LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2005.281/CEG

DA 1934/2005

Bellinzona

19 gennaio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.69 - max. 2.19 grammi per mille);

 

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

 

                                 3.     inosservanza dei doveri in caso d’infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                   

fatti avvenuti                       a __________, autostrada A2, il __________;

 

reati previsti                       dagli art. 91 cpv. 1 LCStr, risp. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; risp. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 maggio 2005 n. DA 1934/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.         Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                    2.         Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento).

                                    3.         Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

 

vista                                  l’opposizione parziale (limitatamente ai capi d’accusa n. 2 e 3) al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 giugno 2005;

 

indetto                               il dibattimento 19 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore DI 1__________, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 18 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

 

preliminarmente                 la difesa dà atto che l’opposizione al decreto è solo parziale e non riguarda il reato di guida in stato di inattitudine, per aver condotto, a __________, autostrada A2, il __________, l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.69 - max. 2.19 grammi per mille);

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio argomentando che difetta completamente l’elemento soggettivo del reato, ritenuto che non è mai stata intenzione dell’accusato darsi alla fuga. La polizia è tuttavia intervenuta immediatamente, pochi attimi dopo l’infortunio, senza nemmeno permettere all’accusato di fare in tempo ad urinare, prova ne sia, a valere anche del brevissimo tempo trascorso dall’infortunio, che egli non ha avuto modo di contenersi facendosela addosso.

                                        La commisurazione della pena non deve tener conto di quanto giudicato dalla Pretura penale in data 7.4.2005, poiché trattasi di mero giudizio amministrativo (contravvenzionale) e non penale.

                                        Egli chiede quindi che la pena sia ridotta ad un massimo di 15 giorni sospesa condizionalmente e che la pena pecuniaria venga limitata a fr. 500.--, percependo l’accusato, padre di una bambina di cinque anni e sposato con una casalinga, fr. 3'000.— mensili di stipendio quale dipendente di un ristorante a Locarno. Postula infine la rifusione di ripetibili;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                                   

                              1.1.     infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________, autostrada A2, il __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale?

 

                              1.2.     inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, per avere, a __________, autostrada A2, il __________, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                              2.1.     La pena deve essere considerata aggiuntiva a quella inflittagli il 7.4.2005 dalla Pretura penale?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 5.     Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

visti                                   gli art. art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 2., 3. e 4. ; negativamente ai quesiti posti sub 1.2., 2.1. e 5.;

 

 

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr), per avere, a __________, autostrada A2, il __________, circolando in stato di inattitudine, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

 

 

dà atto                             che il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato per quanto attiene il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per aver condotto, a __________ il __________ l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.69 - max. 2.19 grammi per mille), in quanto non oggetto di opposizione;

 

 

condanna                         ACCU 1,

 

                                    1.       alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

 

                                    2.       alla multa di fr. 700.— (settecento);

 

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);

 

4.                                             non vengono assegnate ripetibili;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

 

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio;

 

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

 

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (1105),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       700.--         multa

                                        fr.                       300.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'250.--         totale