Incarto n.
10.2005.417

DA 2984/2005

Bellinzona

7 marzo 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di 177 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

 

reato previsto                    dagli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;

 

fatti avvenuti                      a Camorino (autostrada A2) il 5 luglio 2005;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2984/2005 di data 22 agosto 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.--.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 settembre 2005 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 7 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale non contesta né i fatti, né la proposta di pena, chiede tuttavia che la pena detentiva sia posta al beneficio della sospensione condizionale;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

                                 3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 41, 63 CP; 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                            ACCU 1

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2984/2005 del 22 agosto 2005.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 1’000.--;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (80909),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                     1000.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                     1300.00       totale