|
|
|
|
CIVI 1 patr. da: PR 1
|
|
|
|
Incarto
n. DA 4141/2005 |
Bellinzona
|
Sentenza con motivazione In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Damiano Stefani |
|||||
|
|
|||||
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
|
|
ACCU 1 , difesa da: DI 1 |
prevenuta colpevole di 1. ingiuria,
per avere, il 16 settembre 2005, a __________, offeso l’onore di CIVI 1 profferendo ripetutamente al suo indirizzo le seguenti espressioni “stronzo, portoghese di merda”;
2. minaccia,
per avere, il 16 settembre 2005, a __________, usando grave minaccia, incusso timore a CIVI 1 minacciandolo di ucciderlo con un coltello;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177 cifra 1 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4141/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviato al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 11 novembre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 9 maggio 2006, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, la parte civile e la sua patrocinatrice, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale ritenendo la testimonianza del suo assistito e quella di sua moglie attendibili e lineari, postula la conferma integrale del decreto d’accusa e chiede la condanna dell’imputata al pagamento della sua nota d’onorario di data odierna a titolo di risarcimento;
sentito il difensore, il quale, evidenziando le versioni contrastanti emerse dall’istruttoria, ritiene che non vi siano sufficienti prove a carico della propria cliente. Inoltre per quanto riguarda il reato di minaccia rileva come faccia difetto il requisito dello spavento. Egli chiede pertanto il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in via principale, per non aver commesso i fatti e, in via subordinata, in virtù del principio in dubio pro reo. In ogni caso chiede che vengano respinte le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile;
sentita in replica la patrocinatrice della parte civile, la quale, ribadendo come debba essere tenuta in considerazione la differente credibilità nelle deposizioni dei testi, ribadisce integralmente le proprie richieste;
sentito in duplica il difensore, il quale riconferma la propria posizione e le sue richieste;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Ingiuria,
1.2. Minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Possono essere riconosciute, e se sì in che misura, le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile in data odierna?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
preso atto che la parte civile ha rinunciato alla motivazione e ad impugnare la sentenza con scritto dell’11 maggio 2006, mentre l’imputata, ha formulato esplicita dichiarazione di ricorso contro il dispositivo di condanna con lettera del 15 maggio 2006 e precisazione del 16 maggio 2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1 è proprietaria ed amministratrice del complesso residenziale “__________” situato in via __________ a __________, nel quale si trova pure la sua abitazione, che condivide con il figlio __________, affetto da problemi psicologici e di cui ella è tutrice.
CIVI 1, da oltre sei anni autista-domestico dei signori __________, vicini dell’imputata, abita con la propria famiglia presso la loro residenza al numero civico __________ della stessa via.
2. I rapporti tra le parti non sono mai stati idilliaci. Sin dall’arrivo del signor CIVI 1 a __________ sono in effetti sorte discussioni, a volte anche animate, per questioni di intolleranza tra vicini.
In data 16 settembre 2005 la parte civile, in procinto di parcheggiare la propria vettura, a bordo della quale si trovavano pure sua moglie ed il figlioletto di 4 anni e mezzo, nel garage dei signori __________, ha notato il cane della prevenuta introdursi nel locale - dopo essere scappato dal terreno di quest’ultima - con intenti chiaramente ostili. In effetti l’animale, razza pastore tedesco, ha iniziato subito a girare attorno al suo veicolo e ad abbaiare ringhiando, con fare aggressivo.
Il signor CIVI 1, chiaramente intimorito come il resto degli occupanti dell’auto, è rimasto bloccato in macchina. Dopo aver atteso per una decina di minuti che la bestia se ne andasse, esasperato, ha quindi deciso di ripartire. Nella manovra per uscire dal parcheggio, egli ha urtato e malauguratamente ferito il cane, che ha immediatamente abbandonato il luogo, correndo verso l’abitazione della sua padrona.
Visto quanto accaduto i signori CIVI 1 hanno riparcheggiato senza indugio il loro veicolo e sono usciti di corsa diretti verso la loro abitazione.
Su quanto avvenuto da questo momento innanzi le parti hanno reso delle versioni discrepanti.
3. A detta del signor CIVI 1 la signora ACCU 1 ed il figlio, non appena visto in che stato era il loro cane, avrebbero iniziato ad insultare in maniera pesante lui e i suoi cari da un terrazzamento della loro proprietà che guarda verso la loro abitazione. Non riuscendo a far finta di nulla egli ha risposto a tono alle ingiurie, per poi entrare in casa.
Qualche minuto più tardi egli avrebbe sentito suonare al campanello ed avrebbe visto - da dietro la siepe divisoria, rispettivamente il cancello - l’imputata che brandendo un coltello gli urlava qualcosa del tipo: “hai ucciso il mio cane, vieni fuori che ti ammazzo”. Poco dopo sarebbe giunto un taxi proveniente da “__________” sul quale già si trovava il cane, e nel quale la signora, dopo aver riposto il coltello nella borsetta che aveva al collo in modo da non farsi vedere da terzi, sarebbe salita per allontanarsi in direzione del centro città.
Alle ore 20:30 della sera stessa l’imputata sarebbe tornata a casa della parte civile ed avrebbe nuovamente suonato al campanello, nonché minacciato di morte con un coltello, rispettivamente ingiuriato la stessa.
4. La signora ACCU 1, dal canto suo, ha dichiarato che si trovava nella sua villa quando ha sentito il figlio gridare più volte “Alarm”. Preoccupata è quindi corsa sino alla barriera che dà sul terrazzamento, dove ha visto __________ con il loro pastore tedesco sanguinante. Ella ha negato di aver proferito qualsivoglia ingiuria nei confronti della parte civile, ma di aver pensato unicamente a raggiungere il telefono al più presto per chiamare un taxi che li portasse alla clinica veterinaria. Per contro il ragazzo stava urlando qualcosa, ma non è stata in grado di ricordare cosa e contro chi.
Una volta giunto il taxi sul loro piazzale e caricato il cane dolorante, tutti sarebbero saliti e ripartiti. In quei frangenti l’imputata avrebbe preso con sé, destando qualche sorriso dello chauffeur, un fustino di detersivo, dicendo che le sarebbe servito per difendersi da un’eventuale aggressione da parte del signor CIVI 1, in faccia al quale, se fosse stato necessario, avrebbe potuto gettare la polvere. Giunti al confine della proprietà, quindi proprio di fronte all’appartamento di quest’ultimo, l’autista del taxi si è fermato per poter chiudere il cancello. Nel contempo anche la signora ACCU 1 è uscita dall’automobile con il contenitore della lisciva ed avrebbe semplicemente gridato al signor CIVI 1, presumendolo colpevole di quanto accaduto alla bestia, di fargli vedere il coltello. In effetti ella era, a suo dire, convinta che il cane fosse stato ferito con un’arma da taglio, come le avrebbe anche confermato il figlio a più riprese. Dopo un breve scambio di battute, ella sarebbe poi risalita sul taxi senza formulare alcuna minaccia e soprattutto senza aver mai brandito armi da taglio.
L’imputata ha sostenuto di essere tornata la sera all’abitazione dei signori __________ con una pistola per il silicone (il cui scopo non è stato chiarito), con l’intento di verificare nuovamente sul posto lo svolgimento dei fatti. Per errore ella avrebbe suonato alla porta scambiando il campanello per l’interruttore della luce. Mentre risaliva verso casa ella avrebbe sentito la parte civile gridarle “cosa vuoi?” e si sarebbe unicamente limitata a rispondere “vaja con Dios”. Nulla più.
5. A seguito di questi eventi, il signor CIVI 1 ha sporto denuncia nei confronti della prevenuta in data 20 settembre 2005. Il 7 novembre 2005 il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 ha emanato un decreto d’accusa nei suoi confronti per il reato di ingiuria e quello di minaccia, proponendo una pena di fr. 400.--. Con scritto 11 novembre 2005 tale decisione è stata impugnata dall’interessata.
Poiché il ricorso della signora ACCU 1 si limita al dispositivo di condanna per il reato di ingiuria, il suo proscioglimento da quello di minaccia è da ritenersi cresciuto in giudicato e non necessita pertanto di alcun approfondimento. In questa sede ci si limiterà di conseguenza alla trattazione della fattispecie dell’ingiuria.
6. Sui fatti avvenuti il 16 settembre 2005 sono stati sentiti sotto giuramento pure la moglie della parte civile e l’autista del taxi.
La signora __________ ha anzitutto sostenuto che l’imputata era usa insultare il marito con vari epiteti del genere “portoghese di merda” o “stronzo”, formulandogli nel contempo l’invito a tornarsene nel suo paese. Ella ha confermato la versione fornita da quest’ultimo dei fatti in questione, sia per quanto concerne le ingiurie che per quanto concerne le minacce, precisando comunque di aver solo sentito quanto urlato dalla signora ACCU 1 e dal figlio, ma di non averla vista con i propri occhi. Di conseguenza nulla ha potuto dire in merito all’asserita minaccia con il coltello. Per contro ella ha assicurato di aver sentito distintamente ed in tre riprese urlare all’indirizzo del signor CIVI 1 sia “stronzo” che “portoghese di merda” (cfr. verbale di audizione della teste __________ del 3 novembre 2005, pag. 3).
Il teste __________, interrogato in aula, ha fornito per certi versi una versione più vicina a quella dell’imputata. In effetti egli ha dichiarato che quando è andato con il suo taxi a prelevare la signora ACCU 1, il figlio ed il cane ferito, è salito fino al piazzale davanti alla loro casa, ove li ha caricati tutti. Al momento di uscire dalla proprietà egli si è fermato ed è sceso dall’auto per chiudere il cancello; anche l’imputata, arrabbiata ed agitata, sarebbe scesa con il detersivo in mano ed avrebbe iniziato a urlare all’indirizzo dell’abitazione del signor CIVI 1 “lasciami vedere il coltello!”. Da qui sarebbe sorta una breve discussione piuttosto animata tra i due, durante la quale egli stesso ha ammesso che le parti non si sono certamente scambiate complimenti. Non è stato per contro in grado di dire se fossero state formulate anche delle minacce, pur ritenendo la cosa poco probabile.
Considerando nel complesso tutte le versioni degli eventi agli atti, questo giudice non può che giungere al convincimento che il 16 settembre 2005 l’accusata abbia effettivamente pronunciato gli insulti di “portoghese di merda” e di “stronzo” all’indirizzo della parte civile.
Il discorso è per contro diverso per quanto concerne l’accusa di minaccia, preso atto che in base a quanto esposto dal testimone __________ sarebbe piuttosto da escludere, fatto che, in base al principio in dubio pro reo, non permette di dare una precedenza probatoria alle rivelazioni della moglie della parte civile, che tra l’altro nemmeno ha assistito da vicino alla discussione.
7. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).
Oggetto della protezione di cui alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173 CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS) è l’onore di una persona. Il bene protetto è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).
Dal profilo soggettivo l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 126, pag. 154 e n. 24 ad art. 177, pag. 583).
8. L’aver urlato al signor CIVI 1 “portoghese di merda” e “stronzo”, rappresenta un atto che adempie indiscutibilmente la fattispecie dell’ingiuria: in effetti si tratta di termini il cui valore infamante è unanimemente riconosciuto.
Il reato è adempito pure soggettivamente, preso atto che la signora, seppur impressionata da quanto era accaduto al suo cane, era pienamente cosciente di cosa stava facendo.
A mente di questo giudice, nel caso specifico, non vi sono le condizioni per permettere all’accusata di beneficiare dell’esenzione della pena prevista dal secondo e dal terzo capoverso dell’art. 177 CPS, già solo per il fatto che dall’istruttoria è emerso in modo chiaro che all’origine di tutto non vi è una mancanza della parte lesa, ma piuttosto della prevenuta, che oltre a non aver debitamente tenuto sotto controllo il proprio cane, ha aggredito verbalmente la parte civile.
9. Per tutto quanto precede, la signora ACCU 1 deve essere condannata per aver commesso il reato di ingiuria, art. 177 CPS, mentre, viene prosciolta dall’accusa di minaccia, art. 180 CPS. Il dispositivo relativo al proscioglimento, non essendo stato impugnato, è da ritenersi cresciuto in giudicato.
Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.
Nella scelta del tipo di pena - qui la detenzione sino a 3 mesi o la multa - e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie sensazioni soggettive.
La pena della multa di fr. 400.-- proposta dal Sostituto Procuratore pubblico appare nel caso specifico lievemente eccessiva, visto l’esito della procedura. In effetti, da un lato, bisogna tenere conto che uno dei due capi d’imputazione è caduto e che l’imputata, incensurata, ha agito in un momento di agitazione causata dal ferimento del suo cane.
Dall’altro non si può però dimenticare che ella, nonostante abbia dichiarato di non versare alcuna imposta, cioè di avere una tassazione pari a zero, risulta iscritta quale proprietaria dei fondi sui quali si trova “__________” e che le ingiurie sono comunque forti, con una certa venatura di razzismo che non può che essere biasimata. Inoltre ella non ha mai speso una parola di rincrescimento per quanto accaduto.
10. Per le pretese di natura civile non può che essere riconfermato il rinvio della parte civile al competente foro, ritenuto che essa nemmeno ha impugnato il decreto, per cui su tale punto esso è cresciuto in giudicato già prima del dibattimento.
11. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 830.--, sono posti a carico dell’imputata.
visti gli art. 68, 177 cifra 1 e 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 16 settembre 2005 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. DA 4141/2005 del 7 novembre 2005;
e la proscioglie dall’accusa di minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti descritti al punto n. 2 del menzionato decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
|
Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
|
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 30.00 indennità testi
fr. 1130.00 totale