Incarto n.
10.2005.354

 DA 2702/2005

Bellinzona

13 dicembre 2005

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

 

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Gilera targato __________ alla velocità di 58 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 30 Km/h;

 

fatti avvenuti                       a __________ il 26 aprile 2005;

 

reato previsto                     dagli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

 

perseguito                          con decreto d’accusa n. 2702/2005 di data 18 luglio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla multa di fr. 500.--.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 luglio 2005 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 13 dicembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede che l’accusato venga ritenuto colpevole di contravvenzione alla LCStr per un eccesso di velocità di soli 8 km/h e non di grave infrazione alla LCStr;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione subordinatamente lieve infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che il 26 aprile 2005 l’accusato è transitato alle 10.58 in via __________ a __________ davanti a un apparecchio radar Multanova F6 che ha rilevato una velocità di 63 km/h;

 

                                        che il controllo è stato effettuato in una zona in cui vige il limite di velocità 30 km/h;

 

                                        che con decreto d’accusa 18 luglio 2005 il Procuratore pubblico ha proposto una multa di fr. 500.- per aver condotto il motoveicolo a una velocità, dedotta la tolleranza, di 58 km/h malgrado il vigente limite di 30 km/h;

 

                                        che contro questo decreto di accusa è stata interposta opposizione;

 

                                        che al dibattimento l’accusato ha ribadito quanto affermato nell’interrogatorio del 26 aprile 2005, ossia di essere stato convinto che la velocità consentita fosse di 50 km/h (cfr. verbale pag. 2, domanda 5) e questo poiché non ha notato alcun cartello indicatore di velocità;

 

                                        che il difensore, dopo aver prodotto una fotografia –scattata il 15 luglio 2005 nell’ottica di ricorrere contro la decisione 7 luglio 2005 con la quale la Sezione della circolazione ha revocato a ACCU 1 per quattro mesi e quindici giorni la licenza di condurre– raffigurante la segnaletica su via __________ (che permette di accedere alla via __________; cfr. piantina agli atti) con sul lato destro un cartello indicante il limite di velocità 30 km/h e sul lato sinistro sul medesimo fronte un cartello di fine velocità 30 km/h, ha sostenuto che una segnaletica annulla l’altra e che di conseguenza il limite consentito nel punto in cui è stato effettuato il controllo di velocità era quello generale all’interno delle località di 50 km/h;

 

                                        che il legale ha pure contestato la regolarità della posa su via __________ del cartello indicante l’inizio di una zona 30, poiché le strade interessate non avrebbero avuto al momento dell’infrazione un carattere omogeneo, tant’è che attualmente la situazione è stata modificata;

 

                                        che correttamente l’accusato non contesta l’accertamento della velocità, ma chiede di essere giudicato per la reale infrazione secondo lui commessa, ossia un eccesso di velocità di 8 km/h: occorre pertanto verificare quale era la velocità massima consentita;

 

                                        che le prescrizioni locali concernenti il traffico per l’introduzione della zona 30 erano state pubblicate sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e i relativi cartelli secondo l’Ordinanza sulla segnaletica stradale erano stati posati (cfr. fotografia prodotta dalla difesa);

 

                                        che nulla induce a concludere che la segnaletica “zona con limite di velocità massimo 30 km/h” fosse inammissibile, poiché le strade interessate sono secondarie e il loro carattere deve essere, giusta l’art. 2a cpv. 5 OSStr, solo “per quanto possibile” omogeneo (peraltro non risulta neppure una particolare non omogeneità);

 

                                        che il cambiamento della segnaletica (pubblicato sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e attuata verosimilmente verso fine estate 2005) non è da ricondurre a una irregolarità di quella precedente, ma all’estensione della zona 30;

 

                                        che l’anomala situazione riscontrabile sulla fotografia prodotta dalla difesa (dovuta a qualche buontempone che non ha trovato di meglio che girare il cartello indicante “fine zona 30”) non è rilevante per il giudizio per i seguenti motivi:

                                        -    l’infrazione è stata commessa il 26 aprile 2005, ovvero 4 mesi prima della ripresa fotografica; nulla permette di concludere che la situazione rappresentata fosse la medesima all’epoca del controllo di velocità, anzi appare altamente improbabile che l’autorità preposta abbia lasciato per così tanto tempo perdurare la segnaletica irregolare;

                                        -    vi era la scritta 30 ripetuta più volte sull’asfalto (cfr. fotografia prodotta dalla difesa e fotografie acquisite d’ufficio); certo questa demarcazione non è parificabile alla segnaletica prevista dall’ordinanza in materia per la limitazione della velocità (cfr. art. 101 cpv. 1 OSStr), ma evidenzia tuttavia il carattere della zona come previsto dall’Ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro (cfr. art. 5), richiama l’attenzione dell’utente della strada e permette di fugare eventuali dubbi in proposito;

                                        -    balzava d’acchito all’occhio di qualsiasi possessore della licenza di condurre che l’indicazione “fine zona 30” posto sul lato sinistro quando allo stesso momento su quello destro vi è il segnale “zona 30” fosse un manifesto errore: ciò era a tal punto palese e facilmente riconoscibile che non si può concludere che la segnaletica non fosse sufficientemente chiara e quindi dedurre che la velocità 30 fosse annullata dal cartello irregolare, tanto più che, come detto, vi erano subito conferme del carattere della zona; in altre parole l’indicazione errata non era tale da creare una situazione giuridica degna di protezione (non va neppure dimenticato che gli altri utenti, in special modo quelli provenienti in senso inverso, si attenevano alla segnaletica corretta di “zona 30”);

                                        -    l’accusato ha ammesso di non aver visto alcun segnale: egli non ha quindi notato né, per negligenza, quello corretto di “zona 30”, né –sempre che fosse già così in aprile – quello sbagliato di “fine zona 30”; non può quindi essere stato tratto in inganno da una cosa che non ha neppure visto;

 

                                        che in definitiva l’eventuale presenza del cartello “fine zona 30” girato il giorno dell’infrazione non era idoneo a modificare il limite massimo consentito di 30 km/h né da un punto di vista oggettivo (perché l’errore era facilmente riconoscibile) né da un punto di vista soggettivo (perché l’accusato per sua stessa ammissione non l’ha neppure visto);

 

                                        che ACCU 1 è di conseguenza autore colpevole del reato ascrittogli;

 

                                        che, per concludere, la multa di fr. 500.- risulta proporzionata al grado di colpa dell’accusato (grave messa in pericolo della circolazione stradale) e adeguata alle circostanze del caso specifico, apparendo finanche mite se si tien conto che non è nuovo a reati di questo genere (cfr. casellario della circolazione agli atti, act 2) e della sua posizione professionale;

 

 

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2702/2005 del 18 luglio 2005;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 500.-;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 


 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       450.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1100.00       totale