Incarto n.
10.2005.489

DA 3773/2005

Bellinzona

14 febbraio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato:

                                        nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;

                                        nel periodo tra il 1 ottobre 2002 e il 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 1 kg di marijuana;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reato previsto                     dall’art. 19a cifra 1 LStup;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3773/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        3.  Ordina la confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2005 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 14 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               l'accusato, il quale, dopo aver meglio precisato i fatti alla base della proposta di condanna, chiede di correggere di conseguenza il decreto d’accusa e postula una sensibile riduzione della multa, ritenuta la sua difficile situazione economica;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3773/2005 del 10 ottobre 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        4.  Deve essere ordinata la confisca e la distruzione delle 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005?

                                        5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

                                        per avere, senza essere autorizzato:

                                        nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;

                                        nel periodo novembre 2003 - 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

 

 

dispone                            che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

 

 

ordina                              la confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale