Incarto n.
10.2005.493

DA 3817/2005

Bellinzona

11 aprile 2006

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

 

prevenuta colpevole di         1.  ripetuta ricettazione,

                                             per avere, a __________, __________, __________, __________, nonché a __________ __________, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2004 e il giugno 2004, in almeno 13 occasioni, sapendo e in ogni caso dovendo presumere che si trattava di mobili e suppellettili varie acquistate con denaro proveniente da reati contro il patrimonio, nella fattispecie proveniente da almeno una quindicina di truffe (in sub. appropriazione indebite) messe in atto del proprio convivente __________ ai danni di altrettanti potenziali acquirente di autovetture, ripetutamente acquistato a proprio nome, mobili e suppellettili occorrenti all’arredamento del loro appartamento di __________ per un valore complessivo delle fatture - pagare a contanti da __________ __________ - ammontante a fr. 62'441.85,

                                             inoltre per avere, nei primi mesi del 2004, accettato in dono, sempre da __________, un anello in oro bianco, un paio di orecchini in oro giallo, nonché una collana in oro bicolore da lui acquistati presso un’oreficeria di __________ effettuando i relativi pagamenti con denaro dalla medesima provenienza illecita;

 

                                             fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di luogo e di tempo;

 

                                             reato previsto dall’art. 160 CPS;

 

                                        2.  falsità in documenti,

                                             per avere, il 15 marzo 2004, a __________ presso gli uffici della __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, in particolare, affinché il proprio convivente __________ - a fronte di problemi d’insolvenza personale e di evitare pignoramenti e/o pretese alimentari da parte della ex moglie - non figurasse avente diritto economico (ADE) e detentore dei certificati azionari della società “__________”, sottoscritto il “Mandato di amministrazione” datato 15 marzo 2004, documento nel quale - contrariamente al vero - nella sua veste di beneficiaria economica della “__________”, conferiva il mandato di amministrazione di tale società a __________, ciò che avrebbe poi permesso - come in effetti avvenuto - di venire identificata quale ADE della società nei confronti di “__________”, __________, in occasione della compilazione del formulario A, ad opera dell’amministratore __________;

 

                                             fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                             reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS;

 

perseguita                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3817/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

                                        3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2005 dal difensore;

 

indetto                               il dibattimento 11 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’imputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione per il reato di ripetuta ricettazione, poiché difetta completamente dell’aspetto soggettivo. Non contesta il capo di imputazione di falsità in documenti, ma chiede una massiccia riduzione della pena (al massimo 10 giorni), in considerazione del fatto che ha avuto un ruolo marginale nella vicenda e che è stata indotta ad agire dal suo convivente di cui era innamorata;

 

sentita                               da ultimo l'accusata;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di:

                                        1.1.  Ripetuta ricettazione,

                                        1.2.  Falsità in documenti,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3817/2005 del 10 ottobre 2005?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

 

premesso                          che il Procuratore pubblico, con scritto di data 12 aprile 2006, ha chiesto la motivazione scritta della sentenza;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     ACCU 1, cittadina italiana nata a __________ il __________, ha conseguito il diploma di ragioneria presso una scuola privata a __________, ma non ha mai svolto questa professione.

                                        Nel 2001 ha iniziato a svolgere la professione di cameriera nel nostro Paese, presso il ristorante __________ a __________, trasferendosi in seguito presso il bar __________ nella medesima località, dapprima grazie ad un permesso di soggiorno di tipo G e poi, dal mese di maggio 2004, con uno di tipo L.

                                        Dal mese di febbraio 2003 ha lavorato, sempre come cameriera, presso il bar __________ a __________, assumendone, nel giugno 2004, la gerenza, dopo aver ottenuto la patente cantonale d’esercente.

                                        Attualmente è gerente dell’esercizio pubblico __________ ad __________.

 

                                 2.     Sulla scorta degli accertamenti istruttori, i fatti salienti per la presente procedura possono essere così riassunti.

 

                                        A settembre/ottobre 2003 l’imputata ha conosciuto presso il bar __________ il signor __________. Nel novembre 2003 fra i due è nata una relazione sentimentale, che, nel corso del 2004, l’ha portata a lasciare il proprio appartamento a __________ per andare a convivere in quello da lui affittato a __________.

 

                                        Quando si sono conosciuti il signor __________ le ha detto che svolgeva la professione di broker assicurativo per la __________, con un salario fisso di fr. 4'000.-- ai quali si aggiungevano delle provvigioni a dipendenza delle polizze sottoscritte dai clienti.

 

                                        Egli l’ha pure messa al corrente del fatto che era in fase di divorzio e che doveva versare dei contributi alimentari alla moglie ed ai due figli comuni.

                                        Per non dover pagare troppo alla moglie, egli diceva all’imputata che non doveva far figurare che aveva beni intestati a suo nome. In realtà, egli non ha mai versato neppure un franco, tanto che la moglie ha dovuto far capo agli anticipi garantiti dallo Stato.

 

                                        Il signor __________ ha altresì informato l’imputata che, prima di conoscerla, aveva frequentato un’altra persona, che, a suo dire, sarebbe stata abbandonata da suo marito con una figlia e che lui si era fatto carico di aiutarla.

                                        Tuttavia, questa non era altro che una delle svariate menzogne che, come vedremo in seguito, il signor __________ ha abilmente propinato alla signora ACCU 1, così come a molte altre persone. In effetti, il padre di questa bambina, nata il __________, era lui, tanto che l’aveva riconosciuta di fronte alle competenti autorità ed alla quale avrebbe dovuto versare fr. 500.-- mensili a titolo di contributi alimentari.

 

                                        Egli non ha nemmeno riferito alla compagna di essere stato condannato nel __________ dalla Corte delle assise correzionali di __________ ad una pena di 12 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di tre anni, nonché al risarcimento alle parti civili dell’importo di ca. fr. 100'000.--, per ripetuta truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita, istigazione a lesioni personali e coazione. Reati sostanzialmente commessi in relazione con il commercio di autovetture.

                                        All’amica egli aveva infatti detto d’aver subito soltanto una pena detentiva sospesa condizionalmente per aver picchiato il padre della sua ex-moglie, dopo che quest’ultimo aveva messo le mani addosso ad uno dei suoi figli.

 

                                        Infine, ACCU 1 non sapeva neppure che a carico del suo convivente pendevano numerose procedure esecutive e attestati di carenza di beni per un importo complessivo di alcune centinaia di migliaia di franchi.

 

                                 3.     Nel febbraio/marzo del 2004, il signor __________ ha comunicato all’imputata l’intenzione d’avviare un commercio di automobili. Stando alle sue asserzioni, egli avrebbe potuto, grazie ad un buon contatto in Germania, importare da quest’ultima nazione, dall’Italia e dal Belgio, veicoli nuovi vendendoli a prezzi del 20-25% inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato svizzero.

 

                                        A tal fine, egli ha deciso di costituire una società, acquistando, dopo aver letto un annuncio su un quotidiano ticinese, per la somma di fr. 8'500.-- la ditta __________ di __________.

                                        Siccome il signor __________ non voleva figurare quale proprietario della stessa, essenzialmente per sfuggire alle richieste di alimenti della moglie e dei figli, ha indotto la sua convivente a comparire quale avente diritto economico della società. Il 15 marzo 2004, ha pertanto accompagnato quest’ultima a __________, dove ha sottoscritto, consapevolmente, i documenti che attestavano che lei era, contrariamente al vero, l’avente diritto economico della ditta in questione.

 

                                        In seguito, il signor __________ ha preso in affitto dei locali nello stesso stabile in cui aveva l’appartamento a __________, ove ha installato gli uffici della __________. All’inizio del mese di aprile 2004 la ditta ha assunto in qualità di segretaria un’amica italiana dell’accusata, la signora __________ __________, che venne licenziata in tronco già alla fine del mese seguente. In sua sostituzione, a contare dall’inizio di giugno 2004, venne impiegata la signora __________ __________.

 

                                        Grazie ad annunci fatti pubblicare su alcuni quotidiani, il signor __________, sia a proprio nome, sia a nome della ditta, è riuscito a stipulare diversi contratti di compravendita di autoveicoli nuovi. Agli acquirenti offriva le vetture con il 25% di sconto, in cambio questi dovevano pagare subito circa il 10% quale acconto, affinché fosse effettuata l’ordinazione.

 

                                        Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e pacificamente riconosciute come esatte dal signor __________, gli acconti da lui incassati nel periodo dal 29 dicembre 2003 al 24 giugno 2004, sia personalmente, sia in nome e per conto della sua società, ammontano complessivamente a fr. 271'230.-- (fr. 312'908.-- se si dovesse considerare anche un acconto di fr. 41'678.--, che un cliente asserisce d’aver versato, ma che egli contesta d’aver ricevuto).

 

                                        Come ammesso dal signor __________, questi acconti, contrariamente agli accordi conclusi con i clienti, non sono tuttavia mai stati utilizzati per ordinare, importare e consegnare i veicoli da loro acquistati, ma sono stati spesi per suoi scopi personali.

 

                                        Per giustificare le mancate consegne, egli prendeva tempo con i clienti che si lamentavano, accampando le più disparate e fantasiose scuse, ad esempio inventando d’avere subito il furto di alcuni veicoli in dogana.

 

                                        Soltanto in un caso egli, dopo gli insistenti reclami del cliente, ha fornito l’autovettura richiesta, procurandosela in tutta fretta presso un concessionario in Italia, pagandola con parte degli acconti ricevuti da altri clienti. Ad ulteriori tre acquirenti, a fronte delle loro lamentele, egli ha invece restituito gli acconti versati, per un importo complessivo di fr. 28'780.--.

 

                                        Come detto, la rimanenza scoperta a danno dei clienti, è stata da lui integralmente utilizzata per onorare le spese di gestione della sua attività, per elargire prestiti a terzi, per pagare gli stipendi e gli affitti e per scopi personali.

 

                                 4.     Proprio quest’ultima destinazione degli acconti è di particolare rilevanza per la presente procedura.

 

                                        In effetti, nel periodo febbraio-giugno 2004, la signora ACCU 1 ha acquistato, a proprio nome, mobili e suppellettili occorrenti per l’arredamento del loro appartamento a __________.

                                        In realtà, le fatture agli atti, ammontanti complessivamente a fr. 62'441.85, sono state pagate in contanti dal signor __________. Il motivo di questo agire è nuovamente da ricondurre al suo desiderio di non lasciare apparire, soprattutto agli occhi della moglie, d’avere una cospicua disponibilità finanziaria.

 

                                        Nei primi mesi del 2004, egli ha inoltre donato all’imputata alcuni gioielli del valore complessivo di ca. fr. 1'000.--, da lui acquistati impiegando i medesimi fondi di provenienza illecita.

 

                                 5.     Nelle settimane precedenti l’arresto del signor __________, avvenuto il 30 luglio 2004, la signora ACCU 1 ha avuto modo di assistere direttamente alle pressioni ed alle minacce messe in atto dai clienti che si sentivano truffati dal suo amico. In particolare, due cittadini italiani, che avevano versato un acconto su un conto bancario intestato all’imputata in Italia, si sono presentati con fare minaccioso presso il loro domicilio, presso il bar in cui lei lavorava ed persino dai suoi genitori in Italia, per reclamare la restituzione degli importi versati. In un’occasione, nella serata del 15 luglio 2004, i due fidanzati hanno dovuto rifugiarsi presso il posto di gendarmeria a __________ per sfuggire all’inseguimento di questi personaggi.

 

                                        In precedenza, nei mesi di aprile e maggio 2004, l’imputata aveva avuto delle discussioni con la prima segretaria, l’amica __________ __________, al riguardo delle reclamazioni dei clienti della __________ che si lamentavano per la mancata fornitura delle vetture, nonostante il versamento degli acconti. L’imputata aveva anche ricevuto personalmente telefonate del medesimo tenore ed aveva saputo che la seconda segretaria era stata sollecitata a più riprese da parte di clienti che cercavano con insistenza il suo convivente.

 

                                        Alle sue frequenti richieste di spiegazioni, il signor __________ ha sempre risposto prontamente e con sicurezza, rassicurandola che tutto era in ordine e che si trattava soltanto di alcuni ritardi nelle forniture.

 

                                 6.     Una breve descrizione meritano infine, da un lato, l’elargizione di un mutuo ai genitori della signora ACCU 1 da parte della __________ e, dall’altro, l’episodio che ha visto l’imputata mettere a disposizione il proprio conto bancario in Italia sul quale far transitare l’acconto pagato da una ditta italiana per l’acquisto di un veicolo.

 

                                        Relativamente al primo evento, il signor __________, venuto a sapere che i genitori dell’accusata erano alla ricerca di un finanziamento per ristrutturare la casa in cui abitavano, si è spontaneamente offerto di prestare alla madre dell’imputata fr. 100'000.-- (€ 64’103.--) ad un tasso di interesse di favore (1.5%), rimborsabile in venti anni.

                                        Il denaro, salvo una tranche di ca. € 20'000.-- mai versata, è stato consegnato in contanti ai futuri suoceri in diverse occasioni, attingendo dai soldi da lui ricevuti a titolo di acconto.

 

                                        Quanto al secondo episodio, il signor __________ ha dapprima chiesto, senza successo, alla madre della sua convivente di mettere a disposizione il suo conto bancario in Italia per incassare l’acconto di € 49'700.-- che una ditta italiana doveva versare per l’acquisto di un veicolo. A giustificazione di questa richiesta, egli ha addotto che occorreva troppo tempo per trasferire il denaro dall’Italia alla Svizzera. In seconda battuta, egli ha ottenuto la disponibilità della signora ACCU 1 ad effettuare tale operazione appoggiandosi al suo conto bancario italiano. In seguito, la somma è stata prelevata in tre occasioni dall’imputata alla presenza dell’amico. Uno degli importi ritirati è stato consegnato direttamente a sua madre in ossequio al contratto di mutuo, mentre i restanti sono stati trasportati in Svizzera e presi in consegna dal signor __________.

 

                                 7.     Sulla base delle risultanze istruttorie, Il Procuratore pubblico ha emanato il 10 ottobre 2005 il decreto d’accusa in discussione reputando la signora ACCU 1 autrice colpevole di ripetuta ricettazione e falsità in documenti.

 

                                        I procedimenti avviati nei confronti degli altri indagati, compreso quello concernente il signor __________, sono invece stati disgiunti, procedendo separatamente contro di essi.

 

                                        Con scritto di data 14 ottobre 2005, l’imputata ha inoltrato opposizione al citato decreto. Da qui la presente procedura.

 

                                 8.     Per l’art. 160 cifra 1 CPS chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa mobile che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

 

                                        La fattispecie soggettiva richiede intenzione. Non è sufficiente che l’autore compia intenzionalmente uno degli atti previsti dal reato, occorre pure che egli sappia che la cosa proviene da un’infrazione contro il patrimonio, anche se non è necessario che conosca la natura esatta della stessa, né le circostanze nelle quali essa si è svolta.

                                        Dalla formulazione “sa o deve presumere” si evince che il dolo eventuale è sufficiente. La negligenza non è invece punibile. E’ quindi necessario che l’autore accetti perlomeno l’eventualità che la cosa derivi da un’infrazione contro il patrimonio. Il giudice deve convincersi, analizzando gli elementi concreti a disposizione, che l’accusato abbia accettato l’idea che la cosa fosse di provenienza delittuosa. E’ nondimeno sufficiente che i motivi per dubitare di siffatta origine siano tali da far ritenere possibile questa eventualità (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 48 ad art. 160 CPS; DTF 119 IV 241; DTF 101 IV 405).

                                        E’ al momento della ricettazione che l’autore deve aver accettato l’eventualità che l’oggetto fosse di provenienza delittuosa (Bernard Corboz, op. cit., n. 50 ad art. 160 CPS).

 

                                 9.     A mente della pubblica accusa, l’imputata sapeva o doveva presumere che il mobilio, le suppellettili e i gioielli erano stati acquistati con denaro di provenienza illecita, segnatamente dalle truffe o, in via subordinata, dalle appropriazioni indebite, messe in atto dal suo convivente. Non entrano per contro in considerazione, in base al valore vincolante dato ai fatti descritti nel decreto d’accusa, altri eventuali reati commessi dal signor __________.

