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Incarto
n. DA 4382/2005 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
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ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,),
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prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità da lui stesso ammessa in circa 120/125 Km/h. malgrado il vigente limite di 80 Km/h., perdendo poi negligentemente la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro lo spartivia centrale e la barriera protettiva laterale;
fatti avvenuti il __________ a __________, sul tratto semi-autostradale della __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 21 novembre 2005 n. 4382/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 600.--, tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 novembre 2005;
indetto il dibattimento in data 29 marzo 2007, al quale ha presenziato l’accusato assistito dal suo patrocinatore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha posto l’accento sul fatto che l’accusato è una persona seria, studiosa e che sta terminando con profitto la propria formazione.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti di cui al decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Deve essere concesso il beneficio della condizionale?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal __________ il __________?
5. Deve essere prolungato il periodo di prova per la sospensione condizionale di cui al quesito n. 4?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
7. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4382/2005 del 21 novembre 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.--(trenta), per un totale di fr. 600.-- (seicento);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal __________ il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
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Intimazione a: |
Ministero pubblico della Confederazione, Berna |
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 800.-- totale