CIVI 1

 

 

Incarto n.
10.2005.499

DA 3925/2005

Bellinzona

21 marzo 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, ad Ascona, il 9 luglio 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 e meglio per avere colpito ripetutamente CIVI 1 con calci e pugni provocandole le lesioni attestate nel certificato medico 11 luglio 2005 del dr. med. __________ agli atti;

 

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 ottobre 2005 n. DA 3925/2005 del AINQ 1che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 21 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’imputato e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale, a sua volta, ha chiesto la condanna dell’accusato al pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento e di torto morale;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               l'accusato, il quale chiede il proscioglimento, in quanto non ritiene di aver cagionato le lesioni attestate con il certificato medico in occasione del suo diverbio con la signora;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.  L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  Possono essere accolte le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile con scritto di data 7 febbraio 2006?

                                        6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti ad Ascona il 9 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005;

 


condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

 

 

respinge                           le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale