CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2005.444

DA 3278/2005

Bellinzona

6 aprile 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

 

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        nel periodo novembre 1994 – gennaio 1995,

                                        per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                                        indebitamente impiegato a proprio profitto e a profitto di terzi valori patrimoniali affidatagli,

                                        e meglio per avere,

                                        nella sua qualità di direttore ed amministratore della Galleria __________ SA di __________,

                                        impiegato a profitto della summenzionata società anonima la somma di fr. 4750.-, ottenuta quale gallerista dal ricavato delle opere vendute nell’ambito della Mostra __________, utilizzandola per il pagamento di debiti della Galleria __________ SA, in luogo di riversarla al Fondo __________ __________, costituito dal CIVI 1;

 

                                        somma interamente risarcita alla parte lesa;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 settembre 2005 n. DA 3278/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 500.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        2. Rinvia le parti per eventuali richieste di risarcimento al competente foro civile.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

 

Vista                                 l'opposizione interposta in data 15 settembre 2005 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento in data 6 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico Procuratore pubblico con lettera 23 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato. La parte civile non ha fatto atto di comparsa;

 

prospettata                        l’estensione ex art. 250 CPP del periodo di riferimento in cui il reato ascritto al prevenuto sarebbe stato commesso, indicando nel decreto di accusa che i fatti rilevanti ai fini del giudizio sarebbero stati commessi nel periodo dal gennaio 1995 al giugno 1995;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               l’avv. DI 1, __________, il quale evoca la precaria situazione personale e finanziaria del suo patrocinato, le difficoltà economiche della società da lui amministrata, e la volontà del signor ACCU 1 di comunque trovare una soluzione con il CIVI 1. In ogni caso, il suo cliente avrebbe sempre avuto l’intenzione di pagare, ciò che ha poi fatto a costo di grossi sacrifici, così che, dopo il lungo tempo trascorso, un’eventuale condanna penale a una multa di fr. 500.- appare oggi inappropriata e urtante;

 

sentito                               per ultimo l'accusato, per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);

 

posti                                 a giudizio, con il consenso del patrocinatore dell’accusato, i seguenti quesiti

 

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole del reato di appropriazione indebita, art. 138 CPS,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        nel periodo gennaio 1995 – giugno 1995,

                                        per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                                        indebitamente impiegato a proprio profitto e a profitto di terzi valori patrimoniali affidatagli,

                                        e meglio per avere,

                                        nella sua qualità di direttore ed amministratore della Galleria __________ SA di __________,

                                        impiegato a profitto della summenzionata società anonima la somma di fr. 4750.-, ottenuta quale gallerista dal ricavato delle opere vendute nell’ambito della Mostra __________, utilizzandola per il pagamento di debiti della Galleria __________ SA, in luogo di riversarla al Fondo __________, costituito dal CIVI 1?

                                   

2.Può egli beneficiare dell’attenuante

                              2.1.     del sincero pentimento, art. 64 cpv. 7 CP?

                              2.2.     del lungo tempo trascorso, art. 64 cpv. 8 CP?

 

3.In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena deve essergli comminata?

 

4.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

 

5.Il giudizio sulle spese processuali.

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 18, 41, 48, 49, 63, 64, 65 e 138 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti 1, 2.1., 2.2. e 4;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,

                                        per avere,

                                        a __________,

                                        nel periodo gennaio 1995 – giugno 1995,

                                        per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

                                        indebitamente impiegato a proprio profitto e a profitto di terzi valori patrimoniali affidatagli,

                                        e meglio per avere,

                                        nella sua qualità di direttore ed amministratore della Galleria __________ SA di __________,

                                        impiegato a profitto della summenzionata società anonima la somma di fr. 4750.-, ottenuta quale gallerista dal ricavato delle opere vendute nell’ambito della Mostra __________, utilizzandola per il pagamento di debiti della Galleria __________ SA, in luogo di riversarla al Fondo __________, costituito dal CIVI 1;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00 (duecentocinquanta).

 

 

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

 

 

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

 

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 


Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      550.00       totale