 

                                        L’istruttoria ha permesso di stabilire in modo inequivocabile che l’imputata non sapeva assolutamente che questi soldi, con i quali il signor __________ ha pagato i mobili per la casa, da lei formalmente acquistati, e i gioielli a lei offerti, provenissero da reati contro il patrimonio.

 

                                        La prevenuta, sin dal suo primo interrogatorio di fronte al Procuratore pubblico, ha infatti sempre affermato in modo convincente d’aver pensato che il denaro in questione fosse il frutto della sua attività commerciale (cfr. suo verbale di interrogatorio del 7 settembre 2004, pag. 2, AI 16).

                                        Nelle proprie deposizioni il signor __________ ha integralmente confermato questa versione “D: Lei cosa diceva alla ACCU 1 per giustificare tutto questo improvviso “fiume di denaro” e agiatezza, pur essendo persona oberata dai debiti? R: io alla dicevo che si trattava di denaro guadagnato con il mio commercio di autovetture. Ogni tanto le dicevo che andavo a Chiasso a prelevare 3-4 macchine per consegnare ai clienti e che incassavo sui CHF 10/15'000.-- su ogni macchina. La lavorava al bar __________ tutto il giorno e non poteva vedere quello che io facevo. In sostanza ho ingannato anche lei raccontandole delle bugie e lasciandole credere che tutto il benessere di cui beneficiamo era di origine lecita” (cfr. suo verbale di interrogatorio del 30 agosto 2004, pag. 15, AI 14).

 

                                        Accertato pertanto che l’accusata non aveva alcuna consapevolezza circa l’origine illecita dei fondi, occorre esaminare se avesse quantomeno dovuto presumerlo, alla luce delle varie stranezze nell’agire del suo convivente. In particolare, le numerose richieste affinché lei figurasse quale intestataria dei beni e della società al suo posto, la sua buona disponibilità economica che gli ha permesso, fra le altre cose, di elargire spontaneamente un prestito a tasso molto agevolato ai di lei genitori, i frequenti ed insistenti reclami da parte degli acquirenti dei veicoli e le discussioni a questo proposito con l’amica segretaria.

 

                                        A tal proposito va anzitutto ricordato che ella aveva conosciuto il suo compagno solo da pochi mesi, per cui le sue possibilità di verifica diretta erano molto limitate.

 

                                        Di fronte agli inquirenti, l’accusata ha riconosciuto che nel periodo aprile-maggio 2004 ha iniziato ad avere dei dubbi riguardo all’attività del signor __________. In effetti, la prima segretaria le aveva detto che vi erano diversi clienti che reclamavano poiché le auto non venivano fornite nonostante gli acconti già pagati. La signora ACCU 1 ha così richiesto a più riprese spiegazioni al proprio convivente, il quale le ha tuttavia sempre garantito che tutto era in regola e che c’erano stati soltanto dei ritardi nelle forniture delle vetture (cfr. suo verbale di interrogatorio del 7 settembre 2004, pagg. 2-3, AI 16).

 

                                        Il fatto che all’imputata fossero sorti dei dubbi unicamente a partire dal periodo aprile-maggio 2004, permette di escludere di primo acchito la commissione da parte sua, anche per dolo eventuale, del reato di ricettazione per tutto quanto da lei acquistato o ricevuto in dono nei mesi precedenti. In questo lasso di tempo non si può infatti rimproverarle d’aver accettato l’eventualità che questi oggetti fossero stati acquistati con denaro di provenienza illecita.

 

                                        Già solo per questo motivo, deve pertanto cadere l’accusa di ricettazione per tutti i gioielli e per tutti i mobili e le suppellettili che le sono stati regalati da gennaio a marzo 2004.

                                        Dagli atti istruttori si evince che si tratta di mobilia per un valore complessivo di fr. 49'573.-- (cfr. tabella contenuta nel verbale di interrogatorio del 10 agosto 2004 dell’imputata, pagg. 2-3, AI 10), nonché perlomeno dell’anello di fidanzamento, essendole stato regalato nel mesi di gennaio 2004, mentre la collana e gli orecchini le sono stati donati nel periodo febbraio-maggio 2004 (cfr. verbale di interrogatorio del 7 settembre 2004, pag. 9, AI 16).

