Incarto n.
10.2005.415

DA 2894/2005

Bellinzona

17 maggio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

siccome

ritenuto colpevole di            corruzione attiva;

 

fatti avvenuti                       nel corso del mese di settembre a __________;

 

reato previsto                      dall'art. 288 vCP;

 

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 2894/2005 di data 8 agosto 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

 

                                       1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                       2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

 

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2005 dall'accusato;

 

considerato                     che ACCU 1 è accusato di avere nel settembre 1998 fatto consegnare a __________, per il tramite e mediante l’ausilio di __________, la somma di complessivi fr. 50'000.-, affinché la facesse pervenire a un funzionario dell’Ufficio __________, perché quest’ultimo violasse i doveri d’ufficio e gli facesse ottenere per sé e per la sua famiglia il rilascio di un permesso di __________;

 

                                       che dall’esame dell’incarto risulta che l’accusato ha autorizzato il 22 settembre 1998 una segretaria dell’ausiliario __________ a prelevare la somma da un suo conto bancario e che la somma è effettivamente stata prelevata quel giorno (cfr. allegato 5 al verbale di interrogatorio ACCU 1 dell’11 marzo 2002 [act A25], allegato 9a al verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act A22] e verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act B6]);

 

                                       che l’art. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;

 

                                       che giusta l’art. 70 vCP in vigore al momento dei fatti l’azione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dell’art. 72 cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di un’autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, ritenuto che l’azione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);

 

                                       che secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più l’interruzione per quando concerne l’azione penale, quest’ultima si prescrive per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);

 

                                       che per l’art. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dell’attuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;

 

                                       che parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il nuovo diritto se più favorevole all’agente (cfr. DTF 130 IV 101);

 

                                       che in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la prescrizione dell’azione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la detenzione;

 

                                       che l’azione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta il 23 settembre 2005 o al più tardi, se si tiene conto dell’attività dell’intermediario (cfr. Müller, Commentario basilese, N. 11 all’art. 71 CP), qualche tempo dopo –momento non desumibile dall’incarto, ma comunque ancora nel corso del 1998 (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 14 marzo 2002 (act 5 pag. 8)– quando sono stati fatti pervenire i soldi al funzionario, ossia dopo che questi aveva rilasciato il permesso provvisorio datato 14 settembre 1998 (cfr. allegato 3 all’act 3; verbale di interrogatorio __________ del 4 febbraio 2002 act 8 pag. 6; verbale di interrogatorio ACCU 1 dell’11 marzo 2002 act 25 pag. 13 in fine);

 

                                       che l’accusato deve di conseguenza essere prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per prescrizione dell’azione penale;

 

 

visti                                  gli art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;

 

 

 

pronuncia:               1.     ACCU 1 è prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2894/2005 dell’8 agosto 2005.

 

                                2.     La tassa di giustizia di fr. 500.- e spese di fr. 350.- sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese:                   a carico dello Stato

                                        

                                         fr.             500.-                   tassa di giustizia

                                         fr.             350.-                   spese giudiziarie

                                         fr.             850.-                   totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.