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CIVI 1 rappr. da: RA 1
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Incarto
n. DA 2623/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1 (rappr. dal tutore: TU 1)
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prevenuta colpevole di tentato furto,
per avere, a scopo di indebito profitto, introducendosi all’interno della stanza n. 611 della Casa per anziani __________ di __________ il 5.3.2005, tentato di sottrarre al fine di appropriarsene, denaro ai danni di CIVI 1, non riuscendo nell’intento in quanto sorpresa da un’infermiera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamato l'art. 21 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 2623/2005 di data 13 luglio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente al dispositivo n. 2;
indetto il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l’accusata con decisione 27 ottobre 2005 è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se la parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese.
2. Sulle spese per l’odierno giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rinvia la parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.
rileva che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU 1:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
…
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.”
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 13 luglio 2005.
carica alla condannata la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 100.- per l’odierno giudizio.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
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La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- tassa di giustizia DA
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie DA
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale