LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2005.321

DA 2170/2005

Bellinzona

13 giugno 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di         distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

                                        per avere, nel periodo novembre __________- marzo __________, a __________, __________ ed altre località, arbitrariamente disposto in danno dei creditori della quota mensile di fr. 600.- pignorata sul suo reddito da attività indipendente, arrecando danni ai creditori per complessivi fr. 3'000.-

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 169 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 giugno 2005 n. 2170/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 5 (cinque) anni concesso alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il __________, ma l'ammonisce formalmente;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 giugno 2005;

 

indetto                               il dibattimento 13 giugno 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 24 aprile 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                   gli art. 169 CP; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti

 

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

 

3.    Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il __________.

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2170/2005 del 13 giugno 2005.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il __________, ma l’ammonisce formalmente.

 

 

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

 

 

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

 

 

 

Il presidente:                                                                La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                  150.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie                 

                                        fr.                  300.00            totale