 

                                        A mente di questo giudice, all’imputata non può comunque esserle addebitata la ricettazione nemmeno per gli oggetti ricevuti in seguito. In effetti, il fatto che le fossero sorti dei dubbi quanto all’attività commerciale del suo convivente non significa ancora che dovesse presumere che fosse illecita. Alle sue richieste di informazioni al riguardo ha altresì sempre ottenuto dal signor __________ delle risposte convincenti e plausibili.

                                        Inoltre la versione da lei linearmente e corentemente fornita collima con quelle rilasciate dal convivente “ (…) io comunque le raccontavo che le autovetture dei clienti mi erano state rubate e che quindi non ero in grado di fornirle e che mi mancavano circa CHF 200'000.--, vale a dire il prezzo di circa 3 macchine. La ha creduto a quello che io le raccontavo.” (cfr. suo verbale di interrogatorio del 30 agosto 2004, pag. 15, AI 14).

 

                                        In sostanza, ella ha sempre creduto alle spiegazioni che le forniva l’amico e dagli atti istruttori non sono emersi elementi concreti per dubitare della buona fede della signora ACCU 1 a questo riguardo, né per indurre a ritenere che ella avrebbe dovuto sospettare che vi era qualcosa di losco.

 

                                        Soltanto nelle ultime settimane precedenti l’arresto del signor __________, ossia nel corso del mese di luglio 2004, allorquando i clienti italiani truffati hanno avanzato le loro pretese di risarcimento in maniera insistente e ben poco ortodossa, si sarebbe eventualmente potuto ipotizzare una ricettazione, commessa per dolo eventuale, a carico dell’accusata. Dalla precitata tabella non risulta tuttavia che in quel lasso di tempo lei abbia accettato doni dal suo convivente e nemmeno la pubblica accusa lo pretende.

 

                                        In conclusione, il comportamento dell’imputata al massimo può essere definito negligente, ciò che comporta un suo integrale proscioglimento da questo capo di imputazione.

 

                               10.     L'art. 251 CPS punisce con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione colui che, allo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa della firma autentica di una terza persona per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica.

 

                                        Nel corso del dibattimento l’imputata ha riconosciuto d’avere violato, quantomeno per dolo eventuale, il citato disposto di legge, sottoscrivendo il documento denominato “Mandato di amministrazione”, dal quale risulta, contrariamente al vero, che lei era la beneficiaria economica della ditta __________.

 

                                        La fattispecie non necessita pertanto di ulteriori approfondimenti.

 

                               11.     Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

 

                                       Nella scelta del tipo di pena - qui la reclusione sino a 5 anni o la detenzione - e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie sensazioni soggettive.

 

                                        In concreto, da un lato, occorre tenere conto del fatto che è venuto a cadere il capo di imputazione principale di ripetuta ricettazione, dell’incensuratezza dell’accusata, del fatto che è stata indotta ad agire dalla persona di cui era innamorata, del sincero pentimento e della piena collaborazione fornita agli inquirenti sin dal primo interrogatorio. Dall’altro, va considerata la leggerezza con la quale ha dato seguito alle richieste del suo convivente e dell’oggettiva gravità del reato da lei commesso.

 

                                        Tutto ciò ben ponderato, si giustifica una riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico a 20 giorni di detenzione.

 

                                        Dall’altro canto sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere la condannata al beneficio della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al minimo legale di 2 anni.

 

                               12.     La tassa di giudizio e le spese, ridotte in virtù della parziale assoluzione, sono poste a carico dell’imputata (art. 9 cpv. 1 CPP).

 

                                        In occasione del dibattimento il difensore ha protestato l’assegnazione di ripetibili. L’esito del dibattimento non permette tuttavia di accogliere tale richiesta.

 

visti                                   gli art. 160, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autrice colpevole di:

                                        falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti __________ il 15 marzo 2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 3817/2005 del 10 ottobre 2005;

 

e la proscioglie                dall’accusa di ripetuta ricettazione, art. 160 CPS,

                                        formulata al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

 

 

respinge                           la richiesta di ripetibili;

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale