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Incarto
n. DA 3649/2003 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Giovanni Celio |
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sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere, in data 2 novembre 2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso sprovvisto di validi documenti di legittimazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno 2004 no. DA 3649/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
pena da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo
di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.;
viste l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2004;
la richiesta di rifacimento del dibattimento, tenutosi in contumacia il 15 giugno 2004, inoltrata in data 14 dicembre 2004
indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 aprile 2005 e poi per via edittale con pubblicazione 27 aprile 2005, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per essere, in data 2 novembre 2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso sprovvisto di validi documenti di legittimazione?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere pronunciata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero?
4.1. In caso di risposta affermativa per quale periodo?
4.2. Può essere concessa la sospensione condizionale?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 41, 5, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3, 4, 4.1, 4.2, 5 e negativamente al quesito posto sub 2,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti a Chiasso il 2 novembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3649/2003 del 15 giugno 2004;
condanna ACCU 1 ,
1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2. alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta).
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
(per via edittale)
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. -.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 250.-- totale