Incarto n.
10.2005.484

DA 823/2005

Bellinzona

10 novembre 2005

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

 

 

ACCU 1

 

prevenuta colpevole di     1.  esercizio illecito della prostituzione,

                                        per avere infranto le prescrizioni cantonale sulle modalità dell’esercizio pubblico della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

 

fatti avvenuti                       a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

 

                                    2.  contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

 

fatti avvenuti                       a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

 

reati previsti                       dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamato l’art. 5 Lesprost;

 

perseguita                         con decreto d’accusa n. 823/2005 di data 24 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                       2. Non si percepiscono né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

 

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005 dall'accusata;

 

indetto                               il dibattimento 10 novembre 2005, al quale l'accusata non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

 

proceduto                          nelle forme contumaciali;

 

data                                  lettura del decreto d'accusa;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

visti                                   gli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti

 

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                                        1.1.  esercizio illecito della prostituzione

                                        1.2.  contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

 

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

 

 

proscioglie                       ACCU 1

                                        dalle imputazioni di esercizio illecito della prostituzione e di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 823/2003 del 24 febbraio 2005.

 

 

carica                               le spese allo stato.

 

 

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

 

 

 

 

Intimazione a:

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

 

 

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

 

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

 

 

 

Il presidente:                                                                La segretaria: