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CIVI 1
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Incarto
n. DA 4162/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
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ACCU 1 |
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________ il 27 aprile 2005, colpito intenzionalmente con un pugno al volto ed un pugno al torace CIVI 1, provocandogli le lesioni di cui ai certificati del 27 aprile 2005 e 2 maggio 2005 della __________, agli atti;
2. ingiuria,
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, offeso l’onore di i tacciandolo di “terrone di merda”;
3. minaccia,
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, incusso spavento a CIVI 1 con la frase “ti gonfio io”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 177 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cpv. 1 CPS
perseguito con decreto d’accusa del 9 novembre 2005 n. DA 4162/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 maggio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste;
sentito l'accusato, il quale chiede il proscioglimento da tutti i capi di imputazione per non aver commesso i fatti addebitatigli;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Ingiuria,
1.3 Minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68, 123 cifra 1, 177, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
per avere, a Lugano il 27 aprile 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “terrone di merda”;
2. minaccia, art. 180 CPS,
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, incusso spavento a CIVI 1 minacciandolo di passare a vie di fatto se non avesse spostato il suo furgone;
e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. DA 4162/2005 del 9 novembre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
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e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 indennità teste
fr. 690.00 totale