Incarto n.
10.2005.539

DA 4054/2005

Bellinzona

3 marzo 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

 

prevenuto colpevole di         1.  ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                             per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6 novembre 1997 per un periodo indeterminato;

 

                                             fatti avvenuti a __________ il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

 

                                             reato previsto dall’art 95 cifra 2 LCStr;

 

                                        2.  ripetuta circolazione senza licenza di circolazione

                                             per aver ripetutamente condotto il ciclomotore surriferito senza la licenza di circolazione richiesta, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

 

                                             fatti avvenuti a __________ il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

 

                                             reato previsto dall’art 145 cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 OAC;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 ottobre 2005 n. DA 4054/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art 80 CPS, rispettivamente dall’art 41 cifra 4 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 novembre 2005 dall’accusato;

 

indetto                               il dibattimento 3 marzo 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

sentito                               da l'accusato, il quale non contesta il reato di circolazione di circolazione, mentre per l’accusa di ripetuta circolazione nonostante la revoca, chiede, in via principale, il proscioglimento dall’accusa e, in via subordinata, postula una massiccia riduzione della pena e della multa;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.       L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.    Ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                        1.2.    Ripetuta circolazione senza licenza di circolazione,

                                                  per i fatti commessi nella circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4054/2005 del 31 ottobre 2005?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì, in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.       Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena di 6 mesi di detenzione inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, e se sì a quali condizioni ?

                                        6.       A chi vanno caricate le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 95 LCStr; 145 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        1.  ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                             per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6 novembre 1997 per un periodo indeterminato;

                                             fatti avvenuti ad __________ il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

                                        2.  ripetuta circolazione senza l’assicurazione sulla responsabilità civile, art. 145 cifra 4 OAC,

                                             per aver ripetutamente condotto il ciclomotore surriferito, sapendo o dovendo sapere, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

                                             fatti avvenuti ad __________ il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

 

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale