Incarto n.
10.2005.310/CEG

DA 2108/2005

Bellinzona

28 novembre 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con il Segretario assessore Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         infrazione aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio

                                         degli stranieri,

                                        per avere, nell’intento di procurare a sé un indebito arricchimento, facilitato il soggiorno illegale in Svizzera dal dicembre __________ all’aprile __________ dei cittadini serbi __________ e __________, privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri, ospitandoli in un appartamento di sua proprietà ubicato ad __________, contro il pagamento di una pigione mensile pattuita in fr. 600.--, in parte compensata da lavori di tinteggio eseguiti all’interno dell’ente locato;

 

                                         fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                         reato previsto dall’art. 23 cpv. 2 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 giugno 2005 n. DA 2108/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento).

                                    3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 giugno 2005;

 

indetto                               il dibattimento 28 novembre 2006, al quale è comparso l’accusato personal-mente, assistito dal proprio difensore DI 1, mentre il AINQ1con lettera 14 agosto 2006 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                                il teste __________ , __________, __________ il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

 

                                        il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio patrocinato;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                   

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, nell’intento di procurare a sé un indebito arricchimento, facilitato il soggiorno illegale in Svizzera dal dicembre __________ all’aprile __________ dei cittadini serbi __________ e __________, privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri, ospitan-doli in un appartamento di sua proprietà ubicato ad __________, contro il pagamento di una pigione mensile pattuita in fr. 600.--, in parte compensata da lavori di tinteggio eseguiti all’interno dell’ente locato?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

visti                                   gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                      negativamente al quesito posto sub 1, decaduti gli altri quesiti,

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di infrazione aggravata alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

 

 

assegna                           le tasse e le spese per complessivi fr. 220.-- allo Stato;

 

 

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                   a carico dello Stato,

 

                                   

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         20.--         testi                                                                   

                                        fr.                      220.--         totale