Incarto n.
10.2005.276

DA 1987/2005

Bellinzona

2 dicembre 2005

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per essere entrato in Svizzera il 21.04.2005 e il 23.05.2005, attraverso i valichi doganali di Chiasso, rispettivamente di Ponte Tresa, privo di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto);

 

reato previsto                     dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1987/2005 di data 23 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1.  Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 giugno 2005 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 2 dicembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato e il difensore, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire chiedendo la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

prospettato                        il reato di cui all’art. 23 cpv. 6 LDDS per essersi presentato al valico doganale privo di validi certificati di legittimazione;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento, la restituzione della cauzione e il versamento di fr. 1'000 per ripetibili;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

 

                                 2.     Sulla pena, sulle spese e sulle ripetibili;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     ACCU 1, cittadino marocchino nato a __________ il 2 gennaio 1966, è entrato per la prima volta in Italia il giorno 22 settembre 1991 e, dal 10 gennaio 1996, è in possesso di un regolare permesso che lo autorizza a soggiornare in Italia e ad esercitarvi un’attività lucrativa. Suddetto permesso, che negli anni precedenti era stato regolarmente rinnovato, era scaduto il 30 marzo 2005. Il signor ACCU 1 si era immediatamente rivolto alla competente autorità italiana al fine di ottenere un ulteriore rinnovo. Il nuovo documento è stato rilasciato unicamente in data 8 luglio 2005 (cfr. doc. 1) e, nel frattempo, il signor ACCU 1 disponeva solo di una ricevuta, attestante che era in attesa del rinnovo del permesso (ricevuta simile, come precisato dall’accusato al dibattimento, a quella attaccata sul retro del doc. 1 a comprova che è in attesa della carta di soggiorno).

 

                                        Il giorno 23 maggio 2005, il signor ACCU 1 si è presentato al valico doganale di Ponte Tresa. Le Guardie di confine, svolgendo un normale controllo, hanno constatato che il signor ACCU 1 era sprovvisto di un valido certificato di legittimazione. Dal controllo esperito è inoltre emerso che questi era in possesso di fr. 3030.- e di euro 305.-, e che nel bagagliaio della sua autovettura vi erano degli attrezzi da lavoro.

 

                                        A seguito di quanto apparso dal primo controllo, il signor ACCU 1 è stato dapprima accompagnato presso gli uffici della Polizia cantonale di __________ per ulteriori accertamenti e, in seguito, è stato interrogato, in presenza del Sost. procuratore pubblico __________, da un agente della Polizia cantonale di __________. La Polizia cantonale di __________ ha ritrovato anche una multa disciplinare ai sensi della LCStr dalla quale risulta che il veicolo del signor ACCU 1 era già stato osservato in Svizzera, per la precisione a __________, il giorno 21 aprile 2005.

 

                                 2.     Il Sost. Procuratore pubblico ha ritenuto l’imputato colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20), per essere “entrato in Svizzera il 21.04.2005 e il 23.05.2005, attraverso i valichi doganali di Chiasso, rispettivamente di Ponte Tresa, privo di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto)”. Donde la proposta di condanna, in applicazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, alla pena di 6 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

 

                                 3.     Durante il dibattimento, l’accusato si è essenzialmente prevalso della sua buona fede. Egli ha ribadito a più riprese che il giorno 23 maggio 2005 si è presentato al valico doganale di Ponte Tresa, tra l’altro con la sola intenzione di recarsi in Svizzera per fare benzina benché in possesso di ben fr. 3'030.- cambiati a suo dire il giorno stesso a Milano, poiché era convinto che la ricevuta in suo possesso comprovasse che il permesso di soggiorno sarebbe stato rinnovato senza problemi e che quindi, essendo autorizzato a soggiornare in Italia, poteva entrare in territorio elvetico senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni o visti.

                                        A sostegno della sua buona fede, l’accusato ha inoltre osservato di avere immediatamente e spontaneamente presentato tutti i documenti in suo possesso al momento del transito in dogana.

 

                                        Riguardo alla presenza del suo veicolo in Svizzera il giorno 21 aprile 2005, l’accusato sostiene di non essersi recato né a __________ né altrove il suddetto giorno. Egli ha precisato che alla guida del suo veicolo poteva esserci l’allora fidanzata e attuale moglie, alla quale a volte presta l’autovettura.

 

                               4a.     Il difensore, fondandosi sull’art. 12 lett. a della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, contesta in primo luogo la competenza del Ministero pubblico.

                                        Egli sostiene che il perseguimento ed il giudizio dell’infrazione imputata all’accusato, considerata un’infrazione di lieve entità, spettavano, e ciò conformemente alla disposizione precitata, alla competente autorità amministrativa, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, e non al Ministero pubblico.

 

                               4b.     Quanto alla presenza in Svizzera, il giorno 21 aprile 2005, dell’autovettura dell’accusato, il difensore contesta la fattispecie ritenuta dal Ministero pubblico. Egli rileva che l’istruttoria non permette di affermare con certezza che alla guida del veicolo vi fosse veramente l’accusato: il fatto che sia stata ritrovata una multa nella sua vettura non prova nulla, ben si sa di fatti che le multe disciplinari portano menzione della targa del veicolo avvistato anche quando a condurlo non è il detentore dello stesso.

 

                               4c.     Riguardo all’entrata in Svizzera in data 23 maggio 2005, la difesa non contesta di per sé la fattispecie ritenuta dal Ministero pubblico, ma ritiene che l’accusato non ha commesso alcuna infrazione presentandosi al valico doganale con la sola ricevuta rilasciata dalla questura di Milano.

 

                                        Il difensore sostiene in primo luogo che l’accusato poteva rendersi in Svizzera senza dover ottenere un visto a questo scopo poiché era a beneficio di un valido permesso che gli permetteva di soggiornare in Italia. Il fatto che non avesse con sé il supporto cartaceo è ininfluente, ciò che realmente conta è che, al momento dei fatti, poteva liberamente soggiornare in Italia (fatto di cui abbiamo oggi la certezza poiché il permesso di soggiorno è stato rinnovato con effetto retroattivo al 30 marzo 2005). Il difensore osserva inoltre che l’accusato ha agito in buona fede credendo che la ricevuta rilasciata dalla questura di Milano, che è stata immediatamente mostrata alla autorità elvetiche, fosse un documento di legittimazione sufficiente.

 

                                        Il difensore osserva in seguito che, anche qualora si considerasse che l’accusato non poteva, al momento dei fatti, entrare liberamente in Svizzera, l’infrazione ritenuta dal Ministero pubblico non è comunque stata consumata poiché il signor __________ non ha avuto modo di entrare in Svizzera. Sostiene che non vi può essere “entrata illegale” a norma dell’art. 23 cpv. 1 frase 4 LDDS, poiché l’accusato è stato fermato dalle guardie di confine al valico doganale.

                                        Pertanto, all’accusato potrebbe al massimo essere imputato un tentativo di entrata illegale.

 

                                        Il difensore contesta anche la prospettata violazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS. Egli sostiene che l’accusato non ha in alcun modo violato le disposizione della LDDS poiché è sempre stato in buona fede. Non gli si può rimproverare di essere stato negligente poiché spettava alla competente autorità italiana informarlo del fatto che la ricevuta non è idonea a sostituire il permesso.

 

                                 5.     Corrisponde al vero che l’art. 12 lett. a della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere stabilisce che l’autorità amministrativa è competente, nei casi di poca gravità, per il perseguimento ed il giudizio delle infrazioni previste agli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS.

                                        Nel caso specifico il Ministero pubblico si è occupato a giusto titolo del caso, poiché inizialmente vi era incertezza sull’entità dell’infrazione e anche al termine dell’istruttoria la questione non è stata considerata poco grave, tant’é che è stata proposta una pena detentiva di 6 giorni, ossia una sanzione che sfugge alla competenza dell’autorità amministrativa.

 

                                 6.     L’art. 23 cpv. 1 LDDS reprime con la detenzione fino a sei mesi – cui può essere aggiunta la multa fino a diecimila franchi – chiunque contraffà i documenti di legittimazione da presentare alle autorità di polizia degli stranieri o ne altera di veri o chi scientemente adopera o procura siffatti documenti falsi o alterati (frase 1), chiunque scientemente usa documenti di legittimazione autentici non destinati a lui (frase 2), chiunque cede, perché ne sia fatto uso, documenti autentici a persone che non vi hanno diritto (frase 3), chiunque entra in Svizzera o vi risiede illegalmente (frase 4) e chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (frase 5). Nei casi poco gravi si potrà infliggere solo una multa (art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS).

 

                                        Nella fattispecie si rimprovera all’accusato di essere entrato illegalmente in Svizzera. Secondo la giurisprudenza del TF, per “entrata illegale” in Svizzera s’intende, in linea di principio, il fatto di oltrepassare il confine politico della Svizzera. Tuttavia, ove l’entrata avvenga attraverso un posto di confine, la fattispecie legale del reato è adempiuta solo quando l’autore abbia superato il controllo o l’abbia eluso (DTF 119 IV 164 consid. 2a).

 

                                        L’illegalità risulta, ad esempio, dal fatto che lo straniero è entrato in Svizzera senza passaporto/carta d’identità, con un passaporto/carta d’identità scaduti, senza il necessario visto, con dei documenti falsi o malgrado un divieto (NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna, pag. 667).

 

                                       Le infrazioni previste dall’art. 23 cpv. 1 LDDS sono punibili solo se commesse intenzionalmente.

 

                                        Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (accettato dall’UFM) durevole e valido di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, di Andorra, Canada, Monaco, San Marino o degli USA, possono rendersi in Svizzera senza dover ottenere un ulteriore visto, purché il soggiorno non superi tre mesi e lo scopo del soggiorno sia visita, formazione teorica, colloqui d’affari, cure mediche o soggiorni di cura, partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo, attività di autista al servizio di un’impresa con sede all’estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera, attività temporanea di corrispondente per media esteri nonché attività lucrativa senza assunzione d’impiego, nella misura in cui essa non superi gli otto giorni per anno civile.

 

                                 7.     All’accusato viene rimproverato di essere entrato illegalmente in Svizzera in due occasioni, il 21 aprile 2005 ed il 23 maggio 2005.

 

        Quanto ai fatti del 21 aprile 2005, non sussistono elementi che permettano di affermare con certezza che l’accusato fosse realmente entrato in Svizzera il suddetto giorno.

                                        L’accusato stesso sostiene di non essersi recato in Svizzera il giorno 21 aprile 2005 e, dall’incarto, non emergono elementi che permettano di smentire questa affermazione. Il ritrovamento della multa non costituisce una prova sufficiente: è in effetti vero che una terza persona poteva essere alla guida del veicolo quando questa è stata inflitta.

                                        Ciò posto, ed in virtù del principio in dubio pro reo, s’impone di prosciogliere l’accusato dall’imputazione di essere entrato illegalmente in Svizzera il giorno 21 aprile 2005.

 

                                         Riguardo la presunta entrata illegale in data 23 maggio 2005, non vi sono dubbi sul fatto che l’accusato si sia presentato al valico doganale senza i documenti necessari.

                                       

                                        Come detto in precedenza, vi può essere “entrata illegale” in Svizzera unicamente qualora l’autore ha oltrepassato, dopo aver superato o eluso il controllo esperito dagli agenti di confine, il valico doganale. (DTF 119 IV 164 consid. 2). Nella fattispecie, è incontestato che l’accusato, che è stato fermato al posto di confine, non ha né superato né eluso il controllo, non lo si può pertanto ritenere colpevole di “entrata illegale” in Svizzera.

 

                                        Nella sua arringa il difensore ha affermato che si sarebbe al limite potuto parlare di tentativo di “entrata illegale”.

                                        Tuttavia, per poter parlare di tentativo, è necessario che l’autore abbia avuto l’intenzione, e quindi la consapevolezza, di compiere un’infrazione. Nel caso specifico il ricorrente era però persuaso di poter liberamente entrare in Svizzera, non si può perciò ritenere che vi sia stato tentativo di “entrata illegale”.

                                        Ciò posto, l’accusato si è comunque trovato in situazione irregolare presentandosi al valico doganale sprovvisto di validi certificati di legittimazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, commette una contravvenzione colui che si presenta senza i documenti necessari all’espatrio. Non corrisponde al vero che il possesso fisico di un documento di legittimazione è ininfluente, poiché solo disponendo di un tale supporto le autorità possono verificare la veridicità delle affermazioni dello straniero che vuole entrare in Svizzera, e una ricevuta come quella in possesso dell’accusato non attesta affatto un valido permesso di soggiorno, ove solo si consideri che tale permesso avrebbe anche potuto non essere rinnovato.

                                        Quest’infrazione non può essere sanzionata in applicazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, ma può esserlo in virtù dell’art. 23 cpv. 6 della stessa legge. L’art. 23 cpv. 6 LDDS prevede difatti che le altre infrazioni alle disposizione di polizia degli stranieri, le infrazioni che non sono cioè esplicitamente previste all’art. 23 cpv. 1 – 5, sono punite con la multa fino a duemila franchi (nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena).

                                       Le contravvenzioni previste dall’art. 23 cpv. 6 sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

 

                                 8.     Per quel che concerne la commisurazione della pena, bisogna tener conto della poca gravità della contravvenzione. L’unico vero rimprovero che si può muovere all’accusato è di essere stato un po’ superficiale e negligente per non essersi informato, presso l’autorità competente, dei diritti conferiti dalla ricevuta rilasciata dalla questura di Milano. Egli ha dato per scontato che lo scritto fosse idoneo a sostituire il permesso (e questo benché lo stesso verosimilmente recasse la medesima indicazione di quello agli atti [cfr. retro doc. 1], ossia “non sostituisce la copia del permesso di soggiorno per l’interessato”: al proposito peraltro l’accusato ha affermato di non saper leggere sufficientemente la lingua italiana per comprendere un tale testo, fatto questo che ribadisce la sua negligenza nel sapere che cosa contenesse lo scritto e che cosa si potesse fare con esso).

                                        Per queste ragioni l’accusato deve essere riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per essersi presentato il 23 maggio 2005 al valico doganale di Ponte Tresa privo di validi certificati di legittimazione, ma vista la poca gravità della contravvenzione, si giustifica di mandarlo esente da pena.

 

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 333 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

 

dichiara                          ACCU 1,

                                        autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per essersi presentato il 23 maggio 2005 al valico doganale di Ponte Tresa privo di validi certificati di legittimazione (passaporto privo del necessario visto).

 

manda                             ACCU 1,

                                        esente da pena.

 

prescinde                         dal prelevare oneri di giudizio.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

 

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                          0.-          tassa di giustizia

                                        fr.                          0.-          spese giudiziarie

                                        fr.                          0.-          totale

                                 ./.     fr.                       200.-          cauzione versata

                                        fr.                      200.-          totale da restituire all’accusato per il tramite del difensore