Incarto n.
10.2005.2/AMM

DA 4177/2004

Bellinzona

1 luglio 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

 

 

ACCU 1

(difesa dall’avv. __________ __________, __________)

 

accusata di                   1. ripetuta ricettazione

                                        per aver ripetutamente ricevuto in dono da __________, fra il 2002 e il 14 febbraio 2004, sia a __________ sia a __________ (I), capi di vestiario, apparecchiature elettroniche e altri oggetti che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto ad opera del __________ il quale, in quel frangente temporale, era in espiazione pena al PCT con libertà limitata ai soli congedi settimanali concessigli;

                                        reato previsto dall'art. 160 n. 1 cpv. 1 CP;

                                    2.  ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

                                        per avere, a __________ fra il 2002 e il 14 febbraio 2004, senza essere autorizzata, ripetutamente consumato spinelli di marijuana (almeno 5 o 6) con sostanza procuratale da __________;

                                        reato previsto dall'art. 19a n. 1 LStup;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 4177/2004 del 13 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:

                                        1.  alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–,

                                        4.  è liberato a suo favore l'importo di fr. 5000.– versato a titolo cauzionale, dedotto l'ammontare delle spese e della tassa di giustizia,

                                        5.  ordina:

                                        5.1                                      la confisca e la distruzione di 2.83 grammi di marijuana; 2 spinelli di marijuana già confezionati e 0.49 grammi di hashish, sequestratile dalla polizia il 14 febbraio 2004 presso l’appartamento in via __________,

                                        5.2                                      la confisca di documentazione cartacea; attestato di capacità intestato a __________; un portamonete nero con all’interno una C.I. intestata a __________; Euro 5; fr. 3.90; un marengo e vari bigliettini; una ricetta dott. __________ (ritrovati dalla polizia nel luogo e nelle circostanze di cui al punto precedente); corrispondenza varia; 4 pneumatici per moto; 4 bidoni vari di lisciva e detergente; 2 sacchi di lisciva; 4 confezioni di sapone; dei bottoni marca byxes e un cartone involucro Philips (ritrovati dalla polizia nel medesimo appartamento in data 17 marzo 2004),

                                              così come di 7 pullover Timberland; 6 magliette Tink Pink; una maglietta Reebok; 2 paia di pantaloni Timberland; un paio di pantaloni Fila; un pull­over Tink Pink; un paio di pantaloncini Adidas; una camicia Timberland; 2 giacche Timberland; una maglia sportiva Reusch e una maglia ciclistica Descente (rinvenuti presso il suo domicilio a __________ e consegnati in polizia dal padre __________ il 23 febbraio 2004),

 

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 21 dicembre 2004 dall’imputata;

 

indetto                               il dibattimento 1 luglio 2005, cui sono comparsi l’accusata e il difensore;

 

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusata e all’audizione del teste __________;

 

sentito                               il difensore, il quale – in estrema sintesi – non contesta la ripetuta contravvenzione alla LStup né l’esistenza dei requisiti oggettivi della ricettazione; nega tuttavia recisamente che l’imputata abbia anche solo potuto immaginare che i doni fossero provento di reato; donde l’auspicato proscioglimento dal relativo capo d’imputazione, e la condanna a una multa per la sola contravvenzione alla LStup, con protesta di spese e ripetibili;

                                        in subordine, il difensore postula una massiccia riduzione della pena e l’annul­lamento (o, se non altro, la sospensione condizionale) della pena accessoria dell’espulsione in virtù dei legami professionali e affettivi della prevenuta con la Svizzera;

                                        non si oppone per finire alla destinazione degli oggetti sequestrati prospettata nel decreto d’accusa;

 

rispondendo                      ai seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputata è autrice colpevole di ripetuta ricettazione e/o ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;                                                                      

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputata,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili, così come sulla destinazione degli oggetti sequestrati;

 

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                  gli art. 160 n. 1 cpv. 1 CP; 19a n. 1 LStup; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 4177/2004 del 13 dicembre 2004;

 

proscioglie                      ACCU 1

                                        dall’accusa di ripetuta ricettazione, art. 160 n. 1 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;


 

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno,

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;

 

ordina                             –   la confisca e la distruzione di 2.83 grammi di marijuana; 2 spinelli di marijuana già confezionati e 0.49 grammi di hashish, sequestratile dalla polizia il 14 febbraio 2004 presso l’appartamento in via __________,

                                        –   la confisca di documentazione cartacea; attestato di capacità intestato a __________; un portamonete nero con all’interno una C.I. intestata a __________ Euro 5; fr. 3.90; un marengo e vari bigliettini; una ricetta dott. __________ (ritrovati dalla polizia nel luogo e nelle circostanze di cui al punto precedente); corrispondenza varia; 4 pneumatici per moto; 4 bidoni vari di lisciva e detergente; 2 sacchi di lisciva; 4 confezioni di sapone; dei bottoni marca Byxes e un cartone involucro Philips (ritrovati dalla polizia nel medesimo appartamento in data 17 marzo 2004),

                                              così come di 7 pullover Timberland; 6 magliette Tink Pink; una maglietta Reebok; 2 paia di pantaloni Timberland; un paio di pantaloni Fila; un pull­over Tink Pink; un paio di pantaloncini Adidas; una camicia Timberland; 2 giacche Timberland; una maglia sportiva Reusch e una maglia ciclistica Descente (rinvenuti presso il suo domicilio a __________ e consegnati in polizia dal padre __________ il 23 febbraio 2004),

 

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

Distinta di pagamento         a carico della condannata:

                                        fr.                       200.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.–         spese giudiziarie

                                    ./.  fr.                     5000.–         cauzione

                                        fr.                 –  4500.–         totale