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CIVI 1
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Incarto
n. DA 3971/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 , difeso da: DI 1 |
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a Massagno, in data 25 maggio 2005, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole e meglio inviando a terze persone lo scritto di data 25 maggio 2005 contenente la seguente espressione: “mi restituisca i miei soldi che lei mi ha rubato”;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3971/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in virtù dell’art. 173 cifra 2 CPS, sia perché l’affermazione era vera, sia perché aveva buoni motivi per considerale vere in buona fede, preso atto dell’atteggiamento della parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3971/2005 del 24 ottobre 2005?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti compiuti a Massagno il 25 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3971/2005 del 24 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale