Incarto n.
10.2005.477

DA 3517/2004

Bellinzona

6 dicembre 2005

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione,

                                        per avere, il 18 gennaio 2004, sul territorio di B__________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo,

                                        e meglio, circolando a bordo della vettura marca BMW targata __________ alla velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto autostradale per il quale la velocità massima prescritta è di 120 km/h;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato                                 previsto dall’art. 90 cifra 2 LCS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 ottobre 2004 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.— (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.—(duecento);

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 6 novembre 2004;

 

richiamate                         la sentenza di condanna in contumacia 1. marzo 2005 di questa stessa Pretura penale nonché la tempestiva istanza 26 agosto 2005 di ACCU 1 postulante un nuovo giudizio;

 

indetto                               il pubblico dibattimento in data 6 dicembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il AINQ 1 con lettera 2 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,  acquisiti  gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico e l’incarto __________ della Pretura penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, per i medesimi motivi già abbondantemente esposti nei vari allegati agli atti, nell’opposizione al decreto d’accusa e ancora, per quanto si evince dal verbale, davanti al Giudice della Pretura Penale Damiano Stefani nel corso del dibattimento 1. marzo 2005.

                                        Egli ha postulato inoltre l’assegnazione di ripetibili nella misura di fr. 3'000.--;

 

                                        per ultimo l'accusat;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere, il 18 gennaio 2004, sul territorio di B__________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo, e meglio, circolando a bordo della vettura marca BMW targata __________ alla velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto autostradale per il quale la velocità massima prescritta è di 120 km/h?

 

                                 2.     Può trovare applicazione l’art. 34 CP (stato di necessità)?

                                 3.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                                   

                                 4.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 5.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 6.     Devono essere concesse ripetibili e, se sì, in quale misura?

 

                                 7.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Preso atto                       che in data 7 dicembre 2005 l’accusato, per il tramite del proprio difensore, ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo contestualmente la motivazione scritta;

 

                                      da qui le presenti motivazioni;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato,                       in fatto ed in diritto,

 

                                        che ACCU 1, coniugato con un figlio di nove anni, con formazione tecnica svolge attività indipendente quale amministratore di immobili e occupandosi di “acquisizione di oggetti”; egli ha stimato il proprio reddito annuale, a dipendenza degli anni, fra i fr. __________, indicando in fr. __________ la cifra più vicina alla realtà attuale;

 

                                        che, con risoluzione 16 aprile 2004, l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha inflitto a ACCU 1 una multa di fr. 780.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 40.-- per aver circolato il 18 gennaio 2004 sull’autostrada A2 in territorio di B__________ alla guida del veicolo targato __________  alla velocità di 168 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto per il quale la velocità massima prescritta è di 120 Km/h;

 

                                        che con sentenza 30 aprile 2004 la Pretura penale ha accolto il ricorso interposto dall’imputato, annullando la predetta decisione e trasmettendo gli atti al Ministero pubblico, autorità competente a giudicare le infrazioni gravi alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCS;

 

                                        che con decreto 25 ottobre 2004 (DA 3517/2004) il AINQ 1 ha ritenuto ACCU 1 colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, “per avere, il 18 gennaio 2004, sul territorio di B__________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo,                                     e meglio, circolando a bordo della vettura marca BMW targata __________ alla velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto autostradale per il quale la velocità massima prescritta è di 120 km/h”, proponendo la pena di cinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e il pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr. 400.--;

 

                                        che l’accusato ha interposto tempestiva opposizione, motivandola già nel dettaglio (doc. A);

 

                                        che in data 1. marzo 2005, assente l’accusato – come da lui indicato nel corso del (nuovo) dibattimento “probabilmente per impegni di lavoro” –, presente il suo difensore, il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha emesso una sentenza di condanna in contumacia, confermando in toto il decreto d’accusa;

 

                                        che, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 277 cpv. 3 CPP, ACCU 1, condannato in contumacia, ha presentato istanza per un nuovo giudizio;

 

                                        che al (nuovo) dibattimento l’accusato, per il tramite del proprio difensore, ha riproposto, senza aggiungerne, le censure, le argomentazioni e le motivazioni già abbondantemente esposte nei suoi atti scritti;

 

                                        che le medesime, infatti, sono state sollevate una prima volta, in parte, nelle osservazioni 13 febbraio 2004 “alla diffida n. 349 emanata dalla Sezione della circolazione, Camorino, e l’intimazione di contravvenzione n. __________ intimata dalla Polizia cantonale” (doc. 1), in un secondo tempo nel ricorso 26 aprile 2004 avverso la risoluzione n. __________ 16 aprile 2004 della Sezione della circolazione di Camorino (doc. 1), poi, ancora, negli scritti 30 marzo 2004 e 25 maggio 2004 al Procuratore Pubblico (doc. 6) e, abbondantemente, con l’opposizione 6 novembre 2004; infine, per quanto risulta dal verbale, nel primo processo, svoltosi in assenza dell’accusato;

 

                                        che appare opportuno qui riportare integralmente (da pagina 3) i considerandi di diritto della sentenza pronunciata il 1. marzo 2005:

                                       

                                        “che, giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr, chiunque, violando gravemente le norme della circolazione stradale, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con la detenzione o con la multa;

 

                                        che, a norma dell’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, 120 km/h sulle autostrade;

 

                                        che, secondo la costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, allorquando in autostrada la velocità massima consentita è superata di 35 km/h o più vi è oggettivamente una grave messa in pericolo della circolazione, rispettivamente una grave infrazione alle regole della circolazione, indipendentemente dalle circostanze concrete (DTF 124 II 475 e riferimenti);

 

                                        che nel caso in esame la velocità è stata accertata mediante un veicolo inseguitore di polizia provvisto dell’apparecchio di rilevamento MultaVision n. 11711;

 

                                        che in base alle istruzioni tecniche concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale, emanate il 10 agosto 1998 dal Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni (in seguito: istruzioni), la velocità media lungo il percorso rilevato è risultata essere di 187 km/h, mentre quella punibile, previa deduzione del 10%, di 168 km/h;

 

                                        che l’opponente contesta l’affidabilità dell’accertamento della velocità effettuato dagli agenti denuncianti, lamentando - in estrema sintesi - l’inosservanza delle suddette istruzioni;

 

                                        che l’esame della documentazione video permette di stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, che le istruzioni in questione, in particolare quelle relative alla distanza tra il veicolo inseguente e quello controllato, sono state ossequiate;

 

                                        che, a titolo abbondanziale, il rilevamento della velocità di un veicolo può essere esperito anche in modo difforme dalle citate istruzioni, le quali non vincolano il giudice penale chiamato ad accertare l’esistenza di un reato (JDT 2004 III 53 e riferimenti; punto n. 13 delle istruzioni stesse);

 

                                        che il video in narrativa dimostra altrettanto chiaramente che non si è trattato di una registrazione simultanea - proibita - di un terzo veicolo;

 

                                        che nulla agli atti comprova l’asserita tattica vessatoria degli agenti di polizia;

 

                                        che l’invocato stato di necessità in cui si sarebbe venuto a trovare l’imputato a seguito delle provocazioni che avrebbero messo in atto, da un lato, il veicolo civile di polizia che lo “spingeva” e, dall’altro, il veicolo che lo precedeva che circolava al di sotto del limite massimo di velocità consentito, nonché del fatto che sulla normale corsia di marcia vi era una vettura che gli impediva di rientrare su quest’ultima corsia, non merita alcuna protezione, già solo per il fatto che non è stata portata alcuna prova a sostegno di quanto asserito;

 

                                        che, al contrario, la visione del predetto video permette di rendersi conto che i fatti non si sono svolti così come narrati dall’accusato. In effetti, prima dell’inizio del rilevamento, si vede il veicolo condotto dall’imputato superare ad almeno 160 km/h quello della polizia, poi rallentare per evitare di tamponare un altro veicolo che stava regolarmente effettuando un sorpasso ed infine, non appena la via si libera, ripartire a tutta velocità;

 

                                        che la dichiarazione sottoscritta dalla moglie dell’imputato (doc. E) e l’asserita mancata contestazione da parte degli agenti denunciati del suo contenuto - contrariamente a quanto sostenuto dall’accusato - non provano nulla, se non che egli nel tratto precedente il rilevamento qui in esame ha effettivamente circolato ad una velocità superiore a quella consentita;

 

                                        che la censura secondo la quale il rilevamento, documentato nella foto di cui al doc. K e nel filmato, sono in urto con la sicurezza del diritto, e quindi ne inficiano la valenza probatoria, poiché la data viene indicata al “contrario”, ossia 04.01.18, e con l’indicazione dell’anno limitata agli ultimi due numeri, non merita alcun commento ed è finanche temeraria, atteso che l’infrazione è stata contestata all’imputato sul campo il giorno stesso e quest’ultimo ha pure sottoscritto la dichiarazione ai sensi degli art. 207 - 207a CPP (doc. A);

 

                                        che, giusta la nuova versione dell’art. 106 cpv. 1 LCStr, in vigore dal 1. aprile 2003, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l’Ufficio federale delle strade a disciplinare i particolari;

