1. CIVI 1

2. CIVI 2

3. CIVI 3

4. CIVI 4

 

 

Incarto n.
10.2005.368, 10.2005.393

DA 2683/2005

DA 2684/2005

Bellinzona

23 marzo 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

 

A.

 

 

 

B.

ACCU 1

 

ACCU 2

 

prevenute colpevole di    

 

A. ACCU 1

 

                                        ripetuto furto, art. 139 CPS,

                                        per avere, in correità con __________ e ACCU 1, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

                                        ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

                                        ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

                                        ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

                                        ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-,

                                        (refurtiva interamente ricuperata e restituita lle parti lese);

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2683/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:

1.       Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

 

B. ACCU 2                    ripetuto furto, art. 139 CPS,

                                        per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

                                        ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

                                        ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

                                        ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

                                        ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-,

                                        (refurtiva interamente ricuperata e restituita lle parti lese);

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2684/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

 

Viste                                 le opposizioni ai decreti di accusa interposte in data 20 luglio 2005 dalle accusate;

 

richiamato                         il decreto 9 dicembre 2005, mediante il quale i procedimenti di cui agli incarti no. 10.2005.368 e 10.2005.393 venivano congiunti;

 

indetto                               il dibattimento in data 23 marzo 2006, al quale hanno preso parte, ACCU1 e ACCU 2,e l’interprete, __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità delle imputate ACCU 1 e ACCU 2;

 

data                                  lettura dei decreti di accusa no. DA 2683/2005 e DA 2684/2005 del 18 luglio 2005;

 

sentite                               le accusate ACCU 2 e ACCU 1;

 

prospettata                        alle accusate ACCU 2 e ACCU 1, in applicazione dell’art. 250 CPP, l’imputazione di complicità in furto, art. 25 combinato con l’art. 139 CP;

 

sentite                               da ultimo le accusate ACCU 2 e ACCU 1;

 

posti                                 a giudizio, con il consenso delle accusate, i seguenti quesiti:

 

                                        A. ACCU 1

                                   

                                 1.     È ACCU 1 autrice colpevole del reato di ripetuto furto, art. 139 CPS,

                                        per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

                                        ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

                                        ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

                                        ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

                                        ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-?

 

                              1.1.     Trattasi invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo evidenziate nel decreto di accusa?

                                   

2.In caso di risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?

 

3.In caso di condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena?

 

4.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

 

5.Il giudizio sulle spese processuali.

                                        B. ACCU 2

                                   

                                 1.     È ACCU 2 autrice colpevole del reato di ripetuto furto, art. 139 CPS,

                                        per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

                                        ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

                                        ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

                                        ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

                                        ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-?

 

                              1.1.     Trattasi invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo evidenziate nel decreto di accusa?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?

 

                                 3.     In caso di condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena?

 

                                 4.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

 

                                 5.     Il giudizio sulle spese processuali.

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

visti                                   gli art. 18, 25, 41, 48, 49, 63, 65 e 139 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                  A.  per ACCU 1

 

                                        affermativamente ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no. 3;

 

                                    B.  per ACCU 2:

 

                                        affermativamente ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no. 3;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,

                                        e meglio come nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2683/2005;

 

 

condanna                         ACCU 1,

                                        1.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

 

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

 

Assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in arresto.

 

 

E dichiara                        ACCU 2,

                                        autrice colpevole del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,

                                        e meglio come nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2684/2005;

 

condanna                        ACCU 2,

 

                                        1.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

 

Ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

 

 

Assegna                          alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in arresto.

 

 

Avverte                            le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 


Distinta spese               a carico di ACCU 1

 

                                    fr.             300.00          multa

                                    fr.             200.00          tassa di giustizia

                                    fr.             100.00          spese giudiziarie

                                    fr.             600.00          totale

                                   

 

Distinta spese               a carico ACCU 2,

 

                                    fr.             300.00          multa

                                    fr.             200.00          tassa di giustizia

                                    fr.             100.00          spese giudiziarie

                                    fr.             600.00          totale