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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n.
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Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difesa dall’avv. DI 1)
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accusata di lesioni semplici
per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, colpendola con un pugno al volto e con uno spintone, facendola così sbattere contro uno spigolo, procurandole in tal modo le lesioni descritte nei certificati medici: 2 novembre 2002 dell'Ospedale regionale di Bellinzona; 4 novembre 2002 del dott. med. __________ di __________ e 11 dicembre 2002 del dott. med. __________ di __________;
reato previsto dall'art. 123 n. 1 CP;
fatti avvenuti a __________ il 29 ottobre 2002;
perseguita con decreto d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputata:
1. alla multa di fr. 500.–,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,
3. rinvia la parte civile al competente foro civile per il giudizio sulle sue pretese di risarcimento;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 22 febbraio 2005 dall’imputata;
indetto il dibattimento 23 settembre 2005, cui sono comparsi l’accusata e la parte civile con il rispettivo patrocinatore;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata e sentita la parte civile;
data la parola – al legale di parte civile, il quale – in estrema sintesi – rileva come l’istruttoria abbia permesso di accertare i fatti descritti nel decreto d’accusa, del quale postula quindi la conferma, oltre alla rifusione delle spese legali;
– al difensore, il quale – in estrema sintesi – sottolinea come l’istruttoria abbia permesso di appurare un solo schiaffo dato dall’imputata alla parte civile davanti all’appartamento della prima, non suscettibile di recare le lesioni descritte nei certificati medici, i quali si limitano per altro a riportare le sintomatologie lamentate dalla parte civile; conclude per la derubricazione del reato in vie di fatto limitate all’evocato schiaffo e per una conseguente riduzione della multa, considerate tutte le circostanze del caso specifico, a fr. 50.–;
preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o vie di fatto;
2. se sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputata;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;
visti gli art. 123 n. 1 e 126 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere – a __________ il 29 ottobre 2002 – intenzionalmente colpito CIVI 1 con uno schiaffo al volto;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1001/2004 del 22 marzo 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.–,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;
dà atto alla parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al competente foro civile;
assegna alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
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Intimazione a: |
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico della condannata:
fr. 200.– multa
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale