LESA 1

rappr. da: RA 1

 

 

Incarto n.

10.2005.345

DA 2406/2005

Bellinzona

26 febbraio 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1)

 

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, a __________ in data 02 agosto 2004, colpito con un pugno al volto il minorenne G.A. (__________) provocandogli la frattura della piramide nasale così come attestato dai certificati medici 02.08.2004 del Dr. med. __________ dell'OBV e 22.03.2005 del Dr. __________;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 giugno 2005 n. 2406/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

 

                                    1.       Alla pena 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Per ogni pretesa la parte civile G.A. (__________), rappresentato dalla madre RA 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

 

                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

 

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 luglio 2005;

 

indetto                               il dibattimento il 26 febbraio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente unitamente al suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              il difensore, il quale contesta la dinamica dei fatti ed anche la qualifica giuridica dell’infrazione commessa. Il colpo inferto dall’accusato alla vittima sarebbe infatti stato involontario, sferrato a seguito di una provocazione arrogante e sarebbe quindi da qualificare come legittima difesa; subordinatamente fa appello al reato di lesioni corporali per negligenza, in quanto l’accusato mai ha voluto provocare pregiudizio al ragazzo, intendendo unicamente reagire ad uno sputo di quest’ultimo.

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________ in data 02 agosto 2004, colpito con un pugno al volto il minorenne G.A. (__________) provocandogli la frattura della piramide nasale così come attestato dai certificati medici 02.08.2004 del Dr. med. __________ dell'OBV e  22.03.2005 del Dr. __________?

 

2.In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena e la stessa deve essere sospesa condizionalmente?

 

3.Devono essere accolte le pretese di parte civile?

 

4.L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e se sì, a quali condizioni potrà avvenite la sua cancellazione?

 

5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli gli art. 123 cifra 1 CP richiamato l'art. 41 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       positivamente ai quesiti 1 e 4, come segue ai quesiti 2 e 5 e negativamente al quesito 3;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2406/2005 del 27 giugno 2005;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.       alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

2.              al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

 

3.              La parte civile è rinviata al competente foro.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

Distinta spese               a carico di ACCU 1

 

 

                                    fr.                            200.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            300.--         spese giudiziarie

                                                                                                                                                         

                                    fr.                           500.--         totale