CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2005.367

DA 2558/2005

Bellinzona

7 luglio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuto colpevole di        

 

1.furto, art. 139 cifra 1 CP,

per avere, a __________, nel periodo antecedente il 28 aprile 2004, sottratto al fine di appropriarsene e per procacciare a sé un indebito profitto, un cancello di metallo di proprietà del figlio __________ siccome sito sul terreno di quest’ultimo;

 

2.minaccia, art. 180 CP,

                                        per avere, a __________, il 28 aprile 2004, usato grave minaccia nei confronti di CIVI 1 e meglio minacciandola di ucciderla e di castigarla, incussole timore e spavento;

 

3.violazione di domicilio, art. 186 CP,

                                        per essersi indebitamente introdotto, al fine di commettere il furto di cui al p.to 1 del presente decreto di accusa, indebitamente, nel fondo di proprietà del figlio __________, contro la volontà di CIVI 1 avente diritto, siccome lì residente;

 

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 luglio 2005 n. DA 2558/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, a valere quale pena interamente aggiuntiva al decreto d'accusa DA 1832/2004 del 24 maggio 2004.

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.       Rinvia la parte civile al foro civile competente.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP.

5.       Decreta il non luogo a procedere per il reato di danneggiamento per insufficienza di prove.

 

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22/27 luglio 2005;

 

indetto                               il dibattimento 7 luglio 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentita                               la parte civile;

 

sentito                               da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si professa totalmente innocente;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     È ACCU 1, __________, autore colpevole di:

 

                              1.1.     furto, art. 139 cifra 1 CPS,

                                        per avere, a __________, nel periodo antecedente il 28 aprile 2004, sottratto al fine di appropriarsene e per procacciare a sé un indebito profitto, un cancello di metallo di proprietà del figlio __________ siccome sito sul terreno di quest’ultimo?

 

                              1.2.     Minaccia, art. 180 CPS,

                                        per avere, a __________, il 28 aprile 2004, usato grave minaccia nei confronti di CIVI 1 e meglio minacciandola di ucciderla e di castigarla, incussole timore e spavento?

                                  

1.3.Violazione di domicilio, art. 186 CPS,

          per essersi indebitamente introdotto, al fine di commettere il furto di cui al p.to 1 del presente decreto di accusa, nel fondo di proprietà del figlio __________, contro la volontà di CIVI 1 avente diritto, siccome lì residente?

 

2.In caso affermativo a uno dei quesiti suddetti, quale pena deve essergli comminata?

 

3.In caso di pena privativa del libertà, può egli essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

 

4.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

 

5.Il giudizio sulle spese processuali.

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 28, 48, 49, 63, 68, 110 cifra 2, 139 cifra 1 e 4, 180 e 186 CP, 32 cpv. 1 Cost., 6 cifra 2 CEDU; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti no. 1.3 e 4, negativamente ai quesiti posti no. 1.1 e 1.2, e ritenuto superato il quesito no. 3;

 

proscioglie                       ACCU 1,

 

                                        dalle imputazioni di reato di furto, art. 139 cifra 1 CP, e di minaccia, art. 180 CP;

 

 

e dichiara                        ACCU 1

                                        autore colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CPS,

          per essersi indebitamente introdotto, al fine di appropriarsi di un cancello da lui asserito di sua proprietà, nel fondo in uso e godimento al figlio __________ e alla signora CIVI 1, contro la di loro volontà;

 

e di conseguenza            trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa no. 1832/2004 del 24 maggio 2004 del Procuratore pubblico __________, __________,

 

 

condanna                         ACCU 1 ,

 

                                        1.  alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.00 (quattrocentocinquanta).

 

Ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

 

Assegna                          al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

Le parti                              sono state avvertite dal giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1 __________

 

                                        fr.                       150.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      600.00       totale