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CIVI 1
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Incarto
n. 10.2005.31
DA 27/2005 Da 52/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1
ACCU 2
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ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. ripetuta concessa guida a persona senza licenza di condurre,
per aver ripetutamente concesso la guida della propria vettura __________ targata __________ __________ al marito ACCU 2, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta, poiché revocatagli dalla competente Autorità;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr;
fatti avvenuti a __________ il 19 ottobre 2004 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
2. ripetuta circolazione senza licenza di condurre,
per aver ripetutamente condotto il veicolo surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr;
fatti avvenuti in imprecisate località del Canton Ticino nel corso dell'anno antecedente al 19 ottobre 2004;
3. ripetuto furto,
per avere, in diverse occasioni, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni dei coniugi CIVI 1, nell'ambito delle sue mansioni di donna delle pulizie, sottratto una collana, una banconota da CHF 10.-- ed un anello per un valore complessivo imprecisato;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;
fatti avvenuti a __________ fra il 30 settembre e il 7 ottobre 2004;
perseguita con decreto d’accusa n. 27/2005 di data 10 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPPT).
ACCU 2 prevenuto colpevole di circolazione malgrado la revoca,
per aver condotto la vettura __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 1.06.1981 per un periodo indeterminato;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
fatti avvenuti a __________ il 19.10.2004;
perseguito con decreto d’accusa del 10 gennaio 2005 n. 27/2005 del AINQ1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto, da espiare.
2. Alla multa di fr. 200.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
viste le opposizioni interposte tempestivamente in data 11 e 14 gennaio 2005;
indetto il dibattimento 20 aprile 2006, al quale gli accusati, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 11/12 aprile 2006, non sono comparsi, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa, sentito il teste;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai quesiti:
1. ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. ripetuta concessa guida a persona senza licenza di condurre
1.2. ripetuta circolazione senza licenza di condurre
1.3. ripetuto furto
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore colpevole di circolazione malgrado la revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr, 95 cifra 1 e 2 LCStr; 41, 63, 68, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ripetuta concessa guida a persona senza licenza di condurre, ripetuta circolazione senza licenza di condurre e ripetuto furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 52/2005 del 10 gennaio 2005.
dichiara ACCU 2
autore colpevole di circolazione malgrado la revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 27/2005 del 10 gennaio 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-.
condanna ACCU 2
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di arresto;
2. alla multa di fr. 200.-;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione delle condanne a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 450.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese di inchiesta
fr. 500.00 totale