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Incarto
n. DA 2016/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con l’avv. Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1 difeso da: DI 1
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prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Audi targata (MC) __________ alla velocità di 159 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 19 aprile 2005;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 maggio 2005 n. DA 2016/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 giugno 2005;
indetto il dibattimento 24 novembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
sentito il difensore, il quale non contestando l’accertamento della velocità, chiede che la pena venga limitata alla pena pecuniaria, senza che sia pronunciata una pena privativa della libertà.
L’accusato è un buon automobilista, incensurato sia in Svizzera che in Italia. Egli, in trasferta a Zurigo, si è affidato, come sempre, al TempoMat installato sulla sua autovettura e tarato sui limiti concessi. Il caso, tuttavia, comprovato dalle fatture di riparazione agli atti, ha voluto che prima della partenza, senza che l’accusato potesse accorgersene, l’auto sia stata oggetto di manomissione del GPS, di furto dell’antenna e di danno alla centralina, che regolava anche il dispositivo TempoMat. Se ciò non giustifica l’eccesso di velocità, deve esserne tuttavia tenuto debito conto nella commisurazione della pena. L’accusato ha subito un danno, comprovato, di oltre Euro 10'000.--; inoltre già a scontato i quattro mesi di revoca della patente, che altro danno gli hanno provocato.
A giudizio del difensore, sulla base della giurisprudenza più recente, la pena, alla prima infrazione, seppur grave, non deve essere privativa della libertà.
D’altra parte la legge commina alternativamente la detenzione alla multa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________, autostrada A2, il 19 aprile 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Audi targata (MC) __________ alla velocità di 159 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCS; 4a cpv. 1 lett. c ONC; 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 2; negativamente ai quesiti posti sub 3 e 4;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2016/2005 del 30 maggio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 5'000.— (cinquemila), comprensiva della cauzione già versata;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80508),
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 5'000.-- multa (da dedursi la cauzione già versata)
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 5'500.-- totale