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LESA 1 rappr. da: RA 1
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Incarto n. 10.2005.345 DA 2406/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In
nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1) |
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ in data 02 agosto 2004, colpito con un pugno al volto il minorenne G.A. (__________) provocandogli la frattura della piramide nasale così come attestato dai certificati medici 02.08.2004 del Dr. med. __________ dell'OBV e 22.03.2005 del Dr. __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 giugno 2005 n. 2406/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte civile G.A. (__________), rappresentato dalla madre RA 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 luglio 2005;
indetto il dibattimento il 26 febbraio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente unitamente al suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta la dinamica dei fatti ed anche la qualifica giuridica dell’infrazione commessa. Il colpo inferto dall’accusato alla vittima sarebbe infatti stato involontario, sferrato a seguito di una provocazione arrogante e sarebbe quindi da qualificare come legittima difesa; subordinatamente fa appello al reato di lesioni corporali per negligenza, in quanto l’accusato mai ha voluto provocare pregiudizio al ragazzo, intendendo unicamente reagire ad uno sputo di quest’ultimo.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________ in data 02 agosto 2004, colpito con un pugno al volto il minorenne G.A. (__________) provocandogli la frattura della piramide nasale così come attestato dai certificati medici 02.08.2004 del Dr. med. __________ dell'OBV e 22.03.2005 del Dr. __________?
2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena e la stessa deve essere sospesa condizionalmente?
3.Devono essere accolte le pretese di parte civile?
4.L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e se sì, a quali condizioni potrà avvenite la sua cancellazione?
5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli gli art. 123 cifra 1 CP richiamato l'art. 41 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti 1 e 4, come segue ai quesiti 2 e 5 e negativamente al quesito 3;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2406/2005 del 27 giugno 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
3. La parte civile è rinviata al competente foro.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 500.-- totale