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Incarto
n. DA 1816/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata __________ alla velocità di circa 160/170 Km/h rilevata dal tachigrafo della vettura di polizia che lo seguiva, malgrado il vigente limite di 120 Km/h,
fatti avvenuti il 14 marzo 2005 sull’autostrada A2 fra Bellinzona e Biasca;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 17 maggio 2005 n. DA 1816/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 maggio 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 20 dicembre 2005, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rilevando l’assenza di prove, chiede l’assoluzione del proprio assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 1816/2005 del 17 maggio 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr e l’allegato 1 dell’OMD; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;
che, in virtù del principio in dubio pro reo, in base alle dichiarazioni da lui stesso rese, egli deve essere punito per il mero superamento del limite di velocità di 1 Km/h, giusta il numero 303.3 lett. a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD);
che la competenza di questo giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr, nonché la cifra 303.3. lett. a dell’allegato 1 dell’OMD,
per aver circolato con la vettura Volvo targata TI __________ U alla velocità di 121 Km/h, malgrado il vigente limite di 120 Km/h,
nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa n. DA 1816/2005 del 17 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 20.-- (venti);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 30.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 20.00 multa
fr. 10.00 tassa di giustizia
fr. 20.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 totale