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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n. DA 1956/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difesa da: DI 1)
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prevenuta colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________ il 22 aprile 2005, indirizzato con dei calci delle forbici da giardino verso CIVI 1 provocandole un eritema e una tumefazione lunga circa 4-5 cm con un’escoriazione molto superficiale all’avambraccio prossimale sinistro lato dorsale, così come da certificato 22 aprile 2005 della Dr.ssa __________ dell’Ospedale regionale di Locarno;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 1956/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
viste le opposizioni al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 maggio 2005 dalla parte civile e in data 27 maggio 2005 dall’accusata;
preso atto che con lettera 16 novembre 2005 la parte civile ha ritirato l’opposizione;
indetto il dibattimento 18 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1956/2005 del 23 maggio 2005.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria: