LESA 1

 

 

Incarto n.
10.2005.559

DA 4441/2005

Bellinzona

12 aprile 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con Marco Agustoni in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

 

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l’autovettura Nissan targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.25 - max 2.85 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 1.80 grammi per mille);

 

                                             fatti avvenuti a __________ il 23 luglio 2005;

 

                                             reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

 

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;

 

                                             fatti avvenuti a __________ il 23 luglio 2005;

 

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

 

                                        3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                             per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

 

                                             fatti avvenuti a __________ il 23 luglio 2005;

 

                                             reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 novembre 2005 n. DA 4441/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 800.-- (ottocento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

 

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 novembre 2005 del difensore;

 

indetto                               il dibattimento 12 aprile 2006, al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

 

prospettato                        all’imputato un’eventuale condanna ex art. 91a cpv. 1 LCStr, in luogo della guida in stato di inattitudine;

 

sentito                               il difensore, il quale non contesta i reati di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza ai doveri in caso di infortunio. Egli chiede per contro, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento dal capo di imputazione di guida in stato di inattitudine, in quanto agli atti non vi sono prove che fosse in stato di ubriachezza al momento dell’incidente. In conclusione il legale postula una massiccia riduzione della pena detentiva e il mantenimento della sospensione condizionale della precedente condanna;

 

sentito                               da ultimo l'accusato;

 

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

 

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine, subordinatamente elusione di provvedimenti per accertare per accertate l’incapacità alla guida,

                                        1.2.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.3   Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 4441/2005 del 21 novembre 2005?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

 

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

 

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

 

rispondendo                       ai quesiti posti;

 

 

dichiara                           ACCU 1

 

                                        autore colpevole di:

                                        1.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

                                             per avere, a __________, in data 23 luglio 2005, intenzionalmente sorbito un’imprecisata quantità di bevande alcoliche dopo essere incorso in un incidente della circolazione e dovendo presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento del tasso alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,

                                             per avere, a __________, in data 23 luglio 2005, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi esistenti;

                                        3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr,

                                             per avere, a __________, in data 23 luglio 2005, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

 

 

condanna                         ACCU 1

 

                                        1.  alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

 

                                        2.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

 

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

 

 

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

 

 

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

 

 

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

 

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

 

 

Intimazione a:

 

 

 

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

 

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

 

 

La sentenza è definitiva.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

 

 

                                        fr.                       800.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1300.00       totale