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Incarto
n. DA 3361/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per avere ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 21.04.2005 per un periodo indeterminato e meglio:
- a __________ il 25.04.2005, l’autofurgone Peugeot targato TI __________;
- a __________ il 12.07.2005, l’autovettura Honda targata TI __________
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall' art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3361/2005 di data 12 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 600.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18 ottobre 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 ottobre 2005 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3361/2005 del 12 settembre 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 600.- (seicento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 850.00 totale