 

                                        che l’art. 133 OAV prescrive che l’USTRA emana istruzioni concernenti i controlli della velocità da parte degli organi di polizia e i metodi di misurazione. Esso regola l’uso degli apparecchi automatici che servono a misurare la velocità;

 

                                        che le istruzioni attualmente in vigore sono state emanate, come visto in precedenza, dal DATEC il 10 agosto 1998. Esse si fondavano sul vecchio art. 106 cpv. 1 secondo frase LCStr, il quale conferiva all’Esecutivo la competenza all’Esecutivo di autorizzare i propri Dipartimenti a disciplinare i particolari tecnici (cfr. anche i vecchi art. 97 cpv. 1 ONC e 133 OAV);

 

                                        che la doglianza secondo cui i controlli di velocità mediante veicoli inseguitori sarebbero illegali e dunque incompatibili con la Costituzione federale, in quanto non godono di alcuna base legale, è dunque priva di fondamento;

 

                                        che, di transenna, occorre inoltre evidenziare l’incoerenza dell’imputato, il quale dapprima si lamenta per il mancato rispetto delle citate istruzioni, e poi, in seconda battuta, si duole della loro incostituzionalità;

 

                                        che le invocate lesioni del cosiddetto principio del “fair trail” e di altri principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito e quello della buona fede negli atti dell’amministrazione, se mai fossero provate, sono state sanate con la presente procedura;

 

                                        che dall’esame di tutte le tavole processuali non si ravvisa alcuna violazione del principio della celerità della procedura;

 

                                        che la richiesta di considerare nulla e quindi di estromettere dagli atti la dichiarazione ai sensi degli art. 207 - 207a CPP (doc. A), in quanto l’accusato l’avrebbe sottoscritta senza essere stato avvertito del suo diritto di non rispondere e senza che fosse a conoscenza dei suoi diritti sgorganti delle più volte citate istruzioni, non può essere accolta, ritenuto che apponendo la propria firma sul formulario in questione egli non ha implicitamente riconosciuto d’aver circolato alla velocità ivi indicata, ma - più semplicemente - ha preso conoscenza (o avrebbe dovuto) del fatto che, sulla base degli atti dell’inchiesta preliminare di polizia, veniva avviato nei suoi confronti un procedimento penale per il reato di grave infrazione alla LCStr, e dei suoi diritti relativi;

 

                                        che, stante quanto precede, questo giudice ha raggiunto il pieno convincimento che all’accusato possa essere imputata una velocità punibile di 168 km/h e che di conseguenza si sia reso colpevole di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale, e meglio come descritto nel decreto d’accusa impugnato;

 

                                        che, ben ponderate tutte le circostanze, la proposta di pena formulata dal Procuratore pubblico appare giustificata e proporzionata alla fattispecie concreta;

 

                                        che parimenti sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 2 anni;

 

                                        che dal (nuovo) dibattimento - durante il quale si è proceduto, fra l’altro, alla visione, ripetuta, del video – nulla di nuovo è emerso, né per quanto attiene la versione data dall’accusato - che ha tenuto a ribadire di essere stato provocato dalla Polizia, che l’avrebbe “spinto per tutta la Leventina” e poi trattato malamente al momento del “fermo” in autostrada – né per le tesi, di fatto e di diritto, proposte dalla difesa;  

 

                                        che i considerandi testé riportati della sentenza contumaciale, che si china su tutte le doglianze della difesa proposte (anche) nel corso del “dibattimento di spurgo”, vengono pertanto qui integralmenti ribaditi, in luogo dell’esercizio, fine a sé stesso, di riproporne il contenuto vestito con parole diverse;  

 

                                        che non può in conclusione essere sottaciuto come l‘insistenza, acritica, nel proporre e riproporre censure “a raffica”, in massima parte già evase, pur nel rispetto dei diritti, sacrosanti, di cui può godere l’accusato, sfiora, se non supera, il limite della temerarietà;

 

                                        che gli oneri processuali sono posti a carico del condannato;

 

                                        che, infine, visto l’esito del procedimento, la richiesta di ripetibili cade nel vuoto e deve essere respinta;

 

 

 

 

 

visti                                   gli art. 32 e 90 cifra 2 LCS; 4a ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1, 4 e 5; negativamente ai quesiti posti sub 2, 3 e 6;

 

 

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. __________ del 25 ottobre 2004;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

2.    al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--, per complessivi fr. 1’100.-- (millecento);

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

 

 

respinge                           la richiesta di ripetibili;

 

 

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

 

 

avverte                             che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       800.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                     1100.--         totale