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CIVI 1
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Incarto
n. DA 3511/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
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ACCU 1;
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prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, nel corso del 2004, a Lugano-Pazzallo, nella sua qualità di ammi-nistratore unico della società __________ AG e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il periodo 01.01.2004 - 30.06.2004 per un importo complessivo sottratto di CHF 3'912.60;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270 LT;
perseguito con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3511/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'912.60 (tremilanovecentododici e sessanta), a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2005;
indetto il dibattimento 28 marzo 2006, al quale è comparso il solo accusato, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 23 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la teste __________, 1960, cittadina germanica, residente a __________ , nubile, impiegata commerciale,la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette;
sentito l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte, per avere, nel corso del 2004, a Lugano-Pazzallo, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ AG e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il periodo 01.01.2004 - 30.06.2004 per un importo complessivo sottratto di CHF 3'912.60?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile (di fr. 3'912.60) e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, decaduti gli altri quesiti, come segue al quesito posto sub 6;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di appropriazione indebita d'imposta alla fonte (art. 270 LT);
assegna le tasse e le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario: