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CIVI 1 patr. da: PR 1
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Incarto
n. DA 2907/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: DUF 1,
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prevenuto colpevole di lesioni semplici
per avere, a __________, in data __________, colpito ripetutamente CIVI 1 con pugni e calci, causandogli una commozione celebrale, una ferita lacero contusa sopra l’occhio destro e varie contusioni, come riferito dal certificato medico dell’Ospedale regionale di __________, agli atti;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 2907/2005 di data 10 agosto 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni eventuale pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 agosto 2005 dalla parte civile;
indetto il dibattimento in data 13 gennaio 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre la parte civile con scritto 10 gennaio 2006 ha comunicato di non presenziare al pubblico dibattimento, il Sost. Procuratore pubblico con scritto 15 dicembre 2005 ha rinunciato a intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non si oppone alla conferma del decreto d’accusa, rilevando che il presente dibattimento è stato indetto a seguito dell’opposizione ingiustificata della parte civile, motivo per il quale si riserva di opporre le spese cagionate ad eventuali pretese della parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulla spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2907/2005 del 10 agosto 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
ordina l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso
il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.- totale