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CIVI 1
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Incarto
n. DA 115/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare
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ACCU 1
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prevenuto colpevole di furto di poca entità
per avere, a __________ in data __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del negozio CIVI 1 due capi d’abbigliamento del valore complessivo di fr. 209.80 (merce recuperata e restituita alla parte civile);
reato previsto dall'art. 139 cfr. 1 CP combinato con l’art.172ter CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 115/2005 di data 18 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 5 (cinque)
giorni di arresto, da espiare.
2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata
al
competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 febbraio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 20 aprile 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4/7 marzo 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 63, 139 cfr. 1 CP combinato con l’art.172ter CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di furto di poca entità per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di furto di poca entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 115/2005 del 18 gennaio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 giorni di arresto;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
dà atto alla parte civile che nel decreto di accusa è stata rinviata per sue eventuali pretese al competente foro civile.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
il condannato è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
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e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale