CIVI 1

patr. da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2005.300/AMM

 

Bellinzona

23 settembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

 

sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difesa dall’avv. DI 1)

 

accusata di                        lesioni semplici

                                        per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola con un pugno al volto e con uno spintone, facendola così sbattere contro uno spigolo, procurandole in tal modo le lesioni descritte nei certificati medici: 2 novembre 2002 dell'Ospedale regionale di Bellinzona; 4 novembre 2002 del dott. med. __________ di __________ e 11 dicembre 2002 del dott. med. __________ di __________;

reato previsto                     dall'art. 123 n. 1 CP;

fatti avvenuti                       a __________ il 29 ottobre 2002;

 

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:

                                        1.  alla multa di fr. 500.–,

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

                                        3.  rinvia la parte civile al competente foro civile per il giudizio sulle sue pretese di risarcimento;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 22 febbraio 2005 dall’imputata;

indetto                               il dibattimento 23 settembre 2005, cui sono comparsi l’accusata e la parte civile con il rispettivo patrocinatore;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusata e sentita la parte civile;

data la parola                –   al legale di parte civile, il quale – in estrema sintesi – rileva come l’istruttoria abbia permesso di accertare i fatti descritti nel decreto d’accusa, del quale postula quindi la conferma, oltre alla rifusione delle spese legali;

                                    –   al difensore, il quale – in estrema sintesi – sottolinea come l’istruttoria abbia permesso di appurare un solo schiaffo dato dall’imputata alla parte civile davanti all’appartamento della prima, non suscettibile di recare le lesioni descritte nei certificati medici, i quali si limitano per altro a riportare le sintomatologie lamentate dalla parte civile; conclude per la derubricazione del reato in vie di fatto limitate all’evocato schiaffo e per una conseguente riduzione della multa, considerate tutte le circostanze del caso specifico, a fr. 50.–;

preso atto                          che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

                                        1.  se l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o vie di fatto;

                                        2.  se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputata;

                                        3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;

 

visti                                  gli art. 123 n. 1 e 126 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere – a __________ il 29 ottobre 2002 – intenzionalmente colpito CIVI 1 con uno schiaffo al volto;

 

proscioglie                      ACCU 1

                                        dall’imputazione di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004;

 

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.–,

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;

 

dà atto                             alla parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;

 

assegna                           alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

 

Intimazione a:

 

 

 

 

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

La sentenza è definitiva.

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

Distinta di pagamento         a carico della condannata:

                                        fr.                       200.–         multa

                                        fr.                       100.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.–         spese giudiziarie                    

                                        fr.                      400.–         totale