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Incarto
n. DA 3202/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare
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ACCU 1
detenuto dal 16.8.2005 |
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, nel luganese tra il mese di ottobre 2003 ed il mese di aprile 2005, venduto a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, complessivamente ca. 12,6/15 gr. di cocaina in bolas, nonché in data e luogo imprecisati venduto gr. 5 di marijuana ad uno sconosciuto in cambio di un cellulare “Motorola”;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, consumato nel luganese tra l’ottobre 2002 e l’agosto 2005 almeno 10 gr. di marijuana e ca. tre mesi prima dell’arresto 0,3 gr. di cocaina in due circostanze, sostanza quest’ultima offertagli;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup, richiamato l’art. 41 cifra 3 cpv 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto 2005 n. 3202/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 (tre).
2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione ed all'espulsione per 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.9.2002 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS).
3. Alla devoluzione allo Stato della somma di fr. 358.75, sequestrati dalla Polizia all'accusata, quale provento di reato (art. 59 cifra 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre - ordina la confisca del cellulare “Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla Polizia all’accusato (art. 58 e 59 CPS);
- la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;
indetto il dibattimento in data 8 marzo 2007 alle ore 9:00, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 febbraio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 Infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti indicati nel decreto di accusa a suo carico?
1.2 Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti indicati nel decreto di accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale pena deve essere sospesa condizionalmente?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 27.9.2002?
5. Deve essere devoluta allo Stato la somma di fr. 358.75 sequetrati dalla Polizia all’accusato, quale provento di reato?
6. Deve essere confiscato il cellulare “Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla polizia all’accusato?
7. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?
8. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
visti gli artt.19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup, l’art. 41 cifra 3 cpv 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3202/2005 del 31 agosto 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900-- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
1.2. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. alla devoluzione allo Stato della somma di fr. 358.75, sequestrati dalla Polizia all’accusato, quale provento di reato (art. 59 cifra 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- .
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.9.2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CP);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
ordina la confisca del cellulare “Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla polizia all’accusato;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per le tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;
le parti sono state avvertite diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza, ritenuto che il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
alla crescita in giudicato della sentenza,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale