CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2005.453/

DA 3511/2005

Bellinzona

28 marzo 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1;

 

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

                                        per avere, nel corso del 2004, a Lugano-Pazzallo, nella sua qualità di ammi-nistratore unico della società __________ AG e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il periodo 01.01.2004 - 30.06.2004 per un importo complessivo sottratto di CHF 3'912.60;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 270 LT;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3511/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'912.60 (tremilanovecentododici e sessanta), a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2005;

 

indetto                               il dibattimento 28 marzo 2006, al quale è comparso il solo accusato, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 23 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentita                               la teste __________, 1960, cittadina germanica, residente a __________ , nubile, impiegata commerciale,la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette;

 

sentito                               l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte, per avere, nel corso del 2004, a Lugano-Pazzallo, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ AG e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il periodo 01.01.2004 - 30.06.2004 per un importo complessivo sottratto di CHF 3'912.60?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile (di fr. 3'912.60) e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

 

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

 

 

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, decaduti gli altri quesiti, come segue al quesito posto sub 6;

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di appropriazione indebita d'imposta alla fonte (art. 270 LT);

 

 

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

 

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario: