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Incarto
n. DA 3459/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
fatti avvenuti il 5 agosto 2005 a Lugano;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;
preso atto che con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato che il reato è stato commesso da altra persona;
ritenuto che l’estraneità dell’accusato emerge anche dall’esame degli atti, così come completati in data odierna dall’accusa;
considerato che nell’evenienza descritta si può procedere al proscioglimento dell’imputato senza indire il dibattimento;
richiamati gli art. 9 e segg. CPP;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
carica le spese allo Stato.
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Intimazione a: |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, |
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria: