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CIVI 1
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Incarto
n. DA 3925/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , |
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, ad Ascona, il 9 luglio 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 e meglio per avere colpito ripetutamente CIVI 1 con calci e pugni provocandole le lesioni attestate nel certificato medico 11 luglio 2005 del dr. med. __________ agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 ottobre 2005 n. DA 3925/2005 del AINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 21 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’imputato e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale, a sua volta, ha chiesto la condanna dell’accusato al pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento e di torto morale;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede il proscioglimento, in quanto non ritiene di aver cagionato le lesioni attestate con il certificato medico in occasione del suo diverbio con la signora;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Possono essere accolte le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile con scritto di data 7 febbraio 2006?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti ad Ascona il 9 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
respinge le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale