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Incarto
n. DA 3977/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difesa da: DI 1 |
prevenuta colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a Locarno, ininterrottamente nel periodo 20 giugno 2005 - 5 ottobre2005, priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguita con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3977/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 3 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento, in quanto si è trattato di un errore sui fatti commesso in buona fede. In via subordinata egli chiede di mandare la sua assistita esenta da pena;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3977/2005 del 24 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a Locarno, ininterrottamente nel periodo 21 settembre 2005 - 26 settembre 2005, priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
manda ACCU 1
esente da pena;
carica all’imputata la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale