Incarto n.
10.2005.533/CEG

DA 3409/2005

Bellinzona

23 maggio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

 

sedente con Flavio Biaggi in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1

difeso da: avv. DI 1

 

prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, nel periodo __________ al __________, soggiornato illegalmente a __________ poiché sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

 

                                 2.     contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, a __________, nel periodo __________ sino al __________ svolto attività lucrativa abusiva quale aiuto cucina, presso il Ristorante __________ di __________, poiché sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

 

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

 

reati previsti                      dagli art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3409/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);

 

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 settembre 2005;

 

indetto                               il dibattimento 23 maggio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il DI 1 mentre l’AINQ 1 con lettera 2 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’accusa di soggiorno illegale poiché egli, in base all’art. 3 dell’Accordo sulla libera circolazione non necessitava di permesso per raggiungere il padre in Svizzera gravemente malato di silicosi dopo anni trascorsi a lavorare in miniera. L’accusato non è venuto in Svizzera per motivi economici, ma per assistere il padre. Egli, straniero e per nulla cognito delle norme di legge e delle disposizioni in materia, si è fidato ciecamente del proprio datore di lavoro che gli aveva assicurato non vi fossero problemi essendo egli “coperto” dal contratto di lavoro. Attualmente l’accusato ha ottenuto un nuovo permesso L sino a fine dell’anno, allorquando rientrerà definitivamente in __________ per formare una famiglia e per iscriversi alla scuola di poliziotto.

                                        La pena per la contravvenzione va ridotta sensibilmente e deve esservi esonero dal pagamento delle spese. In via subordinata viene chiesta una massiccia riduzione della pena per entrambi i capi d’accusa;

 

                                        per ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, nel periodo __________ al __________, soggiornato illegalmente a __________ poiché sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri?

                              1.2.     contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, a __________, nel periodo __________ sino al __________ svolto attività lucrativa abusiva quale aiuto cucina, presso il Ristorante __________ di __________, poiché sprovvisto del richiesto permesso di polizia degli stranieri?

 

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

 

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

 

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

 

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

 

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv.1 LDDS) e di contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3409/2005 del 19 settembre 2005;

 

 

condanna                        ACCU 1

 

                                    1.       alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 200.-- (duecento);

 

 

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

 

 

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

 

 

dichiara                           la sentenza definitiva.

 

 

 

Intimazione a:

 

 

 

 Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, SCC, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

 

Il giudice:                                                                     Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

 

                                        fr.                           -.--         multa

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      200.--         totale