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1. LESA 1 2. LESA 2 3. LESA 3
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Incarto
n. DA 3768/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
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ACCU 1
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siccome
ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione;
fatti avvenuti il 16 luglio 2005 a __________;
reato previsto dagli art. 91 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr;
e meglio come al decreto d’accusa n. 3768/2005 di data 10 ottobre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
vista l'opposizione interposta in data 10 novembre 2005 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 10 ottobre 2005;
che da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario l’11 ottobre 2005;
che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 12 ottobre 2005 ed è scaduto il 26 ottobre 2005;
che l’opposizione interposta da ACCU 1, datata 10 novembre 2005 e spedita l’11 novembre 2005 (cfr. timbro sulla busta contenente l’opposizione), risulta essere tardiva;
che l’opponente sostiene di essere venuto a conoscenza dell’esatto contenuto del decreto di accusa solo il 10 novembre 2005, quando ha ricevuto uno scritto dell’assicurazione, per mezzo del quale avrebbe compreso che la traduzione ottenuta non era corretta, perché non parlava di negligenza grave;
che in queste circostanze lo scritto di ACCU 1 deve essere interpretato anche come istanza di restituzione del termine per fare opposizione;
che giusta l’art. 21 CPP la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare, perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore;
che la restituzione di un termine costituisce un rimedio di carattere straordinario, che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l’adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi;
che l’assenza di colpa deve essere manifesta;
che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che dal diritto di essere sentito non sgorga un obbligo dell’autorità di comunicare per scritto con una persona nel suo idioma qualora non conosca la lingua ufficiale del Cantone: per principio incombe all’interessato farsi tradurre gli atti ufficiali ricevuti (cfr. DTF 115 Ia 64);
che ciò posto non è neppure ascrivibile all’autorità una responsabilità per una traduzione errata o incompleta;
che in altre parole incombe a chi riceve l’atto rivolgersi tempestivamente a qualcuno che possa assicurare una traduzione veloce e fedefacente;
che in conclusione l’istante non ha invocato alcun motivo valido per la restituzione del termine;
che vista la particolarità del caso si prescinde eccezionalmente dal prelevare oneri di giudizio;
pronuncia: 1. L’istanza di restituzione del termine per fare opposizione è respinta.
2. L'opposizione è irricevibile.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.