LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2005.376, 10.2005.377

DA 2608/2005

Bellinzona

2 marzo 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

 

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

 

ACCU 2

 

(difesi da: Avv. DI 1)

ACCU 1

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita,

                                        per essersi appropriato, in correità con altri, di cose mobili altrui, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto; e meglio, per avere, a CH- __________, nel periodo 1.3.2001/30.4.2001, in correità con la moglie ACCU 2, illecitamente asportato dalla casa di abitazione di proprietà del defunto LESA 1 da loro locata, in data 1.9.2000, mobili e suppellettili di proprietà di quest'ultimo, per un valore complessivo di ca. CHF 10'000.- trasferendoli in seguito presso il loro nuovo domicilio, in Italia, al fine di procacciarsi un indebito profitto;

 

                                        fatti avvenuti a __________ __________, nel periodo 01.03.2001-30.04.2001;

 

                                        reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa dell’11 luglio 2005 n. 2608/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

 

                                    1.      Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.      Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

 

ed inoltre                      3.      La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

 

 

ACCU 2

prevenuta colpevole di         appropriazione indebita,

                                        per essersi appropriata, in correità con altri, di cose mobili altrui, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto; e meglio, per avere, a CH- __________, nel periodo 1.3.2001/30.4.2001, in correità con il marito ACCU 1, illecitamente asportato dalla casa di abitazione di proprietà del defunto LESA 1, da loro locata, in data 1.9.2000, mobili e suppellettili di proprietà di quest'ultimo, per un valore complessivo di ca. CHF 10'000.- trasferendoli in seguito presso il loro nuovo domicilio, in Italia, al fine di procacciarsi un indebito profitto;

 

                                        fatti avvenuti a __________, nel periodo 01.03.2001-30.04.2001;

 

                                        reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

 

perseguita                         con decreto d’accusa dell’11 luglio 2005 n. 2609/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, __________, che propone la condanna:

 

                                    1.       Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                    2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre                      3.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

 

viste                                  le opposizioni ai decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 26 luglio 2005;

 

indetto                               il dibattimento 2 marzo 2007 alle ore 14:00, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre l’accusato era assente giustificata (certificato medico), il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali nei confronti dell’accusata;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento di entrambi gli accusati;

 

sentita                               la teste __________, la quale ha dichiarato che __________, all’inizio del periodo di locazione, le ha detto che gli accusati “avrebbero potuto fare ciò che volevano dei mobili, fatta eccezione per soli tre apparecchi” che sono rimasti a __________;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                 3.     L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

                                 5.     È ACCU 2 autrice colpevole di appropriazione indebita per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                 6.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                 7.     L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 8.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art.138 cofra 1 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1, 3, 5 e 7 e come segue ai quesiti 2, 4, 6 e 8

 

 

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CO per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2608/2005 dell’11 luglio 2005;

 

 

proscioglie                       ACCU 2 dall’accusa di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CO per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2609/2005 dell’11 luglio 2005;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

 

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico dello Stato,

 

                                   

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                                                                                                                                           

                                        fr.                      200.00       totale