Incarto n.
10.2005.475

DA 3457/2005

Bellinzona

22 febbraio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

 

 

ACCU 1

(difeso da: DI 1),

 

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 168 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

 

fatti avvenuti                       a ___________il  __________;

 

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3457/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

 

                                        1. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2005 dall'accusato;

 

indetto                               il dibattimento 22 febbraio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento in quanto l’accusato ha agito in stato di necessità; contesta pure il calcolo della velocità media, poiché effettuato solo sul secondo chilometro e non sull’intera tratta di rilevamento;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

 

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                        1.1. Se l’accusato ha agito in stato di necessità.

 

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

 

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 34, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3457/2005 del 19 settembre 2005.

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 1'000.--;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--.

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

 

 

La sentenza è definitiva.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                          0.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1450.00       totale