CIVI 1

patr. da: PR 1

 

 

Incarto n.
10.2005.401/CEG

2854/2005

Bellinzona

13 giugno 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, in data 10 aprile 2005, davanti all’entrata della discoteca __________ di __________, per la quale stava svolgendo l’attività d’addetto alla sicurezza, ca-gionato a CIVI 1, colpendolo al viso con un pugno, le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, di data 12.04.2005 e 14.06.2005 dell’Ospedale Regionale di __________ nonché del 03.05.2005 del dr. med. __________ pure di __________;

 

reato previsto                    dall’art. 123 cifra 1 CP;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 28 luglio 2005 n. 2854/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.    Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- (duecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta);

4.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascor-so il periodo fissato dall’art. 80 CP rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa, limitatamente ai dispositivi n. 1, 3 e 4, interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 agosto 2005;

 

indetto                               il pubblico dibattimento in data 13 giugno 2006, sono comparsi l’accusato per-sonalmente assistito dal proprio difensore DI 1, oltre alla parte civile CIVI 1 con il suo__________, mentre il Sost. Procuratore pubblico __________ con lettera 24 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, dato atto che il dispositivo n. 2 del decreto d’accusa, che rinvia la parte civile al competente foro civile per ogni sua pretesa e a cui non è stata fatto opposizione, è regolar-mente cresciuto in giudicato, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentiti                                la parte civile CIVI 1, __________, da __________ in __________, __________, celibe, disoccupato,

                                        il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP; viene sentito senza delazione di giuramento (art. 139 CPP);

                                   

                                        il teste __________ , __________, da __________ in __________, celibe, consulente finanziario,

                                        il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura:

 

                                        il teste __________, __________, cittadino italiano, residente in __________, __________, separato, agente di sicurezza,

                                        il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette;

                                   

                                        la teste __________, __________, da __________ in ____________________, nubile, studentessa,

                                        la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette:

 

                                        il patrocinatore di parte civile il quale postula la conferma del decreto impugna-to;

 

                                        il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, richiaman-dosi alla legittima difesa e domandando la rifusione di un congruo importo a titolo ripetibili;

                                   

sentito                               per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, in data 10 aprile 2005, davanti all’entrata della discoteca __________, per la quale stava svolgendo l’attività d’addetto alla sicurezza, cagionato a CIVI 1, colpendolo al viso con un pugno, le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, di data 12.04.2005 e 14.06.2005 dell’Ospedale Regionale di __________ nonché del 03.05.2005 del dr. med. __________ pure di __________?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                              2.1.     Può trovare applicazione l’art. 33 cpv. 1 o 2 CP?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 5.     Devono essere riconosciute ripetibili a favore dell’accusato e se si in quale misura?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1, 2, 3 e 4; negativamente ai quesiti posti sub 2.1. e 5; come segue al quesito posto sub 6;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2854/2005 del 28 luglio 2005;

 

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.       alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 350.-- e delle spese giudiziarie di fr. 700.-- per complessivi fr. 1’050.-- (millecinquanta);

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

 

 

dà atto                             che il dispositivo n. 2 del decreto d’accusa, che rinvia la parte civile al competente foro civile per ogni sua pretesa e a cui non è stata fatto opposizione, è regolarmente cresciuto in giudicato;

 

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

                                   

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       350.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       200.--         spese giudiziarie

                                        fr.                       500.--         testi                                                                   

                                        fr.                    1'050.--         totale