CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2005.452/rol

DA 3516/2005

Bellinzona

13 ottobre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

ACCU 1  

(difeso da: dott. iur. DUF 1, __________)

 

prevenuto colpevole di        furto (tentato furto e furto di poca entità)

                                        per essere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsi di oggetti mobili altrui, penetrato abusivamente nell’abitacolo dell’autovettura __________ targata __________, di proprietà di CIVI 1, riuscendo di fatto a sottrarre solo un paio di occhiali marca Police, in quanto disturbato nella sua azione dall’allarme antifurto dell’automobile e dall’arrivo della Polizia (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);

 

reato previsto                     dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamati gli art. 21 e 172ter CP; richiamato l’art. 55 CP;

 

fatti avvenuti                       a __________, il 5 settembre 2005;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3516/2005 di data 20 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

1.    Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo

     sofferto.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di

     prova di 3 anni.
3. Non si prelevano spese e tassa di giustizia.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 settembre 2005 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore DUF 1, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 e l’interprete signora __________;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la condanna ad una pena da fissare dal giudice superiore alla proposta del decreto d’accusa, ma per lo meno la conferma di questa proposta, per quanto concerne l’espulsione chiede che sia confermata la pena accessoria per un periodo da fissare dal giudice;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento, si rimette al prudente criterio del giudice per quanto concerne l’espulsione;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di furto (tentato furto e furto di poca entità) per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo a carico.

 

2.Sulla pena e sulle spese.

 

                                 3.     Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 21, 55, 63, 139 cifra 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di furto di poca entità e di tentato furto, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3516/2005 del 20 settembre 2005;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                    1.  alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere

                                        preventivo sofferto;

                                   2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-

 

 

 

condanna                        ACCU 1

                                        alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Ufficio federale della migrazione, Berna,

 

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

 

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                 

                                        fr.                      200.00       totale