debito ipotecario per l’abitazione primaria - ottenendo in tal modo l’accredito di fr. 83'644.80 (comprensivo degli interessi) su di un suo conto personale, che qualche giorno dopo ha prelevato all’insaputa della moglie ed in seguito utilizzato per esclusivi scopi personali;
2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26, 27 e 31 LCStr,
per avere, a __________, in data 14 novembre 2004, mentre circolava su Via Cantonale in direzione della località ad una velocità dichiarata di 50 km/h sulla autovettura Mazda 626 targata __________ intestata a LESA 2, negligentemente perso la padronanza del veicolo, uscendo conseguentemente di strada sul lato destro, collidendo e divellendo circa 12 metri di protezione metallica di proprietà di LESA 1;
3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr,
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 2, contravvenuto ai doveri in caso di infortunio previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr in caso di danni materiali, omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato e lasciando il luogo dell’incidente senza avvertire la Polizia;
e lo proscioglie dall’accusa di falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 1734/2005 del 9 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei confronti dell’imputato da questa Pretura penale il 14 gennaio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
assegna all’imputato fr. 300.-- a titolo di ripetibili, a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,
ossia: 2. La parte civile è rinviata al foro civile, essendo già in corso la procedura di divorzio tra le parti.
è cresciuto in giudicato.
|
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
|
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 650.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 950.00 totale