CIVI 1

patr. da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2005.264

DA 1956/2005

Bellinzona

18 novembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

 

prevenuta colpevole di         vie di fatto,

                                        per avere, a __________ il 22 aprile 2005, indirizzato con dei calci delle forbici da giardino verso CIVI 1 provocandole un eritema e una tumefazione lunga circa 4-5 cm con un’escoriazione molto superficiale all’avambraccio prossimale sinistro lato dorsale, così come da certificato 22 aprile 2005 della Dr.ssa __________ dell’Ospedale regionale di Locarno;

 

reato previsto                     dall’art. 126 cpv. 1 CP;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

 

                                        1. Alla multa di fr. 300.--.

                                        2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

 

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dall’accusata;

 

preso atto                          che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato l’opposizione;


indetto                               il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

 

sentita                               da ultima l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio 2005.

 

 

carica                               le spese allo Stato.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 


Intimazione a:

 

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 


 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria: